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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 26353/2022

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e ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 15046/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Villini n. 15 (studio Caprino-Avv. [OSCURATO:PERSONA]) - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso dall'[OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Gavorrano, n. 12, scala B. interno 4 Zi4() - controricorrente - 1Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 15046/2015 e [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria -intimata- avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, n. 490 depositata in data 28 marzo 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/6/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 28 marzo 2014, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima impresa individuale, avverso la sentenza del Tribunale di Catania che: i) aveva accolto la domanda proposta nei confronti dell'appellante da F. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, di inefficacia, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, I.f., del pagamento di euro 38.497,52, eseguito in suo favore, nel c.d. periodo sospetto, da [OSCURATO:SOCIETA] in bonis, in corrispettivo di lavori di subappalto; ii) aveva respinto la domanda di garanzia avanzata dall'allora convenuto verso la stazione appaltante, R.F.I. -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].)

2. Per ciò che ancora interessa nella presente sede, la corte d'appello: i) ha dichiarato inammissibile il primo motivo di gravame, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva ritenuto compatibile con il diritto comunitario l'azione revocatoria, esperita nella fase liquidatoria dell'amministrazione straordinaria di cui alla legge n. 95 del 1979; ii) ha respinto l'eccezione di prescrizione dell'azione, siccome esercitata nei cinque anni dalla data di apertura della procedura concorsuale e dalla nomina del Commissario straordinario; iii) ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva dell'organo della procedura, sulla quale non incideva la cessione del ramo d'azienda concernente l'appalto intervenuta il 30 maggio 2001 fra l'A.S. e l'impresa [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; iv) ha rilevato la tardività delle difese con le quali 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 15046/2015 [OSCURATO:PERSONA], nella comparsa conclusionale di primo grado, aveva contestato per la prima volta sia di aver ricevuto il pagamento, sia che ne fosse derivato un pregiudizio per i creditori concorsuali, in quanto eseguito con liquidità di pertinenza dell'ente appaltante, e le ha poi respinte anche nel merito; v)ha dichiarato inammissibile la prova testimoniale articolata dall'appellante, perché non riproposta specificamente in sede di precisazione di conclusioni e, comunque, avente ad oggetto valutazioni o fatti pacifici o da provare in via documentale; vi) ha ritenuto provata in via presuntiva la scientia decoctionis dell'accipiens, in ragione dell'elevato numero dei protesti, anteriori al pagamento oggetto di causa, elevati nei confronti della F. lli [OSCURATO:SOCIETA]. fin dal luglio 1994 e delle notizie di stampa circa la situazione di crisi in cui versava la società e l'intero gruppo cui apparteneva, riportate sia da giornali di carattere economico sia da quotidiani a diffusione nazionale; vii) ha infine escluso che vi fosse prova che il pagamento era stato eseguito dalla subappaltante in nome e per conto di Ferrovie dello Stai:o, ed ha pertanto ribadito l'infondatezza della domanda di garanzia proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della terza chiamata e dichiarato assorbito l'appello incidentale condizionato di quest'ultima.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad otto motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

3. [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] denuncia: «omesso esame del fatto decisivo che alla [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria sono stati concessi aiuti di Stato, con autorizzazione alla continuazione dell'impresa, non consentiti ai sensi dell'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE, artt. 92 e 93 Trattato CE con riferimento alla L. 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche e all'art. 106 d.lgs.n. 270 del 1999-art. 7 della legge 279 del 2002-disapplicazione della legge 1979/95 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; non conformità delle questioni di diritto decise dalla sentenza impugnata alla giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione". 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 15046/2015 Secondo il ricorrente, quando, come nel caso della [OSCURATO:SOCIETA], una società sia posta in amministrazione straordinaria ai sensi della c.d.

"legge Prodi" ed abbia ricevuto aiuti di Stato per poter proseguire nell'esercizio dell'impresa, il giudice italiano è tenuto a disapplicare la normativa nazionale, che consente al Commissario straordinario di agire in revocatoria ai sensi dell'art. 67

I. fall., perché incompatibile col diritto eurounitario, e pertanto a respingere/dichiarare inammissibile la relativa domanda .

2. Con il secondo motivo il ricorrente, nel denunciare nuovamente «violazione e falsa applicazione di legge degli articoli 92 e 93 trattato CE con riferimento alla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni e alle disposizioni che prevedano aiuti di Stato concessi alla [OSCURATO:SOCIETA]., in A.S., non consentiti ai sensi dell'art. 87 (già art. 92) del trattato CE, - dell'art. 106 del d.lgs.n. 270/99 - art. 7 della legge 279/2002 - : mancata disapplicazione della legge 1979/1995 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; non conformità delle questioni di diritto decise dalla sentenza impugnata alla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione" lamenta, in realtà, che la corte d'appello abbia dichiarato inammissibile il motivo di gravame volto a denunciare l'erroneità del capo della sentenza di primo grado che aveva ritenuto ammissibile l'azione revocatoria perché al momento della sua proposizione la procedura si trovava già in fase liquidatoria, essendo stata autorizzata la dismissione del complesso aziendale.

3. Il primo motivo è infondato, con assorbimento del secondo, in quanto costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, che il d.l. n. 26 del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n.95 del 1979, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, è incompatibile con le norme comunitarie - in base alle sentenze della CGUE 1 dicembre 1998 in causa C-200/97, e 17 giugno 1999 in causa C-295/97, all'ordinanza della stessa Corte 24 luglio 2003 in causa C-297/01 e alla decisione della Commissione 16 maggio 2001, n. 2001/212/CE - non nella sua totalità, ma esclusivamente in relazione a disposizioni che prevedano aiuti di Stato non consentiti ai sensi dell'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE (Cass., sez. 1, 8 febbraio 2005, m 2534), tra i quali 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 15046/2015 non può farsi rientrare la previsione dell'azione revocatoria, essendo priva del requisito della specificità, sotto i due profili della selettività e della discrezionalità, che, alla stregua delle decisioni della Corte di giustizia sopra richiamate, caratterizzano gli aiuti di Stato vietati (Cass., sez. 1, 29 marzo 2019, n. 8974; Cass. n. 3871 del 2019; Cass., n. 21481 del 2017; Cass., n. 18540 del 2014; Cass., sez. 1, 20 dicembre 2012, n. 23655; Cass., n. 10208 del 2007).

3.1. Non appare superfluo aggiungere, posto che il ricorrente assume di aver contestato l'accertamento del primo giudice secondo cui la domanda era stata proposta quando già era stata autorizzata la dismissione del complesso aziendale di [OSCURATO:SOCIETA], che non può distinguersi tra esercizio dell'azione nella fase c.d. di risanamento e nella fase c.d. di liquidazione della procedura di amministrazione straordinaria, sì da limitarne la compatibilità con l'ordinamento comunitario al solo esercizio nella seconda fase, e dunque non prima del momento in cui inizia la liquidazione dei beni, atteso che ciò che rileva, ai fini della individuazione dell'aiuto di Stato, non è che l'azione sia esercitata prima o durante la liquidazione dei beni, quanto che essa sia direttamente ed esclusivamente destinata alla conservazione dell'impresa nel mercato, piuttosto che all'estinzione delle sue passività (Cass., sez. 1, 8 febbraio 2019, n. 3871).

La distinzione tra fase conservativa e fase liquidatoria non rileva, ai fini dell'azione revocatoria, in quanto tale azione, anche quando è esercitata durante la fase conservativa, è diretta a produrre risorse da destinare alla espropriazione forzata a fini satisfattori, di tutela degli interessi dei creditori; neppure rileva che il bene recuperato con l'azione revocatoria non sia destinato immediatamente alla liquidazione ed al riparto tra i creditori, poiché è sufficiente che esso concorra con gli altri beni a determinare il patrimonio da ripartire al termine del tentativo di risanamento (Cass., sez. 1, 29 marzo 2019, n. 8974, che si è pronunciata proprio su una fattispecie relativa all'azione revocatoria promossa da [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria).

4. Con il terzo motivo, che denuncia «violazione e falsa applicazione di legge degli articoli 2903-2934 c.c.; art. 67 Le art. 3 costituzione in relazione 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 15046/2015 all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il ricorrente lamenta che la corte del merito abbia respinto l'eccezione di prescrizione dell'azione, introdotta con atto notificato il 20 marzo 2001, ritenendo che il dies a quo dovesse essere calcolato a decorrere dalla nomina del commissario straordinario (26 marzo 1996) anziché dalla data della sentenza dichiarativa dell'irisolvenza (2 marzo 1996) o da quella del pagamento (26 maggio 1995).

Osserva che facendo decorrere la prescrizione dalla nomina del commissario straordinario si allungherebbero i termini di cui all'art. 2903 c.c. (prevalente, quale norma speciale, sull'art. 2935 c.c.), con conseguente violazione di tale articolo nonché degli artt. 2934 c.c. e 3 della Costituzione; rileva, inoltre, che l'art. 49 del d.lgs.n. 270 del 1999, che disciplina l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (norma che, pur non avendo espressa efficacia retroattiva, avrebbe natura interpretativa), prevede espressamente che i termini delle azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.

4.1. Il motivo è infondato.

4.2. Invero, per costante e consolidata giurisprudenza di legittimità, nel procedimento concorsuale dell'amministrazione straordinaria di cui alla legge n. 95 del 1979, l'azione revocatoria è esperibile solo dalla data del decreto che dispone l'apertura della procedura e la nomina del commissario, essendo quest'ultimo l'unico soggetto legittimato all'esercizio della suddetta azione, con la conseguenza che il termine di prescrizione della revocatoria fallimentare non decorre dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, bensì solo dalla data del decreto di nomina del commissario governativo, ossia dal momento in cui, a norma dell'art. 2935 cod.civ., il diritto può essere fatto valere (Cass., sez. 1, 9 novembre 2007, n. 23398; Cass., sez.un., 15 giugno 2000, n. 437; Cass., sez. 1, 3 dicembre 2018, n. 31194; Cass., sez. 1, 29 luglio 2014, n. 17200; Cass., sez. 1, 16 giugno 2011, n. 13244). 4.3 Né, nel caso di specie, può farsi applicazione del disposto dell'art. 49 d.

Igs. n. 270 del 1999, disposizione che, come riconosce lo stesso ricorrente, non ha portata retroattiva ed alla quale neppure può attribuirsi natura 6Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 15046/2015 interpretativa, e che, nello stabilire che l'azione revocatoria può essere proposta dal Commissario straordinario soltanto " se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei beni aziendali", ha innovato la precedente disciplina, prevedendo che il termine di prescrizione dell'azione revocatoria non decorra più dalla nomina del Commissario, ma dall'avveramento di tale specifica condizione, in difetto della quale l'azione non può essere esercitata (Cass., sez. 1, 3 dicembre 2018 n. 31194; Cass., sez. 1, 15 settembre 2017, n. 21516).

5. Con il quarto motivo, che deduce la «violazione e falsa applicazione di legge degli articoli 100-111-299-300 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c..

Non conformità delle questioni di diritto decise dalla sentenza impugnata alla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione», il ricorrente lamenta il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'A.S. di [OSCURATO:SOCIETA] derivante, a suo avviso, dalla cessione all'impresa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del ramo d'azienda «altri lavori pubblici», comprendente quelli oggetto del contratto di subappalto cui ineriva il pagamento; assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte del merito , con la cessione erano state trasferite « [...] tutte le posizioni creditorie e debitorie pertinenti alle commesse» e quindi anche i crediti nascenti dall'esercizio delle azioni revocatorie.

Aggiunge che, nella specie, non poteva trovare applicazione il disposto dell'art. 111, 1° comma c.p.c., perché l'acquirente del ramo d'azienda, non trovandosi in stato di insolvenza, non aveva interesse "ad instaurare un nuovo processo avente ad oggetto l'azione revocatoria ex art. 67

I. f."

5.1. Il motivo è inammissibile, in quanto volto ad ottenere un' interpretazione del contratto stipulato il 30 maggio 2001 tra [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e in particolare della clausola che prevedeva la cessione "di tutte le posizioni creditorie .. pertinenti alle commesse", difforme da quella compiuta dalla corte d'appello e non specificamente censurata, né sotto il profilo della violazione degli artt. 1342 e segg. c.c. né sotto quello del vizio di motivazione. 7Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 15046/2015

5.2. Peraltro non si vede come il credito restitutorio conseguente al vittorioso esperimento dell'azione revocatoria, che trova la sua fonte nel fallimento (o nella dichiarazione di insolvenza), possa ritenersi ricompreso fra quelli propri dell'azienda, ceduti insieme ad essa; ciò senza contare che, quand'anche l'azione revocatoria fosse stata espressamente ceduta, in difetto di intervento in causa del cessionario e di estromissione della cedente, l'art. 111, 1° comma c.p.c. avrebbe dovuto ritenersi operante de plano.

6. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione di legge degli articoli 2697-2727-2729 c.c. e 67, secondo comma, I.f., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; non conformità delle questioni di diritto decise dalla sentenza impugnata alla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione». 6.1.11 mezzo illustra molteplici censure, che possono essere così sintetizzate: a) la documentazione prodotta dall'A.S., interamente disconosciuta, non era idonea a provare la ricorrenza dei presupposti soggettivi dell'azione e, poiché [OSCURATO:PERSONA] non aveva ammesso di aver ricevuto il pagamento, né, tantomeno, di averlo ricevuto in data 26 maggio 1995, ovvero nel periodo sospetto, la corte del merito, nel ritenere dimostrate tali circostanze, avrebbe violato il disposto dell'art. 2697 c.c.; b) il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere tardiva la contestazione dell'eventus damni e sussistente il pregiudizio, sia perché il pagamento era stato eseguito con liquidità di pertinenza dell'ente appaltante, sia perché il credito di [OSCURATO:PERSONA] era assistito dal privilegio artigiano ex art. 2751-bis n. 5 c.c. e il Commissario straordinario non aveva dimostrato che l'attivo realizzato non era sufficiente ad assicurare il soddisfacimento dei crediti aventi grado superiore; c) contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, il ricorrente non aveva rinunciato all'ammissione della prova orale dedotta per dimostrare la propria inscientia decoctionis, che non aveva ad oggetto valutazioni; il giudice, inoltre, avrebbe omesso di pronunciare sulla richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale; 8Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 15046/2015 d) la corte del merito avrebbe accertato la ricorrenza in via presuntiva del presupposto soggettivo dell'azione senza tener conto della struttura organizzativa elementare dell'impresa del ricorrente, non acluso a consultare il bollettino dei protesti né a leggere i quotidiani, e senza considerare che egli confidava nella solvibilità dell'appaltatrice in ragione dell'importanza delle opere che le erano state commissionate; e) l'inscientia era comunque dimostrata: i) dalla duplice circostanza che [OSCURATO:SOCIETA] aveva ricevuto proprio nel periodo sospetto l'autorizzazione del Prefetto di Messina ad occupare in via temporanea ed urgente, per conto delle FF.SS., una serie di terreni in vista della loro futura espropriazione e che perfino nel periodo di A.S. il gruppo [OSCURATO:SOCIETA] aveva formulato offerte di indennità di esproprio; ii) dalle difese di R.F.I., secondo cui, poiché i lavori erano proseguiti dopo l' apertura della procedura di amministrazione straordinaria, chi li aveva eseguiti doveva essere pagato.

7. Le doglianze appena sintetizzate sub. d) ed e) sono poi ribadite con il sesto motivo, che denuncia «l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio inerente gli articoli 2697-2727-2729 c.c. e 67, secondo comma, l.f., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; non conformità delle questioni di diritto decisa dalla sentenza impugnata alla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione»

7.1. I motivi sono in massima parte inammissibili e, per il resto, infondati.

7.2. La censura sopra riportata sub a), nella sua prima parte contrasta solo genericamente l'accertamento della corte del merito secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di aver ricevuto il pagamento sin dalla comparsa di costituzione, ma non richiama le difese del convenuto/appellante idonee a smentirlo (l'accertamento trova anzi conferma nello stralcio della comparsa di costituzione riportato nel motivo, cui il ricorrente pretende„ in via meramente assertiva, di dare una diversa interpretazione) e neppure deduce sul punto l'errata applicazione dell'art. 115 c.p.c., o un vizio di motivazione; la mancata contestazione del pagamento (o meglio, il suo riconoscimento) rendeva d'altro canto superfluo verificare se l'attrice/appellata ne avesse fornito prova documentale, e tanto basta ad escludere che il giudice del merito abbia violato 9Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 15046/2015 la disciplina in tema di riparto dell'onere probatorio.

Quanto alla data di effettiva ricezione del pagamento, il motivo introduce una questione che non è stata esaminata dalla corte di appello e non ne denuncia l'omesso esame, né chiarisce se e come sia stata devoluta alla cognizione del giudice del gravame.

7.3. La prima delle censure riportate sub b), pur muovendo dalla corretta premessa che la questione della mancanza di un pregiudizio derivato ai creditori concorsuali dal pagamento, in quanto eseguito con somme rimesse all'appaltatrice dall'ente appaltante, era stata tempestivamente sollevata da [OSCURATO:PERSONA], non tiene conto che il giudice di appello l'ha comunque esaminata nel merito, escludendo che [OSCURATO:SOCIETA] provvedesse ai pagamenti in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA], in quanto tra le predette parti intercorreva un contratto di appalto, e non contrasta tale accertamento se non assumendone apoditticamente l'erroneità; quanto alla natura privilegiata del credito di [OSCURATO:PERSONA], si tratta di questione nuova e, comunque, infondata, atteso che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di revocatoria fallimentare, il danno riconducibile agli atti negoziali e solutori, compiuti nel concorso dei presupposti di cui all'art. 67

I. fall., è in re ipsa, consistendo nella lesione della par condicio creditorung, ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all'uscita del bene dalla massa (a nulla rilevando che il prezzo sia poi utilizzato, eventualmente, dall'imprenditore fallito per pagare un creditore privilegiato), in aderenza alla funzione distributiva (anti indennitaria) propria dell'azione revocatoria (Cass., sez. 1, 19 dicembre 2012, n. 23430; Cass., sez. un., 28 marzo 2006, n. 7028).

7.4. La doglianza riportata sub c), pur dato per ammesso che l'allora appellante non avesse rinunciato alla prova orale articolata, non investe il giudizio di inammissibilità della stessa, comunque compiuto dalla corte d'appello, ma si limita a sostenere, ancora una volta in via meramente assertiva, che la prova era ammissibile; non v'é dubbio, peraltro, della correttezza della valutazione assunta sul punto dal giudice di secondo grado, non potendosi richiedere a un teste di confermare circostanze ("vero che [OSCURATO:PERSONA] non era al corrente della crisi economica di F.11i. [OSCURATO:SOCIETA]; vero che [OSCURATO:PERSONA] era sicuro della solvibilità della [OSCURATO:SOCIETA] perché tratta vasi di 10Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 15046/2015 pagamenti inerenti a lavori di pubblica utilità dati in appalto delle [OSCURATO:SOCIETA]") non inerenti a dati oggettivamente riscontrabili, ma all'intimo convincimento dell'odierno ricorrente, che non si vede in qual modo potesse essere confermato da terzi o, a maggior ragione, "confessato" dai Commissari straordinari in sede di interrogatorio formale.

7.5. Le censure riportate sub. d) ed e), che vanno esaminate congiuntamente a quelle, pressoché identiche, dedotte nel sesto motivo, contestano l'accertamento in fatto compiuto dalla corte territoriale in ordine alla sussistenza del presupposto soggettivo dell'azione, non sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, ma nei soli, ristretti, limiti oggi contemplati dall'art. 360, 10 comma n. 5 c.p.c. 7.6 Ciò premesso, va rilevato che né nel quinto, né nel sesto motivo il ricorrente individua con la dovuta specificità (secondo quanto richiesto dalla diposizione appena richiamata: cfr., per tutte, Cass.

S.U. n. 8053/2014) il fatto decisivo di cui il giudice del merito avrebbe omesso l'esame e che, ove considerato, avrebbe condotto all'accoglimento dell'opposizione: il vizio di motivazione è infatti dedotto o mediante l'allegazione di varie circostanze desumibili da documenti che il ricorrente non precisa di aver tempestivamente allegato agli atti, che non risultano aver formato oggetto dr discussione fra le parti e delle quali non è illustrata la decisività, ovvero attraverso il richiamo alla difese svolte da R.F.I., ma non da [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha mai eccepito l'irrevocabilità del pagamento ai sensi dell'art. 74

I. fall., per essere l'A.S. subentrata nel contratto di subappalto.

8. Con il settimo mezzo il ricorrente deduce la«violazione e falsa applicazione di legge art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», per non avere la corte d'appello pronunciato sul motivo d'appello con il quale egli aveva dedotto l'inammissibilità/improcedibilità e/o l'infondatezza dell'azione revocatoria, trattandosi di pagamento relativo a lavori eseguiti «in nome e per conto» dell'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato.

8.1. Il motivo, che si fonda sull'assunto che i pagamenti provenissero in via diretta dalla stazione appaltante, nel cui nome e per cui conto [OSCURATO:SOCIETA] li eseguiva, è manifestamente infondato, se non inammissibile, avendo la corte 11Cons.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 15046/2015 d'appello motivatamente escluso che, nel rapporto coi subappaltatori (che, a quanto è dato capire, il ricorrente pretende di assimilare al rapporto con i terzi espropriati), l'appaltatrice agisse in rappresentanza dell'ente appaltante.

9. Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta «l'omesso esame di un fatto decisivo in merito al motivo di appello di domanda di garanzia ex art. 106-269 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.>>, per avere il giudice d'appello respinto la domanda di garanzia omettendo di considerare che [OSCURATO:SOCIETA] era stata espressamente autorizzata a subappaltargli i lavori dall'allora [OSCURATO:SOCIETA]., cui è succeduta R.F.I., la quale era pertanto tenuta a rimborsargli le somme che egli è stato condannato a restituire all'amministrazione straordinaria. 9.1 II motivo è inammissibile.

9.2. Al di là del rilievo che il ricorrente non deduce di aver tempestivamente prodotto in giudizio la delibera autorizzativa, il motivo non censura specificamente le ragioni in base alle quali la corte di appello ha respinto la domanda di nnanleva, né chiarisce quale sia il nesso fra l'autorizzazione al subappalto e il diritto di rivalsa.

10. Le spese del giudizio di legittimità, per il principio della soccombenza, vanno poste a carico della impresa [OSCURATO:PERSONA] e si liquidano in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di R.F.I., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, in euro 200,00 per esborsi, oltre Iva e cpa come per legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%.

Ai sensi dell'art. 13 comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 15046/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Villini n. 15 (studio Caprino-Avv. [OSCURATO:PERSONA]) - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso dall'[OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Gavorrano, n. 12, scala B. interno 4 Zi4() - controricorrente - 1Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 15046/2015 e [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria -intimata- avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, n. 490 depositata in data 28 marzo 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/6/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 28 marzo 2014, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima impresa individuale, avverso la sentenza del Tribunale di Catania che: i) aveva accolto la domanda proposta nei confronti dell'appellante da F. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, di inefficacia, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, I.f., del pagamento di euro 38.497,52, eseguito in suo favore, nel c.d. periodo sospetto, da [OSCURATO:SOCIETA] in bonis, in corrispettivo di lavori di subappalto; ii) aveva respinto la domanda di garanzia avanzata dall'allora convenuto verso la stazione appaltante, R.F.I. -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) 2. Per ciò che ancora interessa nella presente sede, la corte d'appello: i) ha dichiarato inammissibile il primo motivo di gravame, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva ritenuto compatibile con il diritto comunitario l'azione revocatoria, esperita nella fase liquidatoria dell'amministrazione straordinaria di cui alla legge n. 95 del 1979; ii) ha respinto l'eccezione di prescrizione dell'azione, siccome esercitata nei cinque anni dalla data di apertura della procedura concorsuale e dalla nomina del Commissario straordinario; iii) ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva dell'organo della procedura, sulla quale non incideva la cessione del ramo d'azienda concernente l'appalto intervenuta il 30 maggio 2001 fra l'A.S. e l'impresa [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; iv) ha rilevato la tardività delle difese con le quali 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 15046/2015 [OSCURATO:PERSONA], nella comparsa conclusionale di primo grado, aveva contestato per la prima volta sia di aver ricevuto il pagamento, sia che ne fosse derivato un pregiudizio per i creditori concorsuali, in quanto eseguito con liquidità di pertinenza dell'ente appaltante, e le ha poi respinte anche nel merito; v)ha dichiarato inammissibile la prova testimoniale articolata dall'appellante, perché non riproposta specificamente in sede di precisazione di conclusioni e, comunque, avente ad oggetto valutazioni o fatti pacifici o da provare in via documentale; vi) ha ritenuto provata in via presuntiva la scientia decoctionis dell'accipiens, in ragione dell'elevato numero dei protesti, anteriori al pagamento oggetto di causa, elevati nei confronti della F. lli [OSCURATO:SOCIETA]. fin dal luglio 1994 e delle notizie di stampa circa la situazione di crisi in cui versava la società e l'intero gruppo cui apparteneva, riportate sia da giornali di carattere economico sia da quotidiani a diffusione nazionale; vii) ha infine escluso che vi fosse prova che il pagamento era stato eseguito dalla subappaltante in nome e per conto di Ferrovie dello Stai:o, ed ha pertanto ribadito l'infondatezza della domanda di garanzia proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della terza chiamata e dichiarato assorbito l'appello incidentale condizionato di quest'ultima. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad otto motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] denuncia: «omesso esame del fatto decisivo che alla [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria sono stati concessi aiuti di Stato, con autorizzazione alla continuazione dell'impresa, non consentiti ai sensi dell'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE, artt. 92 e 93 Trattato CE con riferimento alla L. 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche e all'art. 106 d.lgs.n. 270 del 1999-art. 7 della legge 279 del 2002-disapplicazione della legge 1979/95 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; non conformità delle questioni di diritto decise dalla sentenza impugnata alla giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione". 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 15046/2015 Secondo il ricorrente, quando, come nel caso della [OSCURATO:SOCIETA], una società sia posta in amministrazione straordinaria ai sensi della c.d. "legge Prodi" ed abbia ricevuto aiuti di Stato per poter proseguire nell'esercizio dell'impresa, il giudice italiano è tenuto a disapplicare la normativa nazionale, che consente al Commissario straordinario di agire in revocatoria ai sensi dell'art. 67 I. fall., perché incompatibile col diritto eurounitario, e pertanto a respingere/dichiarare inammissibile la relativa domanda . 2. Con il secondo motivo il ricorrente, nel denunciare nuovamente «violazione e falsa applicazione di legge degli articoli 92 e 93 trattato CE con riferimento alla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni e alle disposizioni che prevedano aiuti di Stato concessi alla [OSCURATO:SOCIETA]., in A.S., non consentiti ai sensi dell'art. 87 (già art. 92) del trattato CE, - dell'art. 106 del d.lgs.n. 270/99 - art. 7 della legge 279/2002 - : mancata disapplicazione della legge 1979/1995 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; non conformità delle questioni di diritto decise dalla sentenza impugnata alla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione" lamenta, in realtà, che la corte d'appello abbia dichiarato inammissibile il motivo di gravame volto a denunciare l'erroneità del capo della sentenza di primo grado che aveva ritenuto ammissibile l'azione revocatoria perché al momento della sua proposizione la procedura si trovava già in fase liquidatoria, essendo stata autorizzata la dismissione del complesso aziendale. 3. Il primo motivo è infondato, con assorbimento del secondo, in quanto costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, che il d.l. n. 26 del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n.95 del 1979, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, è incompatibile con le norme comunitarie - in base alle sentenze della CGUE 1 dicembre 1998 in causa C-200/97, e 17 giugno 1999 in causa C-295/97, all'ordinanza della stessa Corte 24 luglio 2003 in causa C-297/01 e alla decisione della Commissione 16 maggio 2001, n. 2001/212/CE - non nella sua totalità, ma esclusivamente in relazione a disposizioni che prevedano aiuti di Stato non consentiti ai sensi dell'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE (Cass., sez. 1, 8 febbraio 2005, m 2534), tra i quali 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 15046/2015 non può farsi rientrare la previsione dell'azione revocatoria, essendo priva del requisito della specificità, sotto i due profili della selettività e della discrezionalità, che, alla stregua delle decisioni della Corte di giustizia sopra richiamate, caratterizzano gli aiuti di Stato vietati (Cass., sez. 1, 29 marzo 2019, n. 8974; Cass. n. 3871 del 2019; Cass., n. 21481 del 2017; Cass., n. 18540 del 2014; Cass., sez. 1, 20 dicembre 2012, n. 23655; Cass., n. 10208 del 2007). 3.1. Non appare superfluo aggiungere, posto che il ricorrente assume di aver contestato l'accertamento del primo giudice secondo cui la domanda era stata proposta quando già era stata autorizzata la dismissione del complesso aziendale di [OSCURATO:SOCIETA], che non può distinguersi tra esercizio dell'azione nella fase c.d. di risanamento e nella fase c.d. di liquidazione della procedura di amministrazione straordinaria, sì da limitarne la compatibilità con l'ordinamento comunitario al solo esercizio nella seconda fase, e dunque non prima del momento in cui inizia la liquidazione dei beni, atteso che ciò che rileva, ai fini della individuazione dell'aiuto di Stato, non è che l'azione sia esercitata prima o durante la liquidazione dei beni, quanto che essa sia direttamente ed esclusivamente destinata alla conservazione dell'impresa nel mercato, piuttosto che all'estinzione delle sue passività (Cass., sez. 1, 8 febbraio 2019, n. 3871). La distinzione tra fase conservativa e fase liquidatoria non rileva, ai fini dell'azione revocatoria, in quanto tale azione, anche quando è esercitata durante la fase conservativa, è diretta a produrre risorse da destinare alla espropriazione forzata a fini satisfattori, di tutela degli interessi dei creditori; neppure rileva che il bene recuperato con l'azione revocatoria non sia destinato immediatamente alla liquidazione ed al riparto tra i creditori, poiché è sufficiente che esso concorra con gli altri beni a determinare il patrimonio da ripartire al termine del tentativo di risanamento (Cass., sez. 1, 29 marzo 2019, n. 8974, che si è pronunciata proprio su una fattispecie relativa all'azione revocatoria promossa da [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria). 4. Con il terzo motivo, che denuncia «violazione e falsa applicazione di legge degli articoli 2903-2934 c.c.; art. 67 Le art. 3 costituzione in relazione 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 15046/2015 all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il ricorrente lamenta che la corte del merito abbia respinto l'eccezione di prescrizione dell'azione, introdotta con atto notificato il 20 marzo 2001, ritenendo che il dies a quo dovesse essere calcolato a decorrere dalla nomina del commissario straordinario (26 marzo 1996) anziché dalla data della sentenza dichiarativa dell'irisolvenza (2 marzo 1996) o da quella del pagamento (26 maggio 1995). Osserva che facendo decorrere la prescrizione dalla nomina del commissario straordinario si allungherebbero i termini di cui all'art. 2903 c.c. (prevalente, quale norma speciale, sull'art. 2935 c.c.), con conseguente violazione di tale articolo nonché degli artt. 2934 c.c. e 3 della Costituzione; rileva, inoltre, che l'art. 49 del d.lgs.n. 270 del 1999, che disciplina l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (norma che, pur non avendo espressa efficacia retroattiva, avrebbe natura interpretativa), prevede espressamente che i termini delle azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. 4.1. Il motivo è infondato. 4.2. Invero, per costante e consolidata giurisprudenza di legittimità, nel procedimento concorsuale dell'amministrazione straordinaria di cui alla legge n. 95 del 1979, l'azione revocatoria è esperibile solo dalla data del decreto che dispone l'apertura della procedura e la nomina del commissario, essendo quest'ultimo l'unico soggetto legittimato all'esercizio della suddetta azione, con la conseguenza che il termine di prescrizione della revocatoria fallimentare non decorre dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, bensì solo dalla data del decreto di nomina del commissario governativo, ossia dal momento in cui, a norma dell'art. 2935 cod.civ., il diritto può essere fatto valere (Cass., sez. 1, 9 novembre 2007, n. 23398; Cass., sez.un., 15 giugno 2000, n. 437; Cass., sez. 1, 3 dicembre 2018, n. 31194; Cass., sez. 1, 29 luglio 2014, n. 17200; Cass., sez. 1, 16 giugno 2011, n. 13244). 4.3 Né, nel caso di specie, può farsi applicazione del disposto dell'art. 49 d. Igs. n. 270 del 1999, disposizione che, come riconosce lo stesso ricorrente, non ha portata retroattiva ed alla quale neppure può attribuirsi natura 6Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 15046/2015 interpretativa, e che, nello stabilire che l'azione revocatoria può essere proposta dal Commissario straordinario soltanto " se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei beni aziendali", ha innovato la precedente disciplina, prevedendo che il termine di prescrizione dell'azione revocatoria non decorra più dalla nomina del Commissario, ma dall'avveramento di tale specifica condizione, in difetto della quale l'azione non può essere esercitata (Cass., sez. 1, 3 dicembre 2018 n. 31194; Cass., sez. 1, 15 settembre 2017, n. 21516). 5. Con il quarto motivo, che deduce la «violazione e falsa applicazione di legge degli articoli 100-111-299-300 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. Non conformità delle questioni di diritto decise dalla sentenza impugnata alla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione», il ricorrente lamenta il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'A.S. di [OSCURATO:SOCIETA] derivante, a suo avviso, dalla cessione all'impresa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del ramo d'azienda «altri lavori pubblici», comprendente quelli oggetto del contratto di subappalto cui ineriva il pagamento; assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte del merito , con la cessione erano state trasferite « [...] tutte le posizioni creditorie e debitorie pertinenti alle commesse» e quindi anche i crediti nascenti dall'esercizio delle azioni revocatorie. Aggiunge che, nella specie, non poteva trovare applicazione il disposto dell'art. 111, 1° comma c.p.c., perché l'acquirente del ramo d'azienda, non trovandosi in stato di insolvenza, non aveva interesse "ad instaurare un nuovo processo avente ad oggetto l'azione revocatoria ex art. 67 I. f." 5.1. Il motivo è inammissibile, in quanto volto ad ottenere un' interpretazione del contratto stipulato il 30 maggio 2001 tra [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e in particolare della clausola che prevedeva la cessione "di tutte le posizioni creditorie .. pertinenti alle commesse", difforme da quella compiuta dalla corte d'appello e non specificamente censurata, né sotto il profilo della violazione degli artt. 1342 e segg. c.c. né sotto quello del vizio di motivazione. 7Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 15046/2015 5.2. Peraltro non si vede come il credito restitutorio conseguente al vittorioso esperimento dell'azione revocatoria, che trova la sua fonte nel fallimento (o nella dichiarazione di insolvenza), possa ritenersi ricompreso fra quelli propri dell'azienda, ceduti insieme ad essa; ciò senza contare che, quand'anche l'azione revocatoria fosse stata espressamente ceduta, in difetto di intervento in causa del cessionario e di estromissione della cedente, l'art. 111, 1° comma c.p.c. avrebbe dovuto ritenersi operante de plano. 6. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione di legge degli articoli 2697-2727-2729 c.c. e 67, secondo comma, I.f., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; non conformità delle questioni di diritto decise dalla sentenza impugnata alla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione». 6.1.11 mezzo illustra molteplici censure, che possono essere così sintetizzate: a) la documentazione prodotta dall'A.S., interamente disconosciuta, non era idonea a provare la ricorrenza dei presupposti soggettivi dell'azione e, poiché [OSCURATO:PERSONA] non aveva ammesso di aver ricevuto il pagamento, né, tantomeno, di averlo ricevuto in data 26 maggio 1995, ovvero nel periodo sospetto, la corte del merito, nel ritenere dimostrate tali circostanze, avrebbe violato il disposto dell'art. 2697 c.c.; b) il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere tardiva la contestazione dell'eventus damni e sussistente il pregiudizio, sia perché il pagamento era stato eseguito con liquidità di pertinenza dell'ente appaltante, sia perché il credito di [OSCURATO:PERSONA] era assistito dal privilegio artigiano ex art. 2751-bis n. 5 c.c. e il Commissario straordinario non aveva dimostrato che l'attivo realizzato non era sufficiente ad assicurare il soddisfacimento dei crediti aventi grado superiore; c) contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, il ricorrente non aveva rinunciato all'ammissione della prova orale dedotta per dimostrare la propria inscientia decoctionis, che non aveva ad oggetto valutazioni; il giudice, inoltre, avrebbe omesso di pronunciare sulla richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale; 8Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 15046/2015 d) la corte del merito avrebbe accertato la ricorrenza in via presuntiva del presupposto soggettivo dell'azione senza tener conto della struttura organizzativa elementare dell'impresa del ricorrente, non acluso a consultare il bollettino dei protesti né a leggere i quotidiani, e senza considerare che egli confidava nella solvibilità dell'appaltatrice in ragione dell'importanza delle opere che le erano state commissionate; e) l'inscientia era comunque dimostrata: i) dalla duplice circostanza che [OSCURATO:SOCIETA] aveva ricevuto proprio nel periodo sospetto l'autorizzazione del Prefetto di Messina ad occupare in via temporanea ed urgente, per conto delle FF.SS., una serie di terreni in vista della loro futura espropriazione e che perfino nel periodo di A.S. il gruppo [OSCURATO:SOCIETA] aveva formulato offerte di indennità di esproprio; ii) dalle difese di R.F.I., secondo cui, poiché i lavori erano proseguiti dopo l' apertura della procedura di amministrazione straordinaria, chi li aveva eseguiti doveva essere pagato. 7. Le doglianze appena sintetizzate sub. d) ed e) sono poi ribadite con il sesto motivo, che denuncia «l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio inerente gli articoli 2697-2727-2729 c.c. e 67, secondo comma, l.f., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; non conformità delle questioni di diritto decisa dalla sentenza impugnata alla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione» 7.1. I motivi sono in massima parte inammissibili e, per il resto, infondati. 7.2. La censura sopra riportata sub a), nella sua prima parte contrasta solo genericamente l'accertamento della corte del merito secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di aver ricevuto il pagamento sin dalla comparsa di costituzione, ma non richiama le difese del convenuto/appellante idonee a smentirlo (l'accertamento trova anzi conferma nello stralcio della comparsa di costituzione riportato nel motivo, cui il ricorrente pretende„ in via meramente assertiva, di dare una diversa interpretazione) e neppure deduce sul punto l'errata applicazione dell'art. 115 c.p.c., o un vizio di motivazione; la mancata contestazione del pagamento (o meglio, il suo riconoscimento) rendeva d'altro canto superfluo verificare se l'attrice/appellata ne avesse fornito prova documentale, e tanto basta ad escludere che il giudice del merito abbia violato 9Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 15046/2015 la disciplina in tema di riparto dell'onere probatorio. Quanto alla data di effettiva ricezione del pagamento, il motivo introduce una questione che non è stata esaminata dalla corte di appello e non ne denuncia l'omesso esame, né chiarisce se e come sia stata devoluta alla cognizione del giudice del gravame. 7.3. La prima delle censure riportate sub b), pur muovendo dalla corretta premessa che la questione della mancanza di un pregiudizio derivato ai creditori concorsuali dal pagamento, in quanto eseguito con somme rimesse all'appaltatrice dall'ente appaltante, era stata tempestivamente sollevata da [OSCURATO:PERSONA], non tiene conto che il giudice di appello l'ha comunque esaminata nel merito, escludendo che [OSCURATO:SOCIETA] provvedesse ai pagamenti in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA], in quanto tra le predette parti intercorreva un contratto di appalto, e non contrasta tale accertamento se non assumendone apoditticamente l'erroneità; quanto alla natura privilegiata del credito di [OSCURATO:PERSONA], si tratta di questione nuova e, comunque, infondata, atteso che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di revocatoria fallimentare, il danno riconducibile agli atti negoziali e solutori, compiuti nel concorso dei presupposti di cui all'art. 67 I. fall., è in re ipsa, consistendo nella lesione della par condicio creditorung, ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all'uscita del bene dalla massa (a nulla rilevando che il prezzo sia poi utilizzato, eventualmente, dall'imprenditore fallito per pagare un creditore privilegiato), in aderenza alla funzione distributiva (anti indennitaria) propria dell'azione revocatoria (Cass., sez. 1, 19 dicembre 2012, n. 23430; Cass., sez. un., 28 marzo 2006, n. 7028). 7.4. La doglianza riportata sub c), pur dato per ammesso che l'allora appellante non avesse rinunciato alla prova orale articolata, non investe il giudizio di inammissibilità della stessa, comunque compiuto dalla corte d'appello, ma si limita a sostenere, ancora una volta in via meramente assertiva, che la prova era ammissibile; non v'é dubbio, peraltro, della correttezza della valutazione assunta sul punto dal giudice di secondo grado, non potendosi richiedere a un teste di confermare circostanze ("vero che [OSCURATO:PERSONA] non era al corrente della crisi economica di F.11i. [OSCURATO:SOCIETA]; vero che [OSCURATO:PERSONA] era sicuro della solvibilità della [OSCURATO:SOCIETA] perché tratta vasi di 10Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 15046/2015 pagamenti inerenti a lavori di pubblica utilità dati in appalto delle [OSCURATO:SOCIETA]") non inerenti a dati oggettivamente riscontrabili, ma all'intimo convincimento dell'odierno ricorrente, che non si vede in qual modo potesse essere confermato da terzi o, a maggior ragione, "confessato" dai Commissari straordinari in sede di interrogatorio formale. 7.5. Le censure riportate sub. d) ed e), che vanno esaminate congiuntamente a quelle, pressoché identiche, dedotte nel sesto motivo, contestano l'accertamento in fatto compiuto dalla corte territoriale in ordine alla sussistenza del presupposto soggettivo dell'azione, non sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, ma nei soli, ristretti, limiti oggi contemplati dall'art. 360, 10 comma n. 5 c.p.c. 7.6 Ciò premesso, va rilevato che né nel quinto, né nel sesto motivo il ricorrente individua con la dovuta specificità (secondo quanto richiesto dalla diposizione appena richiamata: cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 8053/2014) il fatto decisivo di cui il giudice del merito avrebbe omesso l'esame e che, ove considerato, avrebbe condotto all'accoglimento dell'opposizione: il vizio di motivazione è infatti dedotto o mediante l'allegazione di varie circostanze desumibili da documenti che il ricorrente non precisa di aver tempestivamente allegato agli atti, che non risultano aver formato oggetto dr discussione fra le parti e delle quali non è illustrata la decisività, ovvero attraverso il richiamo alla difese svolte da R.F.I., ma non da [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha mai eccepito l'irrevocabilità del pagamento ai sensi dell'art. 74 I. fall., per essere l'A.S. subentrata nel contratto di subappalto. 8. Con il settimo mezzo il ricorrente deduce la«violazione e falsa applicazione di legge art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», per non avere la corte d'appello pronunciato sul motivo d'appello con il quale egli aveva dedotto l'inammissibilità/improcedibilità e/o l'infondatezza dell'azione revocatoria, trattandosi di pagamento relativo a lavori eseguiti «in nome e per conto» dell'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato. 8.1. Il motivo, che si fonda sull'assunto che i pagamenti provenissero in via diretta dalla stazione appaltante, nel cui nome e per cui conto [OSCURATO:SOCIETA] li eseguiva, è manifestamente infondato, se non inammissibile, avendo la corte 11Cons.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 15046/2015 d'appello motivatamente escluso che, nel rapporto coi subappaltatori (che, a quanto è dato capire, il ricorrente pretende di assimilare al rapporto con i terzi espropriati), l'appaltatrice agisse in rappresentanza dell'ente appaltante. 9. Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta «l'omesso esame di un fatto decisivo in merito al motivo di appello di domanda di garanzia ex art. 106-269 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.>>, per avere il giudice d'appello respinto la domanda di garanzia omettendo di considerare che [OSCURATO:SOCIETA] era stata espressamente autorizzata a subappaltargli i lavori dall'allora [OSCURATO:SOCIETA]., cui è succeduta R.F.I., la quale era pertanto tenuta a rimborsargli le somme che egli è stato condannato a restituire all'amministrazione straordinaria. 9.1 II motivo è inammissibile. 9.2. Al di là del rilievo che il ricorrente non deduce di aver tempestivamente prodotto in giudizio la delibera autorizzativa, il motivo non censura specificamente le ragioni in base alle quali la corte di appello ha respinto la domanda di nnanleva, né chiarisce quale sia il nesso fra l'autorizzazione al subappalto e il diritto di rivalsa. 10. Le spese del giudizio di legittimità, per il principio della soccombenza, vanno poste a carico della impresa [OSCURATO:PERSONA] e si liquidano in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di R.F.I., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, in euro 200,00 per esborsi, oltre Iva e cpa come per legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comm
Sentenza Cassazione n. 26353/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris