CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 giugno 2025
Cassazione n. 39975/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] SENATOREche ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale della Libertà di Lecce, con ordinanza pronunciata de plano in data 26 giugno 2025, dichiarava inammissibile per difetto di interesse l’istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale il 28-5-2025 nei conf ronti di [OSCURATO:PERSONA] Italia ; riteneva il giudice del riesame che l’omessa esecuzione del sequestro privasse la parte istante di qualsiasi concreto interesse alla proposizione del mezzo di impugnazione. 2. Avvers o dett a ordinanza propon eva ricorso per cassazione il difensore dell’indagata, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo, con distinti motivi qui riassunti exart. 173 disp. att. cod. proc. pen.: -violazione degli artt. 127 comma 1 e 324 comma 6 cod. proc. pen. per avere il Tribunale del riesame di Lecce emesso il provvedimento de plano in assenza del necessario contraddittorio preventivamente instaurato; lamentava,al proposito , che l’omessa citazione delle parti aveva impedito alla difesa di fornire prova dell’avvenuta esecuzione del sequestro in data 5 giugno 2025 così che , il provvedimento assunto, doveva ritenersi viziato ed emesso in violazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 51515 del 2018; inoltre,si rappresentava come l’adozione del provvedimento di inammissibilità era dipesa dalla omessa trasmissione di atti relativi al procedimento che non poteva pregiudicare l’indagata; -violazione di legge con riferimento agli artt. 322 e 591 cod. proc. pen. avendo errato il tribunale del riesame nella valutazione di inesistenza dell’interesse comprovato dalla avvenuta esecuzione del sequestro in data 5 giugno 2025 pur indicato nella istanza di riesame depositatain forma scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto; ed invero agli atti del fascicolo, che questa Corte è legittimata ad esaminare nel caso di eccezione processuali, è acquisito il verbale di perquisizione e sequestro di materiale documentale ed informatico redatto dalla Guardia di Finanzail 5 giugno 2025 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] Italia che non appare essere stato esaminato dal giudice del riesameil quale provvedeva de plano senza fissare l ’udienza nel contraddittorio delle parti. Correttamente,pertanto, il ricorso lamenta che l’adozione del provvedimento in assenza di qualsiasi contraddittorio ha precluso alla difesa la possibilità di fornire prova dell’avvenuta esecuzione del sequestro e dolersi delle ragioni della illegittimità del provvedimento cautelare reale genetico. In tema di interesse ad impugnare si è affermato come i n tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso (Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Pmt, Rv. 282542 -01). Successivamente, in tema di ricorso cautelare reale , si è affermato come èinammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, in quanto, in tale situazione, non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione.(Sez. 2, n. 14526 del 07/03/2025, Caddeo, Rv. 287823 - 01) L’applicazione del suddetto principio comporta affermare che in caso di riesame di sequestro preventivo l’avvenuta esecuzione del sequestro esclude il difetto di interessepoiché attrav erso il mezzo di impugnazione la parte che ha subito il vincolo ablativo è titolare di un preciso interesse ad ottenere la liberazione del bene e la sua restituzione. Nel caso di specie, pertanto, ha errato il giudice del riesame nel provvedere de planoa fronte di un presupposto quale la mancata esecuzione del sequestro che risultava invece smentito dagli attie, comunque, doveva essere valutato nel contraddittorio delle parti. P.Q.M Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen. per l’ul