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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 41715/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16919-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - [OSCURATO:PERSONA] SPEZIA, 80415740580, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1179/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 16919 sez.

MT - ud. 04-11-2021 -2- Rg 16919/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR della Liguria,con sentenza nr 1179/2019,rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la pronuncia della CTP di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente avendo riscontrato che la copia del ricorso depositato in sede di costituzione in giudizio da parte della società era priva di sottoscrizione e quindi ritenendo che verosimilmente lo fosse anche l'originale depositato presso l'ufficio che aveva sollevato la relativa eccezione.

La CTR riteneva che la mancata sottoscrizione del ricorso introduttivo aveva reso il ricorso inesistente e che nessun effetto sanante poteva riconoscersi alla firma apposta dal difensore sulla procura alle liti in quanto quest'ultimo era stata resa su di un foglio separato dal ricorso, privo di quegli elementi che consentano di conseguire ragionevole certezza in ordine alla provenienza del potere di rappresentanza e alla riferibilità della procura stessa al giudizio in questione.

La contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui si deduce la violazione dell'art 18 comma quarto del Dlgs nr 546/1992 e dell'art 125 c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per non avere riconosciuto efficacia sanante alla procura regolarmente sottoscritta sia dal difensore che dalla parte a margine del ricorso.

Il motivo è inammissibile.

La CTR con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede se non nei limiti dell'art 360 nr 5 c.p.c. qui non dedotto ha rilevato che la procura è stata resa non già in calce o a margine ma su di un foglio separato del tutto privo di elementi che consentano di conseguire con ragionevole certezza la provenienza del potere di rappresentanza e la riferibilità della stessa al giudizio in questione.

Ha infatti sottolineato che in mancanza di segni esteriori ( quali timbri di congiunzione,la numerazione progressiva dei fogli) non poteva riconoscersi alla procura de qua alcun effetto sanante.

Va peraltro evidenziato che il motivo difetta di specificità .

Il ricorrente infatti in violazione dell'ad 366 nr 6 c.p.c. non ha allegato il ricorso introduttivo recante la procura sicchè non è consentito a questa Corte di vagliare la fondatezza della censura sollevata.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi C 1.100,00 oltre spese prenotate a debito;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16919-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - [OSCURATO:PERSONA] SPEZIA, 80415740580, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1179/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 16919 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- Rg 16919/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR della Liguria,con sentenza nr 1179/2019,rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la pronuncia della CTP di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente avendo riscontrato che la copia del ricorso depositato in sede di costituzione in giudizio da parte della società era priva di sottoscrizione e quindi ritenendo che verosimilmente lo fosse anche l'originale depositato presso l'ufficio che aveva sollevato la relativa eccezione. La CTR riteneva che la mancata sottoscrizione del ricorso introduttivo aveva reso il ricorso inesistente e che nessun effetto sanante poteva riconoscersi alla firma apposta dal difensore sulla procura alle liti in quanto quest'ultimo era stata resa su di un foglio separato dal ricorso, privo di quegli elementi che consentano di conseguire ragionevole certezza in ordine alla provenienza del potere di rappresentanza e alla riferibilità della procura stessa al giudizio in questione. La contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui si deduce la violazione dell'art 18 comma quarto del Dlgs nr 546/1992 e dell'art 125 c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per non avere riconosciuto efficacia sanante alla procura regolarmente sottoscritta sia dal difensore che dalla parte a margine del ricorso. Il motivo è inammissibile. La CTR con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede se non nei limiti dell'art 360 nr 5 c.p.c. qui non dedotto ha rilevato che la procura è stata resa non già in calce o a margine ma su di un foglio separato del tutto privo di elementi che consentano di conseguire con ragionevole certezza la provenienza del potere di rappresentanza e la riferibilità della stessa al giudizio in questione. Ha infatti sottolineato che in mancanza di segni esteriori ( quali timbri di congiunzione,la numerazione progressiva dei fogli) non poteva riconoscersi alla procura de qua alcun effetto sanante. Va peraltro evidenziato che il motivo difetta di specificità . Il ricorrente infatti in violazione dell'ad 366 nr 6 c.p.c. non ha allegato il ricorso introduttivo recante la procura sicchè non è consentito a questa Corte di vagliare la fondatezza della censura sollevata. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi C 1.100,00 oltre spese prenotate a debito;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
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