CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 marzo 2023
Cassazione n. 13326/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Decreto espulsione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L.C.G. Scotti - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]– CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - R.G.N.5775/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere . - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 5775/2022 proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in atti, -ricorrente - contro Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore e Prefettura di Agrigento, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso gli Uffici dell’Avvocatura di Stato; -intimati- avverso l’ordinanza nr.84/2022 del Giudice di Pace di Agrigento depositata il 4/2/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Agrigento, con ordinanza del 4/2/2022, ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese, avverso il decreto prefettizio di espulsione adottato in data 10/1/2002 rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che l’autografia della sottoscrizione dell’atto non è più configurabile comerequisito di validità degli atti amministrativi. 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo illustrato con memoria.Il Ministero ha prodotto nota difensiva al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione dell’art. 3, comma 2 D.lgs 39/1993 essendo l’atto impugnato privo della sottoscrizione autografa del rappresentante dell’Ufficio che lo ha emesso. È stata infatti riportata la scritta a stampa “p. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Nicolò PAPPALARDO”. Non sussiste, invece, la firma autografa del soggetto istituzionale cui risulta essere riferibile l’atto. 2. Il motivo è infondato. 2.1 È insegnamento ripetuto di questa Corte quello secondo cui «l'atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall'amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento dell'effettiva provenienza dell'atto stesso dal soggetto autorizzato a formarlo. Ne consegue che il difetto di sottoscrizione autografa dell'atto amministrativo non è, di per sé, motivo di invalidità dello stesso ed è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui essa sia prevista dalla legge» (Cass.4326/2020, 18780/2018, 13375/2009, 13512/2011; e Cass. 11458/2012 che ha ribadito che d'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso»). 2.2 [OSCURATO:PERSONA] si è uniformato ai suesposti principi. 3. Il ricorsova, quindi, rigettato. 4. Nulla è da statuire sulle spese non avendo le amministrazioni svolto attività difensive. Neppure ricorrono gli estremi per il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorso esente. PQM La Corte,riget