CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 17568/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterminazione della pena secundum legem; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 maggio 2023, la Corte di appello di Palermo ha confermato quella con cui il Tribunale della stessa città, il 4 novembre 2022, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, e gli ha applicato la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di mille euro di ammenda. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione della legge processuale sul rilievo che i giudici di merito avrebbero ridotto la pena nella misura di un terzo, anziché della metà, come previsto nel caso di contestazioni aventi ad oggetto reati contravvenzionali. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 12 gennaio 2024, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con contestuale rideterminazione della pena secundum legem. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censura non consentita in quanto non sollevata con i motivi di appello. 2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Con specifico riferimento al profilo segnalato dal ricorrente, occorre richiamare — sulla premessa che la riduzione della pena da 1.500 a 1.000, anziché 750, euro di ammenda, ha comportato l'applicazione di un trattamento sanzionatorio compreso nella cornice edittale — la lezione del massimo consesso nonnofilattico, secondo cui «Qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione in quanto non dedotta con i motivi di appello) (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 - 01). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del