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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30671/2026

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pello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che siriporta alla requisitoria già depositata e conclude per il rigetto del ricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il quale insiste nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 13 gennaio 2026 la Corte d’appello di Milano haconfermato la decisione del Tribunale di Milano che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] del reato di bancarotta semplice – così riqualificata l’originariaimputazione di bancarotta fraudolenta documentale – nella sua qualità diamministratore della società [OSCURATO:PERSONA] srl dichiarata fallita.2.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,articolando quattro motivi di ricorso di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla ritenuta sussistenza della colpa grave nella condotta omissivadell’imputato, il quale non aveva consegnato le scritture contabili al curatore,senza un’adeguata analisi della fattispecie concreta. [OSCURATO:PERSONA] era inverosubentrato quale amministratore della società nella fase terminale della vitadell’ente, era privo di esperienza e si era affidato ad un commercialista dicomprovata professionalità.2.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 131-bis cod. pen.

La sentenza impugnata non avrebbe tenutoconto del fatto che condotta del ricorrente sarebbe consistita in una condottameramente omissiva in un contesto di completa inattività aziendale e si sarebbeprotratto per un breve lasso di tempo.2.3.

Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione diirrogare la pena nel massimo edittale in ragione della asserita gravità della colpasarebbe illogica e la motivazione sarebbe apodittica.2.4.

Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa allaprova.

Erroneamente l’avrebbe considerata tardiva, visto che la sua proposizioneè stata resa possibile solo in seguito alla riqualificazione del fatto da parte dellasentenza di primo grado.3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.2.

Il primo motivo è infondato.2.1.

L’art. 217, comma secondo, legge fall. sanziona l’amministratore chedurante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’iniziodell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altrescritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare oincompleta.

L’omessa tenuta delle scritture, tuttavia, non deve necessariamenteprotrarsi per l’intero triennio precedente alla dichiarazione di fallimento, essendoil reato integrato anche se tale condotta venga tenuta per un arco temporaleinferiore (Sez. 5, n. 37910 del 26/04/2017, Viscio, Rv. 271218 – 01), dal momentoche la ratio della norma incriminatrice risiede nell’esigenza di tutela dellacorrettezza della tenuta delle scritture contabili, la quale può essere elusa in ognimomento ed anche per un breve periodo di tempo.2.2.

Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, ilreato di bancarotta semplice costituisce un reato di pericolo presunto che, mirandoad evitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonioaziendale e dei movimenti che lo hanno costituito, persegue la finalità di consentireai creditori l'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possanosoddisfarsi.

La fattispecie, pertanto, consistendo nel mero inadempimento di unprecetto formale (il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 cod.civ.), integra un reato di pura condotta, che si realizza anche quando non siverifichi, in concreto, danno per i creditori.In tale ottica, si è precisato che l’obbligo di tenere le scritture contabili nonviene meno anche nel caso in cui manchino passività insolute ovvero l'attività diimpresa della fallita sia cessata di fatto, dovendo ritenersi non più sussistente taleobbligo solo se l’azienda abbia cessato anche formalmente la propria attività conla cancellazione dal registro delle imprese (ex multis tra quelle massimate, cfr.Sez. 5, n. 4727 del 15/3/2000, Albini, Rv. 215985; Sez. 5, n. 35168 del11/7/2005, Scyni, Rv. 232572; Sez. 5, n. 15516 del 11/2/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv.250086; Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01).2.3.

Con riguardo all’elemento soggettivo, secondo la giurisprudenza dilegittimità, il reato di bancarotta semplice è punibile anche a titolo di colpa, ciòessendo desumibile dalla struttura della norma incriminatrice, la quale, nel punirel’imprenditore che non tenga o tenga irregolarmente le prescritte scritture socialie contabili, non prevede come necessaria ai fini della sussistenza dell’illecito ladeliberata volontà di violare le disposizioni vigenti in materia e/o di arrecarepregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133 –02; Sez. 5, n. 27515 del 04/02/2004, Tinaglia, Rv. 228701).Alla punibilità del reato anche a titolo di colpa, non è stato ritenuto di ostacoloil tenore dell'art. 42 cod. pen., che esige la previsione espressa della punibilità diun delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di “previsione espressa” nonequivale a quella di “previsione esplicita” e, nel caso della bancarotta semplicedocumentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosadella bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 38598 del 09/07/2009,Romano, Rv. 244823 – 01; Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, cit.).

Invero, a normadegli artt. 2214 e ss. cod. civ., l’imprenditore che esercita un’attività commercialeè obbligato, personalmente, alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabilinella propria azienda.

Egli può avvalersi dell’opera di un tecnico, sia esso unproprio dipendente o un libero professionista, ma resta sempre responsabile perl'attività da essi svolta nell'ambito dell'impresa.

In caso di fallimento, quindi,risponde penalmente dell’attività e delle omissioni delle persone da lui incaricateche non hanno tenuto, in assoluto, o non hanno tenuto regolarmente i libri e lescritture contabili prescritte dalla legge.Tale principio opera non solo nel caso di delitti punibili soltanto a titolo di dolo(bancarotta fraudolenta documentale), bensì anche nel caso di inquadrabilità dellacondotta in reati punibili per dolo o colpa (bancarotta semplice).

Anche in taleipotesi, l’imprenditore non va esente da responsabilità per aver affidato a uncollaboratore le operazioni contabili, dovendosi presumere che i dati siano statitrascritti secondo le indicazioni e i documenti forniti dall'imprenditore medesimo.Trattasi, peraltro, di una presunzione iuris tantum, che può essere vinta darigorosa prova contraria (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 –01; Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013 - dep. 2014, Manfrellotti, Rv. 258947; Sez. 5,n. 11931 del 27/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231707; Sez. 5, n. 709 del01/10/1998 - dep. 1999, Mollo, Rv. 212147; Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993 -dep. 1994, Decenvirale, Rv. 197268).2.4.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi,ravvisando la responsabilità dell’imputato nella mancata consegna delle scritturecontabili al curatore fallimentare, nonostante le ripetute richieste avanzate dalmedesimo, e prima ancora nella violazione del dovere di acquisire e custodire ladocumentazione contabile dal precedente amministratore, ponendo in essere intal modo una condotta omissiva gravemente colposa, in quanto caratterizzata datotale negligenza nell’assolvimento dei doveri gravanti sull’amministratore.

Infatti,nel caso di avvicendamento nella gestione di una società, sul nuovoamministratore incombe l’autonomo obbligo di verificare l’esatto adempimento daparte del precedente amministratore del dovere di effettiva e regolare tenuta dellacontabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica e, eventualmente, ricostruire ladocumentazione contabile mancante o inidonea, ripristinare i libri e documenticontabili eventualmente mancanti e regolarizzare le scritture di cui rilevil'erroneità, lacunosità o falsità (Sez. 5, n. 39160 del 04/10/2024, Barbieri, Rv.287061 – 01; Sez. 5, n. 15988 del 11/03/2019, non massimata).Correttamente, inoltre, la sentenza impugnata ha ritenuto che non potessevalere ad escludere la responsabilità colposa dell’imputato l’essersi egli affidato adun soggetto estraneo alla società per la tenuta delle scritture contabili.

Secondo ilconsolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarottasemplice, la colpa dell’imprenditore è ravvisabile anche quando egli abbia affidatoa soggetti estranei all’amministrazione dell’azienda la tenuta delle scritture e deilibri contabili, perché su di lui grava un duplice onere, e cioè tanto quello diun’oculata scelta del professionista incaricato e alla connessa eventuale culpa ineligendo, tanto quello di controllarne l’operato (Sez. 5, n. 24297 del 11/03/2015,Cutrera, Rv. 265138 – 01; Sez. 5, n. 32586 del 10/07/2007, Centola, Rv. 237105;Sez. 5, n. 12765 del 16/05/1989, Brioglio, Rv. 182124 – 01).3.

Il secondo motivo, concernente il mancato riconoscimento della causa dinon punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è infondato.3.1.

L’art. 131-bis, comma 1, cod. pen. stabilisce che nei reati per i quali èprevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero lapena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusaquando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo,valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, l'offesa è di particolare tenuità e ilcomportamento risulta non abituale.

Tale disposizione, dunque, individua nellaparticolare tenuità dell'offesa, desunta dalle modalità della condotta e dall'esiguitàdel danno o del pericolo, e nella non abitualità del comportamento, i parametrifondamentali ai quali il giudizio discrezionale dell'autorità giudiziaria deve fareriferimento al fine di ritenere applicabile o meno al caso concreto la causa di nonpunibilità in esame.L’oggetto della valutazione del giudice è costituito dal fatto storico nella suainterezza, e perciò non solo dall’entità del danno o del pericolo, ma anche dallacondotta e dal suo disvalore, dalla non abitualità del comportamento, nonché dalgrado della colpevolezza, da valutarsi ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.pen.

In sostanza, è necessaria la considerazione di tutte le peculiarità dellafattispecie concreta, e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressionedel bene giuridico.Tale complessa valutazione – come affermato dalle Sezioni unite di questaCorte – si attaglia alle finalità dell’istituto, connesse ai principi di proporzione edextrema ratio della risposta punitiva, con effetti anche in tema di deflazione.

Loscopo primario della previsione normativa di cui all’art. 131-bis cod. pen. è, invero,quello «di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisognodi pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi delprocesso» (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01; Sez.

U, n.18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01).

Per tale ragione, ai fini dellavalutazione della esiguità del disvalore, il fatto reato viene in rilievo nella suaintegralità e complessità, per poterne apprezzare complessivamente la gravità,l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.L’entità del danno costituisce, pertanto, solo uno degli indici che il giudice èchiamato a valutare e che si affianca alle ulteriori circostanze afferenti allacondotta e al grado di colpevolezza alla cui ponderazione, operata secondo i criteridi cui all’art. 133, comma 1, cod. pen., è subordinato il riconoscimento della causadi esclusione della punibilità.3.2.

Nella specie, la valutazione operata dalla sentenza impugnata hacorrettamente fatto riferimento agli indici richiamati dall’art. 131-bis cod. pen.La Corte d’appello, infatti, ha valorizzato non solo la rilevanza pubblicistica delbene giuridico tutelato dal reato di bancarotta documentale, ma altresì ilcomplessivo comportamento dell’imputato, evidenziando il particolare grado digravità della colpa, per essersi egli disinteressato di verificare e controllare lescritture contabili e comunque di vigilare sulla loro tenuta, nonostante l’imminenteliquidazione della società e l’entità del passivo fallimentare.4.

Il terzo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, è infondato.4.1.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,l’impegno motivazionale cui è tenuto il giudice in relazione alla determinazionedella pena è tanto maggiore quanto più intenda discostarsi dal minimo edittale,dovendo dare conto del corretto esercizio del proprio potere discrezionale,indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189).

Si è pertanto affermato che nel caso in cuiessa venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, non è necessariaun’argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice, che ottemperaall’obbligo motivazionale di cui all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. anche oveadoperi espressioni che facciano comunque riferimento all’equità e congruità dellapena stessa (ex plurimis, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685-01).Diversamente, l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medioedittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi edoggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto dellafunzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena. (Sez. 3, n. 10095 del10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153 – 01; Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Rv.276932 - 01).4.2.

Nel caso in esame, la Corte territoriale, nella determinazione deltrattamento sanzionatorio, si è attestata al limite superiore della forbice edittalema ha dato puntuale conto, come in tali casi necessario, degli indici dicommisurazione di cui all’art. 133 cod. pen., richiamando la gravità della colpa ela rilevanza degli obblighi violati; indici non illogicamente apprezzati.5.

Infondato è anche il quarto motivo relativo al rigetto della richiesta diammissione alla messa alla prova per effetto della riqualificazione, avvenutaall'esito del giudizio di primo grado, dei fatti contestati nella fattispecie dibancarotta documentale semplice.5.1. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce il principio, affermato dalla giurisprudenza dilegittimità, secondo cui il riconoscimento della diversa qualificazione giuridica delfatto in dibattimento non legittima l’imputato a proporre tardivamente la richiestadi messa alla prova, in quanto l’inesatta contestazione del reato non precludel’accesso al rito speciale, giacché la messa alla prova ben può essere avanzatadeducendosi l’erronea qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 19673 del8/4/2021, Amico, Rv. 281161; Sez. 5, n. 31665 del 06/05/2021, M., Rv. 281767– 02; Sez. 6, n. 16669 del 26/10/2022, dep. 2023, Gonzales, Rv. 284610 – 01).Ed invero, il giudice, riqualificando l’originaria contestazione ai sensi dell'art.521 cod. proc. pen. in una fattispecie rientrante nei limiti edittali di cui all'art. 168-bis cod. pen., può sospendere il giudizio, con messa alla prova dell’imputato, solose questi abbia sollecitato la riqualificazione del fatto e contestualmente richiestoil beneficio che, pertanto, non può essere concesso d’ufficio (Sez. 3, n. 8982 del15/12/2019, dep. 2020, Bahir, Rv. 278402).Diversamente, nel caso in cui, invece, i fatti siano accertati in modo difformedalla imputazione deve essere ammessa la “nuova” domanda di messa alla prova(Sez. 6, n. 16669 del 26/10/2022, dep. 2023, Gonzales, cit.; Sez. 5, n. 31665 del06/05/2021, M., Rv. 281767; Sez. 6, n. 19673 del 08/04/2021, Amico, cit.).L’impostazione adottata risulta coerente con il principio affermato in tema dioblazione dalle Sezioni unite Tamborrino, secondo cui, nel caso in cui è contestatoun reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod.pen. e neppure quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., l'imputato,qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato cheammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice 'alla riqualificazione delfatto e, contestualmente, di formulare istanza di oblazione, con la conseguenzache, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessaresta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con lasentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazioneche consentirebbe l'applicazione del beneficio (Sez.

U, n. 32351 del 26/06/2014,Tamborrino, Rv. 259925).5.2.

A sostegno di tale conclusione la già citata sentenza n. 16669 del26/10/2022, dep. 2023, Gonzales ha altresì richiamato i principi affermati dallaCorte costituzionale con la sentenza n. 131 del 2019, la quale ha dichiaratoinfondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464- bis, comma 2, e521, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la possibilità didisporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito algiudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato,diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplatidal primo comma dell'art. 168-bis cod. pen.

Al riguardo si è rilevato che ledisposizioni censurate ben possono essere interpretate in modo da consentire algiudice - allorché, in esito al giudizio, riscontri che il proprio precedente diniegoera ingiustificato, sulla base della riqualificazione giuridica del fatto contestato - diammettere l'imputato al rito alternativo della sospensione con messa alla prova,a condizione che l'interessato detto rito abbia a suo tempo richiesto entro i terminidi legge, e di garantirgli in tal modo i benefici sanzionatori ad esso connessi,assicurando che l'errore compiuto dalla pubblica accusa non si risolva in unirreparabile pregiudizio a suo danno, indipendentemente dalla possibilità diconseguire o meno, nel caso concreto, un effetto deflattivo sul carico della giustiziapenale, a cui tra l'altro mirano i procedimenti speciali in parola.

Taleinterpretazione, ha spiegato la Corte costituzionale, non solo non trova alcunostacolo nel tenore letterale delle disposizioni censurate, ma è anche conformeall'orientamento della giurisprudenza di legittimità ed appare altresì l'unica ingrado di assicurare un risultato ermeneutico compatibile con i parametricostituzionali invocati dal rimettente.5.3.

Nel caso di specie, i fatti non sono stati accertati in modo difforme rispettoa quelli descritti nella imputazione, ma il Giudice ha solo ritenuto di noncondividere la loro qualificazione giuridica.

La parte aveva dunque l’onere dirichiedere la sospensione del procedimento per la messa alla prova entro il termineprevisto dalla legge, deducendo la erronea qualificazione giuridica.Di tale richiesta nel ricorso non si fa menzione.6.

Alle considerazioni svolte consegue il rigetto del ricorso con condanna delricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Scarlini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che siriporta alla requisitoria già depositata e conclude per il rigetto del ricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il quale insiste nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 13 gennaio 2026 la Corte d’appello di Milano haconfermato la decisione del Tribunale di Milano che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] del reato di bancarotta semplice – così riqualificata l’originariaimputazione di bancarotta fraudolenta documentale – nella sua qualità diamministratore della società [OSCURATO:PERSONA] srl dichiarata fallita.2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,articolando quattro motivi di ricorso di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla ritenuta sussistenza della colpa grave nella condotta omissivadell’imputato, il quale non aveva consegnato le scritture contabili al curatore,senza un’adeguata analisi della fattispecie concreta. [OSCURATO:PERSONA] era inverosubentrato quale amministratore della società nella fase terminale della vitadell’ente, era privo di esperienza e si era affidato ad un commercialista dicomprovata professionalità.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 131-bis cod. pen. La sentenza impugnata non avrebbe tenutoconto del fatto che condotta del ricorrente sarebbe consistita in una condottameramente omissiva in un contesto di completa inattività aziendale e si sarebbeprotratto per un breve lasso di tempo.2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La decisione diirrogare la pena nel massimo edittale in ragione della asserita gravità della colpasarebbe illogica e la motivazione sarebbe apodittica.2.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa allaprova. Erroneamente l’avrebbe considerata tardiva, visto che la sua proposizioneè stata resa possibile solo in seguito alla riqualificazione del fatto da parte dellasentenza di primo grado.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.2. Il primo motivo è infondato.2.1. L’art. 217, comma secondo, legge fall. sanziona l’amministratore chedurante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’iniziodell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altrescritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare oincompleta. L’omessa tenuta delle scritture, tuttavia, non deve necessariamenteprotrarsi per l’intero triennio precedente alla dichiarazione di fallimento, essendoil reato integrato anche se tale condotta venga tenuta per un arco temporaleinferiore (Sez. 5, n. 37910 del 26/04/2017, Viscio, Rv. 271218 – 01), dal momentoche la ratio della norma incriminatrice risiede nell’esigenza di tutela dellacorrettezza della tenuta delle scritture contabili, la quale può essere elusa in ognimomento ed anche per un breve periodo di tempo.2.2. Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, ilreato di bancarotta semplice costituisce un reato di pericolo presunto che, mirandoad evitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonioaziendale e dei movimenti che lo hanno costituito, persegue la finalità di consentireai creditori l'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possanosoddisfarsi. La fattispecie, pertanto, consistendo nel mero inadempimento di unprecetto formale (il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 cod.civ.), integra un reato di pura condotta, che si realizza anche quando non siverifichi, in concreto, danno per i creditori.In tale ottica, si è precisato che l’obbligo di tenere le scritture contabili nonviene meno anche nel caso in cui manchino passività insolute ovvero l'attività diimpresa della fallita sia cessata di fatto, dovendo ritenersi non più sussistente taleobbligo solo se l’azienda abbia cessato anche formalmente la propria attività conla cancellazione dal registro delle imprese (ex multis tra quelle massimate, cfr.Sez. 5, n. 4727 del 15/3/2000, Albini, Rv. 215985; Sez. 5, n. 35168 del11/7/2005, Scyni, Rv. 232572; Sez. 5, n. 15516 del 11/2/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv.250086; Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01).2.3. Con riguardo all’elemento soggettivo, secondo la giurisprudenza dilegittimità, il reato di bancarotta semplice è punibile anche a titolo di colpa, ciòessendo desumibile dalla struttura della norma incriminatrice, la quale, nel punirel’imprenditore che non tenga o tenga irregolarmente le prescritte scritture socialie contabili, non prevede come necessaria ai fini della sussistenza dell’illecito ladeliberata volontà di violare le disposizioni vigenti in materia e/o di arrecarepregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133 –02; Sez. 5, n. 27515 del 04/02/2004, Tinaglia, Rv. 228701).Alla punibilità del reato anche a titolo di colpa, non è stato ritenuto di ostacoloil tenore dell'art. 42 cod. pen., che esige la previsione espressa della punibilità diun delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di “previsione espressa” nonequivale a quella di “previsione esplicita” e, nel caso della bancarotta semplicedocumentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosadella bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 38598 del 09/07/2009,Romano, Rv. 244823 – 01; Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, cit.). Invero, a normadegli artt. 2214 e ss. cod. civ., l’imprenditore che esercita un’attività commercialeè obbligato, personalmente, alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabilinella propria azienda. Egli può avvalersi dell’opera di un tecnico, sia esso unproprio dipendente o un libero professionista, ma resta sempre responsabile perl'attività da essi svolta nell'ambito dell'impresa. In caso di fallimento, quindi,risponde penalmente dell’attività e delle omissioni delle persone da lui incaricateche non hanno tenuto, in assoluto, o non hanno tenuto regolarmente i libri e lescritture contabili prescritte dalla legge.Tale principio opera non solo nel caso di delitti punibili soltanto a titolo di dolo(bancarotta fraudolenta documentale), bensì anche nel caso di inquadrabilità dellacondotta in reati punibili per dolo o colpa (bancarotta semplice). Anche in taleipotesi, l’imprenditore non va esente da responsabilità per aver affidato a uncollaboratore le operazioni contabili, dovendosi presumere che i dati siano statitrascritti secondo le indicazioni e i documenti forniti dall'imprenditore medesimo.Trattasi, peraltro, di una presunzione iuris tantum, che può essere vinta darigorosa prova contraria (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 –01; Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013 - dep. 2014, Manfrellotti, Rv. 258947; Sez. 5,n. 11931 del 27/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231707; Sez. 5, n. 709 del01/10/1998 - dep. 1999, Mollo, Rv. 212147; Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993 -dep. 1994, Decenvirale, Rv. 197268).2.4. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi,ravvisando la responsabilità dell’imputato nella mancata consegna delle scritturecontabili al curatore fallimentare, nonostante le ripetute richieste avanzate dalmedesimo, e prima ancora nella violazione del dovere di acquisire e custodire ladocumentazione contabile dal precedente amministratore, ponendo in essere intal modo una condotta omissiva gravemente colposa, in quanto caratterizzata datotale negligenza nell’assolvimento dei doveri gravanti sull’amministratore. Infatti,nel caso di avvicendamento nella gestione di una società, sul nuovoamministratore incombe l’autonomo obbligo di verificare l’esatto adempimento daparte del precedente amministratore del dovere di effettiva e regolare tenuta dellacontabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica e, eventualmente, ricostruire ladocumentazione contabile mancante o inidonea, ripristinare i libri e documenticontabili eventualmente mancanti e regolarizzare le scritture di cui rilevil'erroneità, lacunosità o falsità (Sez. 5, n. 39160 del 04/10/2024, Barbieri, Rv.287061 – 01; Sez. 5, n. 15988 del 11/03/2019, non massimata).Correttamente, inoltre, la sentenza impugnata ha ritenuto che non potessevalere ad escludere la responsabilità colposa dell’imputato l’essersi egli affidato adun soggetto estraneo alla società per la tenuta delle scritture contabili. Secondo ilconsolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarottasemplice, la colpa dell’imprenditore è ravvisabile anche quando egli abbia affidatoa soggetti estranei all’amministrazione dell’azienda la tenuta delle scritture e deilibri contabili, perché su di lui grava un duplice onere, e cioè tanto quello diun’oculata scelta del professionista incaricato e alla connessa eventuale culpa ineligendo, tanto quello di controllarne l’operato (Sez. 5, n. 24297 del 11/03/2015,Cutrera, Rv. 265138 – 01; Sez. 5, n. 32586 del 10/07/2007, Centola, Rv. 237105;Sez. 5, n. 12765 del 16/05/1989, Brioglio, Rv. 182124 – 01).3. Il secondo motivo, concernente il mancato riconoscimento della causa dinon punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è infondato.3.1. L’art. 131-bis, comma 1, cod. pen. stabilisce che nei reati per i quali èprevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero lapena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusaquando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo,valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, l'offesa è di particolare tenuità e ilcomportamento risulta non abituale. Tale disposizione, dunque, individua nellaparticolare tenuità dell'offesa, desunta dalle modalità della condotta e dall'esiguitàdel danno o del pericolo, e nella non abitualità del comportamento, i parametrifondamentali ai quali il giudizio discrezionale dell'autorità giudiziaria deve fareriferimento al fine di ritenere applicabile o meno al caso concreto la causa di nonpunibilità in esame.L’oggetto della valutazione del giudice è costituito dal fatto storico nella suainterezza, e perciò non solo dall’entità del danno o del pericolo, ma anche dallacondotta e dal suo disvalore, dalla non abitualità del comportamento, nonché dalgrado della colpevolezza, da valutarsi ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.pen. In sostanza, è necessaria la considerazione di tutte le peculiarità dellafattispecie concreta, e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressionedel bene giuridico.Tale complessa valutazione – come affermato dalle Sezioni unite di questaCorte – si attaglia alle finalità dell’istituto, connesse ai principi di proporzione edextrema ratio della risposta punitiva, con effetti anche in tema di deflazione. Loscopo primario della previsione normativa di cui all’art. 131-bis cod. pen. è, invero,quello «di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisognodi pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi delprocesso» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01; Sez. U, n.18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01). Per tale ragione, ai fini dellavalutazione della esiguità del disvalore, il fatto reato viene in rilievo nella suaintegralità e complessità, per poterne apprezzare complessivamente la gravità,l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.L’entità del danno costituisce, pertanto, solo uno degli indici che il giudice èchiamato a valutare e che si affianca alle ulteriori circostanze afferenti allacondotta e al grado di colpevolezza alla cui ponderazione, operata secondo i criteridi cui all’art. 133, comma 1, cod. pen., è subordinato il riconoscimento della causadi esclusione della punibilità.3.2. Nella specie, la valutazione operata dalla sentenza impugnata hacorrettamente fatto riferimento agli indici richiamati dall’art. 131-bis cod. pen.La Corte d’appello, infatti, ha valorizzato non solo la rilevanza pubblicistica delbene giuridico tutelato dal reato di bancarotta documentale, ma altresì ilcomplessivo comportamento dell’imputato, evidenziando il particolare grado digravità della colpa, per essersi egli disinteressato di verificare e controllare lescritture contabili e comunque di vigilare sulla loro tenuta, nonostante l’imminenteliquidazione della società e l’entità del passivo fallimentare.4. Il terzo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, è infondato.4.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,l’impegno motivazionale cui è tenuto il giudice in relazione alla determinazionedella pena è tanto maggiore quanto più intenda discostarsi dal minimo edittale,dovendo dare conto del corretto esercizio del proprio potere discrezionale,indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189). Si è pertanto affermato che nel caso in cuiessa venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, non è necessariaun’argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice, che ottemperaall’obbligo motivazionale di cui all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. anche oveadoperi espressioni che facciano comunque riferimento all’equità e congruità dellapena stessa (ex plurimis, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685-01).Diversamente, l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medioedittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi edoggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto dellafunzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena. (Sez. 3, n. 10095 del10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153 – 01; Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Rv.276932 - 01).4.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale, nella determinazione deltrattamento sanzionatorio, si è attestata al limite superiore della forbice edittalema ha dato puntuale conto, come in tali casi necessario, degli indici dicommisurazione di cui all’art. 133 cod. pen., richiamando la gravità della colpa ela rilevanza degli obblighi violati; indici non illogicamente apprezzati.5. Infondato è anche il quarto motivo relativo al rigetto della richiesta diammissione alla messa alla prova per effetto della riqualificazione, avvenutaall'esito del giudizio di primo grado, dei fatti contestati nella fattispecie dibancarotta documentale semplice.5.1. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce il principio, affermato dalla giurisprudenza dilegittimità, secondo cui il riconoscimento della diversa qualificazione giuridica delfatto in dibattimento non legittima l’imputato a proporre tardivamente la richiestadi messa alla prova, in quanto l’inesatta contestazione del reato non precludel’accesso al rito speciale, giacché la messa alla prova ben può essere avanzatadeducendosi l’erronea qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 19673 del8/4/2021, Amico, Rv. 281161; Sez. 5, n. 31665 del 06/05/2021, M., Rv. 281767– 02; Sez. 6, n. 16669 del 26/10/2022, dep. 2023, Gonzales, Rv. 284610 – 01).Ed invero, il giudice, riqualificando l’originaria contestazione ai sensi dell'art.521 cod. proc. pen. in una fattispecie rientrante nei limiti edittali di cui all'art. 168-bis cod. pen., può sospendere il giudizio, con messa alla prova dell’imputato, solose questi abbia sollecitato la riqualificazione del fatto e contestualmente richiestoil beneficio che, pertanto, non può essere concesso d’ufficio (Sez. 3, n. 8982 del15/12/2019, dep. 2020, Bahir, Rv. 278402).Diversamente, nel caso in cui, invece, i fatti siano accertati in modo difformedalla imputazione deve essere ammessa la “nuova” domanda di messa alla prova(Sez. 6, n. 16669 del 26/10/2022, dep. 2023, Gonzales, cit.; Sez. 5, n. 31665 del06/05/2021, M., Rv. 281767; Sez. 6, n. 19673 del 08/04/2021, Amico, cit.).L’impostazione adottata risulta coerente con il principio affermato in tema dioblazione dalle Sezioni unite Tamborrino, secondo cui, nel caso in cui è contestatoun reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod.pen. e neppure quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., l'imputato,qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato cheammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice 'alla riqualificazione delfatto e, contestualmente, di formulare istanza di oblazione, con la conseguenzache, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessaresta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con lasentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazioneche consentirebbe l'applicazione del beneficio (Sez. U, n. 32351 del 26/06/2014,Tamborrino, Rv. 259925).5.2. A sostegno di tale conclusione la già citata sentenza n. 16669 del26/10/2022, dep. 2023, Gonzales ha altresì richiamato i principi affermati dallaCorte costituzionale con la sentenza n. 131 del 2019, la quale ha dichiaratoinfondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464- bis, comma 2, e521, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la possibilità didisporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito algiudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato,diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplatidal primo comma dell'art. 168-bis cod. pen. Al riguardo si è rilevato che ledisposizioni censurate ben possono essere interpretate in modo da consentire algiudice - allorché, in esito al giudizio, riscontri che il proprio precedente diniegoera ingiustificato, sulla base della riqualificazione giuridica del fatto contestato - diammettere l'imputato al rito alternativo della sospensione con messa alla prova,a condizione che l'interessato detto rito abbia a suo tempo richiesto entro i terminidi legge, e di garantirgli in tal modo i benefici sanzionatori ad esso connessi,assicurando che l'errore compiuto dalla pubblica accusa non si risolva in unirreparabile pregiudizio a suo danno, indipendentemente dalla possibilità diconseguire o meno, nel caso concreto, un effetto deflattivo sul carico della giustiziapenale, a cui tra l'altro mirano i procedimenti speciali in parola. Taleinterpretazione, ha spiegato la Corte costituzionale, non solo non trova alcunostacolo nel tenore letterale delle disposizioni censurate, ma è anche conformeall'orientamento della giurisprudenza di legittimità ed appare altresì l'unica ingrado di assicurare un risultato ermeneutico compatibile con i parametricostituzionali invocati dal rimettente.5.3. Nel caso di specie, i fatti non sono stati accertati in modo difforme rispettoa quelli descritti nella imputazione, ma il Giudice ha solo ritenuto di noncondividere la loro qualificazione giuridica. La parte aveva dunque l’onere dirichiedere la sospensione del procedimento per la messa alla prova entro il termineprevisto dalla legge, deducendo la erronea qualificazione giuridica.Di tale richiesta nel ricorso non si fa menzione.6. Alle considerazioni svolte consegue il rigetto del ricorso con condanna delricorrente al pagamento delle spese del giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Scarlini
Sentenza Cassazione n. 30671/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris