CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 33427/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Genova ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di assegno e truffa già pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 24 febbraio 2021. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MELLONE Giovanni. 3. Il ricorso, con cui si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta inammissibile posto che, dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato risulta che la pena è stata calcolata in misura addirittura inferiore ai minimi di legge in conseguenza dell'erroneo calcolo dell'aumento a titolo di recidiva e degli ulteriori aumenti a titolo di continuazione. Con tali elementi, specificamente valorizzati dai giudici territoriali, il ricorrente nemmeno si confronta incorrendo nel vizio di aspecificità. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso Roma, il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]