CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 04611/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8495/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via SABOTINO n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente– avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE ROMA n. 2028/2022 depositata il08/02/2022. R.g. n. 8495 del 2022; Ad.25/01/2023 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/01/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] promosse esecuzione mobiliare poiché in relazione al precetto per spese processuali per euro 246,09 [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato euro 233,60 con la differenza di euro 12,49, il GE rigettò l’istanza di assegnazione e dichiarò estinta la procedura. L’opposizione del creditore ai sensi dell’art.617 cod. proc. civ. è stata rigettata poiché, ha affermato il Tribunale, trattandosi di spese di notifica del titolo esecutivo le regole di correttezza e buona fede imponevano al creditore di fare una precisa richiesta potendo esse sfuggire a [OSCURATO:PERSONA] ale oberata da contenzioso e per mancanza di interesse ad agire esecutivamente stante l’importo. Avverso la sentenza del Tribunale di Roma ricorre [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore generale non ha presentato conclusioni. Il Comune di Roma ha depositato memoria nel termine di legge. [OSCURATO:PERSONA] Pregiudizialmente il Collegio rileva che nella causa in sede di legittimità non risulta essere stato esteso il contraddittorio al terzo pignorato, [OSCURATO:SOCIETA]., contumace nel merito. [OSCURATO:PERSONA] nondimeno, ritiene che, sussistendo un’evidente ragione di inammissibilità del ricorso, della quale a breve si tratterà, non è necessario provvedere all’integrazione del contradditorio in questa sede, alla stregua dell’oramai radicatasi giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 15106 del 17/06/2013 Rv. R.g. n. 8495 del 2022; Ad.25/01/2023 CC; estensore: C. Valle 626969 - 01) : « Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.» I tre motivi di ricorso, da trattare unitariamente, sono, invero, inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis n.1 cod. proc. civ., poiché in tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, come nella specie, trattandosi di importo di poco superiore ai dieci euro, difetta, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., l'interesse a promuovere l'espropriazione forzata, dovendosi escludere che ne derivi la violazione dell'art. 24 Cost. poiché la tutela del diritto di azione va contemperata, per esplicita od anche implicita disposizione di legge, con le regole di correttezza e buona fede, nonché con i principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU R.g. n. 8495 del 2022; Ad.25/01/2023 CC; estensore: C. Valle (Cass. n. 24691 d el 05/11/2020 (Rv. 659765 - 01): « In tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse a promuovere l'espropriazione forzata, dovendosi escludere che ne derivi la violazione dell'art. 24 Cost. poiché la tutela del diritto di azione va contemperata, per esplicita od anche implicita disposizione di legge, con le regole di correttezza e buona fede, nonché con i principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU.». Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate, sulla base dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna i l ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato R.g. n. 8495 del 2022; Ad.25/01/2023 CC; estensore: C. Valle pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso i