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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14428/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24829/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 157, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Crescenzo, dal quale è rappresentato e difeso –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 24829/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1234/2021 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 29 giugno2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. avverso l’esecuzione,avente ad oggetto un immobile ubicato in Barletta,intrapresa (in forza di contratto di mutuo stipulato nel 2006 ed assistito da ipoteca iscritta nel dicembre 2006) dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in danno di [OSCURATO:PERSONA] con atto di pignoramento notificato nel febbraio 2015 e trascritto nell’aprile dello stesso anno.

A suffragio dell’opposizione, rivendicò la proprietà del cespite staggito dacché acqui sito per effetto di usucapione ventennale, accertata e dichiarata (a seguito di giudizio promosso con domanda trascritta nel dicembre 2004) con sentenza del Tribunale di Trani.

2. L’opposizione è stata disattesa in ambedue i gradi di merito.

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; non svolgedifese in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA].

4. Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.

5. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo prospetta violazione ofalsa applicazione dell’art.2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 , cod. proc. civ., per avere il giudice territoriale ritenuto il creditore ipotecario [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. litisconsorte necessario nel giudizio di accertamento dell’usucapione sul bene gravato dal diritto reale di garanzia, e, per l’effetto, considerato a siffatto creditore inopponibile r.g. n. 24829/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza accertativa dell’acquisto del diritto di proprietà per usucapione ad opera del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Si sostiene, in contrario, che, a fronte dell’orientamento richiamato nella sentenza gravata (affermato da Cass. 13/11/2019, n. 29325), degno di maggior pregio è diversoindirizzo ermeneutico, espresso da altra pronuncia della medesima Suprema Corte (Cass. 28/09/2012, n. 15698), secondo cui il creditore ipotecario non riveste la suddetta qualità di litisconsorte necessario ma è solamente titolare di un diritto giuridicamente dipendente da quello oggetto di giudiziale verifica, con derivante efficacia ed opponibilità della sentenza di accertamento dell’usucapione (la quale estingue tutte le iscrizioni e le trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario) anche al creditore ipotecario rimasto estraneo alla relativa controversia.

2. Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione del combinato disposto dell’art. 111, sesto comma, Cost., degli artt. 99, 102, 115, 116, 132, secondo comma, num. 4, e 404 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, del codice di rito.

Si asserisce che la sentenza di accertamento dell’usucapione è comunque efficace ed opponibile al creditore ipotecario - pur volendo considerare questi litisconsorte necessario nella relativa causa -dacché posto «sin da subito» in condizione di parteciparvi, attraverso la trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di cognizione (in epoca anteriore al pignoramento) e la notificazione dell’opposizione di terzo all’esecuzione.

Si afferma, poi, che inatti sussistono « incontrovertibili elementi a comprova […] della effettiva conoscenza e consapevolezza […] de lla esistenza e della pendenza del giudizio di usucapione» da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rimasta tuttavia «inerte e silente»(senza cioè spiegare intervento volontario nel giudizio di usucapione e senza r.g. n. 24829/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] proporre opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ.), in tal guisa decadendo «da ogni ipotetico diritto sul punto».

Si assume, infine, che il giudice territoriale ha«fatto malgoverno» delle risultanze delle prove documentali «veramente decisive», non apprezzando –con motivazione meramente apparente -l’efficacia della «incontrovertibile» sentenza di usucapione e ritenendo altresì irrilevanti le prove orali espletate nel giudizio sull’usucapione stessa.

3. I motivi -da scrutinare congiuntamente per l’intima connessione che li avvince -sono manifestamente infondati.

Non occorre qui affrontare la questione della partecipazione del creditore ipotecario al giudizio avente ad oggetto l’usucapione del bene gravato dalla garanzia reale: la risoluzione del contrasto sul punto esistente nella giurisprudenza di legittimità non è invero rilevante ai fini della decisione sull’impugnazione in esame.

E’ dirimente infatti osservare come ambedue gli avvisi esegetici sull’argomento (estrinsecati dagli arresti citati nel ricorso introduttivo: Cass. n. 15698 del 2012 e Cass. 29325 del 2019), pur muovendo da differenti premesse sistematiche, giungano ad un’identica conclusione: la sentenza di accertamento dell’usucapione, resa all’esito di giudizio intercorso, in via esclusiva, tra il titolare formale del diritto di proprietà e l’usucapente, nonspiega efficacia di giudicato formale nei confronti del creditore assistito da ipoteca sul bene nella opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. promossa dall’usucapente, ma deve essere dal giudice in tale sede adito valutata , con motivato e logico apprezzamento, soltanto come un’ eventuale prova dell ’ intervenuta usucapione, in relazione alla cui sussistenza il giudice è, pertanto, tenutoa dare corso all’istruzione della causa.

A questo principio di diritto si è pienamente (anzi testualmente: cfr. pag. 6, primo capoverso, della sentenza impugnata) conformata la Corte territoriale la quale, esclusa ogni automatica o irrefutabile r.g. n. 24829/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] valenza della pronuncia di accertamento dell’usucapione nella lite ex art. 619 cod. proc. civ., ha reputato irrilevanti, ai fini dell’asseverazione dell’acquisto originario del diritto dominicale vantato dall’opponente, tanto le prove testimoniali articolate nel ricorso in opposizione (e non ammesse in primo grado) quanto le prove assunte nella controversia di accertamento dell’usucapione.

Si palesa così l’infondatezza delle argomentazioni sulle quali si basa il gravame di legittimità, del tutto generico, peraltro, nella parte in cui deduce la omessa considerazione delle prove orali acquisite nel corso della controversia aliunde svolta sull’usucapione.

Né ad un differente risultato, circa l’efficacia della sentenza resa sull’usucapione, conduce ladeduzione del ricorrente sulla conoscenza da parte del creditore ipotecario procedente della pendenza del giudizio di cognizione sull’usucapione e sulla possibilità per lo stesso di parteciparvi: situazione che - si chiarisce per dovere nomofilattico - ricorre unicamente quando suddetto creditore sia ritualmente evocato nel relativo giudizio e non già quando egli abbia in altro modo acquisito notizia dell’attuale esistenza di siffatta lite.

4. Il ricorso è rigettato.

5. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione operata secondo tariffa ed incremento del compenso della parte vittoriosa per manifesta fondatezza delle difese, in applicazione dell’art. 4, comma 8, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. 6.Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - q uater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di r.g. n. 24829/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. p.q.m.

Rigettail ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 14.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24829/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 157, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Crescenzo, dal quale è rappresentato e difeso –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 24829/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1234/2021 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 29 giugno2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. avverso l’esecuzione,avente ad oggetto un immobile ubicato in Barletta,intrapresa (in forza di contratto di mutuo stipulato nel 2006 ed assistito da ipoteca iscritta nel dicembre 2006) dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in danno di [OSCURATO:PERSONA] con atto di pignoramento notificato nel febbraio 2015 e trascritto nell’aprile dello stesso anno. A suffragio dell’opposizione, rivendicò la proprietà del cespite staggito dacché acqui sito per effetto di usucapione ventennale, accertata e dichiarata (a seguito di giudizio promosso con domanda trascritta nel dicembre 2004) con sentenza del Tribunale di Trani. 2. L’opposizione è stata disattesa in ambedue i gradi di merito. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; non svolgedifese in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA]. 4. Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa. 5. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo prospetta violazione ofalsa applicazione dell’art.2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 , cod. proc. civ., per avere il giudice territoriale ritenuto il creditore ipotecario [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. litisconsorte necessario nel giudizio di accertamento dell’usucapione sul bene gravato dal diritto reale di garanzia, e, per l’effetto, considerato a siffatto creditore inopponibile r.g. n. 24829/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza accertativa dell’acquisto del diritto di proprietà per usucapione ad opera del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Si sostiene, in contrario, che, a fronte dell’orientamento richiamato nella sentenza gravata (affermato da Cass. 13/11/2019, n. 29325), degno di maggior pregio è diversoindirizzo ermeneutico, espresso da altra pronuncia della medesima Suprema Corte (Cass. 28/09/2012, n. 15698), secondo cui il creditore ipotecario non riveste la suddetta qualità di litisconsorte necessario ma è solamente titolare di un diritto giuridicamente dipendente da quello oggetto di giudiziale verifica, con derivante efficacia ed opponibilità della sentenza di accertamento dell’usucapione (la quale estingue tutte le iscrizioni e le trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario) anche al creditore ipotecario rimasto estraneo alla relativa controversia. 2. Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione del combinato disposto dell’art. 111, sesto comma, Cost., degli artt. 99, 102, 115, 116, 132, secondo comma, num. 4, e 404 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, del codice di rito. Si asserisce che la sentenza di accertamento dell’usucapione è comunque efficace ed opponibile al creditore ipotecario - pur volendo considerare questi litisconsorte necessario nella relativa causa -dacché posto «sin da subito» in condizione di parteciparvi, attraverso la trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di cognizione (in epoca anteriore al pignoramento) e la notificazione dell’opposizione di terzo all’esecuzione. Si afferma, poi, che inatti sussistono « incontrovertibili elementi a comprova […] della effettiva conoscenza e consapevolezza […] de lla esistenza e della pendenza del giudizio di usucapione» da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rimasta tuttavia «inerte e silente»(senza cioè spiegare intervento volontario nel giudizio di usucapione e senza r.g. n. 24829/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] proporre opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ.), in tal guisa decadendo «da ogni ipotetico diritto sul punto». Si assume, infine, che il giudice territoriale ha«fatto malgoverno» delle risultanze delle prove documentali «veramente decisive», non apprezzando –con motivazione meramente apparente -l’efficacia della «incontrovertibile» sentenza di usucapione e ritenendo altresì irrilevanti le prove orali espletate nel giudizio sull’usucapione stessa. 3. I motivi -da scrutinare congiuntamente per l’intima connessione che li avvince -sono manifestamente infondati. Non occorre qui affrontare la questione della partecipazione del creditore ipotecario al giudizio avente ad oggetto l’usucapione del bene gravato dalla garanzia reale: la risoluzione del contrasto sul punto esistente nella giurisprudenza di legittimità non è invero rilevante ai fini della decisione sull’impugnazione in esame. E’ dirimente infatti osservare come ambedue gli avvisi esegetici sull’argomento (estrinsecati dagli arresti citati nel ricorso introduttivo: Cass. n. 15698 del 2012 e Cass. 29325 del 2019), pur muovendo da differenti premesse sistematiche, giungano ad un’identica conclusione: la sentenza di accertamento dell’usucapione, resa all’esito di giudizio intercorso, in via esclusiva, tra il titolare formale del diritto di proprietà e l’usucapente, nonspiega efficacia di giudicato formale nei confronti del creditore assistito da ipoteca sul bene nella opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. promossa dall’usucapente, ma deve essere dal giudice in tale sede adito valutata , con motivato e logico apprezzamento, soltanto come un’ eventuale prova dell ’ intervenuta usucapione, in relazione alla cui sussistenza il giudice è, pertanto, tenutoa dare corso all’istruzione della causa. A questo principio di diritto si è pienamente (anzi testualmente: cfr. pag. 6, primo capoverso, della sentenza impugnata) conformata la Corte territoriale la quale, esclusa ogni automatica o irrefutabile r.g. n. 24829/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] valenza della pronuncia di accertamento dell’usucapione nella lite ex art. 619 cod. proc. civ., ha reputato irrilevanti, ai fini dell’asseverazione dell’acquisto originario del diritto dominicale vantato dall’opponente, tanto le prove testimoniali articolate nel ricorso in opposizione (e non ammesse in primo grado) quanto le prove assunte nella controversia di accertamento dell’usucapione. Si palesa così l’infondatezza delle argomentazioni sulle quali si basa il gravame di legittimità, del tutto generico, peraltro, nella parte in cui deduce la omessa considerazione delle prove orali acquisite nel corso della controversia aliunde svolta sull’usucapione. Né ad un differente risultato, circa l’efficacia della sentenza resa sull’usucapione, conduce ladeduzione del ricorrente sulla conoscenza da parte del creditore ipotecario procedente della pendenza del giudizio di cognizione sull’usucapione e sulla possibilità per lo stesso di parteciparvi: situazione che - si chiarisce per dovere nomofilattico - ricorre unicamente quando suddetto creditore sia ritualmente evocato nel relativo giudizio e non già quando egli abbia in altro modo acquisito notizia dell’attuale esistenza di siffatta lite. 4. Il ricorso è rigettato. 5. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione operata secondo tariffa ed incremento del compenso della parte vittoriosa per manifesta fondatezza delle difese, in applicazione dell’art. 4, comma 8, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. 6.Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - q uater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di r.g. n. 24829/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. p.q.m. Rigettail ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 14.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove d
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