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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09899/2026

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e all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzoPec in atti.-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-Numero registro generale 22292/2023Numero sezionale 4812/2025Numero di raccolta generale 9899/2026Data pubblicazione 16/04/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 599/2023depositata il 01/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2025 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

Per quanto ancora rileva nella presente sede di legittimità, èopportuno rilevare che la controversia oggetto di causa trae origine dauna articolata vicenda negoziale, in cui: -) la [OSCURATO:SOCIETA] di CataniaArturo C. cedeva alla [OSCURATO:SOCIETA]. la proprietà di un fondo agricolo e diun annesso capannone; -) successivamente, la [OSCURATO:SOCIETA]. prometteva divendere e poi effettivamente vendeva il fondo a [OSCURATO:PERSONA],dando atto che il prezzo di vendita era stato in parte corrisposto, eresiduava un saldo da versare per restanti euro 299.800,00; -) conscrittura privata notificata al debitore ceduto, la [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarava dicedere il suo credito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA].; -) nellemore la [OSCURATO:SOCIETA]. veniva dichiarata fallita, mentre [OSCURATO:PERSONA] il cespite immobiliare alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e le particonvenivano che il pagamento della somma di euro 299.800,00 eraoggetto di accollo, ove accollante era l’[OSCURATO:PERSONA] ed accollatoil [OSCURATO:PERSONA].Tanto premesso, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva ed otteneva decretoingiuntivo nei confronti sia di [OSCURATO:PERSONA] che della [OSCURATO:SOCIETA]., prospettando che, alla data del ricorso monitorio, rispettoal menzionato importo di euro 299.800,00 fosse stata pagata solo laminor somma di euro 190.800,00, con un saldo residuo di euro109.000,00.Entrambi gli ingiunti proponevano opposizione avanti al Tribunale diCatania.2.

Con sentenza n. 1267/2020 il Tribunale di Catania accoglieva leopposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eNumero registro generale 22292/2023Numero sezionale 4812/2025Numero di raccolta generale 9899/2026Data pubblicazione 16/04/2026pertanto revocava il gravato decreto ingiuntivo.3.

Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] – nellasua qualità di unico socio della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.,cancellata dal registro delle imprese; chiedeva l’integrale riforma dellasentenza di prime cure e, per l’effetto, la condanna sia di MauceriGiuseppe che di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l al pagamento della somma -già originariamente ingiunta in sede monitoria - di euro 109.000,00,oltre interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 dal dì della domanda alsoddisfo.Si costituivano, resistendo, sia [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:SOCIETA]4.

Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Cataniarigettava il gravame.5.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso percassazione, affidato a tre motivi.Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e ImmobiliareGigliola.6.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge efalsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3) cod. proc. civ.con riferimento agli artt. 24 cost. e 112, 343 e 346 cod. proc. civ.”,lamentando che l’impugnata sentenza sarebbe affetta da vizio diultrapetizione.In particolare, censura l’impugnata sentenza là dove, nel rigettare ilgravame, avrebbe rilevato che: a) “la cessione di credito dovevaconsiderarsi simulata e come tale priva di effetti in quanto il contenutodella controdichiarazione del dicembre 2007 non lasciava spazio albenché minimo dubbio in proposito”; b) “in ogni caso la produzione degliNumero registro generale 22292/2023Numero sezionale 4812/2025Numero di raccolta generale 9899/2026Data pubblicazione 16/04/2026effetti della cessione era subordinata al verificarsi della condizionesospensiva apposta, consistente nella preventiva cancellazione di tuttele iscrizioni di cui l’immobile era gravato”.Così argomentando, sostiene il ricorrente, la corte avrebbe tuttaviaomesso di considerare che, sebbene il giudice avesse considerato nonmeritevole di accoglimento l’eccezione relativa alla simulazione dell’attodi cessione ed avesse implicitamente escluso la pendenza dellacondizione sospensiva alla quale era subordinata l’efficacia dellacessione di credito, le relative domande o eccezioni non erano più stateriproposte dagli appellati nei termini e nelle forme dell’appelloincidentale, per cui, comunque pronunciando su di esse, sarebbe incorsain ultrapetizione.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

Sotto un primo profilo, risulta dalla lettura dell’impugnatasentenza che in prime cure il tribunale non è pervenuto esplicitamente arigettare l’eccezione, tant’è che la corte territoriale così argomenta: “Edinvero, deve consentirsi con il primo giudice - pur se correggendosi inparte le motivazioni che lo conducevano alla conclusione che oggi si va aribadire - che frutto soltanto di simulazione assoluta (così per come ilMauceri, con la propria opposizione ex art. 645 c.p.c., anzituttoeccepiva) sia stata la sullodata scrittura privata di cessione del creditodel 26.6.2007”.In ogni caso, poi, la censura proposta trascura di considerare che lasimulazione assoluta, costituendo motivo di nullità del negozio perdifetto di causa, se risulta desumibile dagli atti di causa, è rilevabiled'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1421 cod. civ. (Cass., n.32/1985; Cass., n. 7214/2014; Cass., n. 19097/2021).Quanto alle ulteriori censure, sempre dalla lettura dell’impugnatasentenza risulta inoltre che la corte territoriale ha affermato: “Per nonmancare di completezza, e ad ogni buon fine, è d’uopo tuttavia rendereNumero registro generale 22292/2023Numero sezionale 4812/2025Numero di raccolta generale 9899/2026Data pubblicazione 16/04/2026pure esplicito che, in ogni caso, non a torto sia il [OSCURATO:PERSONA] che laImmobiliare Gagliola hanno subordinatamente insistito nell’assunto cheil Catania non abbia provato – né, tampoco, allegato - che la suddettacondizione sospensiva apposta al contratto di compravenditadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si sia avverata: ancorchè, sul punto, occorradistinguere”.Trattasi dunque di motivazione resa ad abundantiam; inoltre, inmancanza di ulteriori specificazioni da parte del ricorrente, onerato in talsenso dall’art. 366, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ., è possibile dedurre che ilmancato avveramento della condizione sospensiva fosse stato oggetto dieccezione, assorbita dal rilievo della natura simulata della cessione dicredito, rispetto alla quale non sussisteva l’onere di proporre appelloincidentale, essendo sufficiente riproporla ai sensi e per gli effettidell’art. 346 c.p.c. con il primo atto difensivo, trattandosi di fattirientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum delgiudizio di primo grado (v.

Cass., Sez.

Un., n. 7940/ 2019).2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge efalsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 3) cod. proc. civ. conriferimento agli artt. 166 e 347 cod. proc. civ.”.Lamenta che la corte territoriale ha affermato la simulazioneassoluta dell’atto di cessione del credito sulla base di unacontrodichiarazione in tal senso tra le parti, “che però non risultaallegata ai fascicoli prodotti dalle controparti nel giudizio di appello”.2.1.

Il motivo è inammissibile.2.2.

A fronte della motivazione con cui la corte territoriale menzionala controdichiarazione come esistente e la pone alla base del propriodecisum, il ricorrente avrebbe dovuto specificare se, dove e quando laquestione della esistenza della stessa e della sua rituale produzione inIn mancanza, il motivo risulta dedotto in maniera assertiva eNumero registro generale 22292/2023Numero sezionale 4812/2025Numero di raccolta generale 9899/2026Data pubblicazione 16/04/2026generica, in manifesta violazione dell’art. 366, n. 6 cod. proc. civ.3.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge efalsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3) cod. proc. civ. eomesso esame circa un fatto decisivo della controversia ex art. 360, n.5) cod. proc. civ. con riferimento all’art. 115 e 116 cod. proc. civ.”.Deduce che l’impugnata sentenza ha fondato il suo decisum sulrilievo dell’esistenza di una simulazione assoluta, e senza invececonsiderare: a) che egli, in allora appellante, aveva: “con riguardo allasimulazione prodotto documentazioni in aperto contrasto con la volontàdelle parti di concertare la simulazione assoluta della cessione di credito(si veda la successiva cessione in favore di CCD e i pagamenti, inadempimento della cessione, eseguiti in favore di quest’ultima edelencati nell’atto pubblico di trasferimento dell’immobile del [OSCURATO:DATA_NASCITA]e della dichiarazione rilasciata dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] (affermativa dellacessione del credito) nel procedimento di pignoramento presso terzi”; b)che “in merito all’inserimento nel contratto preliminare e nel successivooggetto la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli a cui erasubordinato il pagamento del corrispettivo, era stato dimostrato pertabulas che in nessuno dei due atti era espressamente prevista talecondizione e che in ogni caso l’unico gravame opponibile era quellorelativo all’ipoteca volontaria iscritta in favore di Unicredit a garanzia diun mutuo che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] si era obbligato a pagare senza apporrealcuna condizione”.3.1.

Il motivo è inammissibile.3.2.

Sotto la formale invocazione della violazione o falsa applicazionedi legge, il ricorrente sostanzialmente sollecita a questa Suprema Corteun nuovo esame del fatto e della prova, che è invece estraneo al giudiziodi legittimità.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema diNumero registro generale 22292/2023Numero sezionale 4812/2025Numero di raccolta generale 9899/2026Data pubblicazione 16/04/2026ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc.civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamentodella decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare leprove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez.

U, Sentenza n. 16598 del05/08/2016, in motivazione espressa, sebbene non massimata sulpunto, che ribadisce il principio di diritto affermato da Cass., n. 11892del 2016; successivamente numerose conformi).Inoltre, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudenteapprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualorala prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilproprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile,ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo neirigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità suivizi di motivazione (Cass., n. 20867 del 30/09/2020).3.3.

Anche il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. è dedottoin violazione dell’ormai consolidato orientamento di legittimità (a fardata da Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014 e successive conformi), per cui ilNumero registro generale 22292/2023Numero sezionale 4812/2025Numero di raccolta generale 9899/2026Data pubblicazione 16/04/2026sindacato sulla motivazione è limitato alla verifica che essa non scendaal di sotto del cd.

“minimo costituzionale” ovvero non sia apparente;inoltre, il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. presupponel’omesso esame di un “fatto storico”, e non di risultanze istruttorie, né didocumentazione solo genericamente evocata, senza che ne siaspecificata la decisività.4.

Dalla ritenuta infondatezza del primo motivo deriva l’integralerigetto del ricorso.5.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicatain dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 7.200,00 per compensi, oltre speseforfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro200,00, ed accessori di legge.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in euro 7.200,00 per compensi, oltrespese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati ineuro 200,00, ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 22292/2023Numero sezionale 4812/2025Numero di raccolta generale 9899/2026Data pubblicazione 16/04/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 12 dicembre2025.Il PresidentePASQUALINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzoPec in atti.-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-Numero registro generale 22292/2023Numero sezionale 4812/2025Numero di raccolta generale 9899/2026Data pubblicazione 16/04/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 599/2023depositata il 01/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2025 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. Per quanto ancora rileva nella presente sede di legittimità, èopportuno rilevare che la controversia oggetto di causa trae origine dauna articolata vicenda negoziale, in cui: -) la [OSCURATO:SOCIETA] di CataniaArturo C. cedeva alla [OSCURATO:SOCIETA]. la proprietà di un fondo agricolo e diun annesso capannone; -) successivamente, la [OSCURATO:SOCIETA]. prometteva divendere e poi effettivamente vendeva il fondo a [OSCURATO:PERSONA],dando atto che il prezzo di vendita era stato in parte corrisposto, eresiduava un saldo da versare per restanti euro 299.800,00; -) conscrittura privata notificata al debitore ceduto, la [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarava dicedere il suo credito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA].; -) nellemore la [OSCURATO:SOCIETA]. veniva dichiarata fallita, mentre [OSCURATO:PERSONA] il cespite immobiliare alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e le particonvenivano che il pagamento della somma di euro 299.800,00 eraoggetto di accollo, ove accollante era l’[OSCURATO:PERSONA] ed accollatoil [OSCURATO:PERSONA].Tanto premesso, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva ed otteneva decretoingiuntivo nei confronti sia di [OSCURATO:PERSONA] che della [OSCURATO:SOCIETA]., prospettando che, alla data del ricorso monitorio, rispettoal menzionato importo di euro 299.800,00 fosse stata pagata solo laminor somma di euro 190.800,00, con un saldo residuo di euro109.000,00.Entrambi gli ingiunti proponevano opposizione avanti al Tribunale diCatania.2. Con sentenza n. 1267/2020 il Tribunale di Catania accoglieva leopposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eNumero registro generale 22292/2023Numero sezionale 4812/2025Numero di raccolta generale 9899/2026Data pubblicazione 16/04/2026pertanto revocava il gravato decreto ingiuntivo.3. Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] – nellasua qualità di unico socio della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.,cancellata dal registro delle imprese; chiedeva l’integrale riforma dellasentenza di prime cure e, per l’effetto, la condanna sia di MauceriGiuseppe che di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l al pagamento della somma -già originariamente ingiunta in sede monitoria - di euro 109.000,00,oltre interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 dal dì della domanda alsoddisfo.Si costituivano, resistendo, sia [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:SOCIETA]4. Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Cataniarigettava il gravame.5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso percassazione, affidato a tre motivi.Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e ImmobiliareGigliola.6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge efalsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3) cod. proc. civ.con riferimento agli artt. 24 cost. e 112, 343 e 346 cod. proc. civ.”,lamentando che l’impugnata sentenza sarebbe affetta da vizio diultrapetizione.In particolare, censura l’impugnata sentenza là dove, nel rigettare ilgravame, avrebbe rilevato che: a) “la cessione di credito dovevaconsiderarsi simulata e come tale priva di effetti in quanto il contenutodella controdichiarazione del dicembre 2007 non lasciava spazio albenché minimo dubbio in proposito”; b) “in ogni caso la produzione degliNumero registro generale 22292/2023Numero sezionale 4812/2025Numero di raccolta generale 9899/2026Data pubblicazione 16/04/2026effetti della cessione era subordinata al verificarsi della condizionesospensiva apposta, consistente nella preventiva cancellazione di tuttele iscrizioni di cui l’immobile era gravato”.Così argomentando, sostiene il ricorrente, la corte avrebbe tuttaviaomesso di considerare che, sebbene il giudice avesse considerato nonmeritevole di accoglimento l’eccezione relativa alla simulazione dell’attodi cessione ed avesse implicitamente escluso la pendenza dellacondizione sospensiva alla quale era subordinata l’efficacia dellacessione di credito, le relative domande o eccezioni non erano più stateriproposte dagli appellati nei termini e nelle forme dell’appelloincidentale, per cui, comunque pronunciando su di esse, sarebbe incorsain ultrapetizione.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Sotto un primo profilo, risulta dalla lettura dell’impugnatasentenza che in prime cure il tribunale non è pervenuto esplicitamente arigettare l’eccezione, tant’è che la corte territoriale così argomenta: “Edinvero, deve consentirsi con il primo giudice - pur se correggendosi inparte le motivazioni che lo conducevano alla conclusione che oggi si va aribadire - che frutto soltanto di simulazione assoluta (così per come ilMauceri, con la propria opposizione ex art. 645 c.p.c., anzituttoeccepiva) sia stata la sullodata scrittura privata di cessione del creditodel 26.6.2007”.In ogni caso, poi, la censura proposta trascura di considerare che lasimulazione assoluta, costituendo motivo di nullità del negozio perdifetto di causa, se risulta desumibile dagli atti di causa, è rilevabiled'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1421 cod. civ. (Cass., n.32/1985; Cass., n. 7214/2014; Cass., n. 19097/2021).Quanto alle ulteriori censure, sempre dalla lettura dell’impugnatasentenza risulta inoltre che la corte territoriale ha affermato: “Per nonmancare di completezza, e ad ogni buon fine, è d’uopo tuttavia rendereNumero registro generale 22292/2023Numero sezionale 4812/2025Numero di raccolta generale 9899/2026Data pubblicazione 16/04/2026pure esplicito che, in ogni caso, non a torto sia il [OSCURATO:PERSONA] che laImmobiliare Gagliola hanno subordinatamente insistito nell’assunto cheil Catania non abbia provato – né, tampoco, allegato - che la suddettacondizione sospensiva apposta al contratto di compravenditadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si sia avverata: ancorchè, sul punto, occorradistinguere”.Trattasi dunque di motivazione resa ad abundantiam; inoltre, inmancanza di ulteriori specificazioni da parte del ricorrente, onerato in talsenso dall’art. 366, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ., è possibile dedurre che ilmancato avveramento della condizione sospensiva fosse stato oggetto dieccezione, assorbita dal rilievo della natura simulata della cessione dicredito, rispetto alla quale non sussisteva l’onere di proporre appelloincidentale, essendo sufficiente riproporla ai sensi e per gli effettidell’art. 346 c.p.c. con il primo atto difensivo, trattandosi di fattirientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum delgiudizio di primo grado (v. Cass., Sez. Un., n. 7940/ 2019).2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge efalsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 3) cod. proc. civ. conriferimento agli artt. 166 e 347 cod. proc. civ.”.Lamenta che la corte territoriale ha affermato la simulazioneassoluta dell’atto di cessione del credito sulla base di unacontrodichiarazione in tal senso tra le parti, “che però non risultaallegata ai fascicoli prodotti dalle controparti nel giudizio di appello”.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. A fronte della motivazione con cui la corte territoriale menzionala controdichiarazione come esistente e la pone alla base del propriodecisum, il ricorrente avrebbe dovuto specificare se, dove e quando laquestione della esistenza della stessa e della sua rituale produzione inIn mancanza, il motivo risulta dedotto in maniera assertiva eNumero registro generale 22292/2023Numero sezionale 4812/2025Numero di raccolta generale 9899/2026Data pubblicazione 16/04/2026generica, in manifesta violazione dell’art. 366, n. 6 cod. proc. civ.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge efalsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3) cod. proc. civ. eomesso esame circa un fatto decisivo della controversia ex art. 360, n.5) cod. proc. civ. con riferimento all’art. 115 e 116 cod. proc. civ.”.Deduce che l’impugnata sentenza ha fondato il suo decisum sulrilievo dell’esistenza di una simulazione assoluta, e senza invececonsiderare: a) che egli, in allora appellante, aveva: “con riguardo allasimulazione prodotto documentazioni in aperto contrasto con la volontàdelle parti di concertare la simulazione assoluta della cessione di credito(si veda la successiva cessione in favore di CCD e i pagamenti, inadempimento della cessione, eseguiti in favore di quest’ultima edelencati nell’atto pubblico di trasferimento dell’immobile del [OSCURATO:DATA_NASCITA]e della dichiarazione rilasciata dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] (affermativa dellacessione del credito) nel procedimento di pignoramento presso terzi”; b)che “in merito all’inserimento nel contratto preliminare e nel successivooggetto la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli a cui erasubordinato il pagamento del corrispettivo, era stato dimostrato pertabulas che in nessuno dei due atti era espressamente prevista talecondizione e che in ogni caso l’unico gravame opponibile era quellorelativo all’ipoteca volontaria iscritta in favore di Unicredit a garanzia diun mutuo che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] si era obbligato a pagare senza apporrealcuna condizione”.3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. Sotto la formale invocazione della violazione o falsa applicazionedi legge, il ricorrente sostanzialmente sollecita a questa Suprema Corteun nuovo esame del fatto e della prova, che è invece estraneo al giudiziodi legittimità.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema diNumero registro generale 22292/2023Numero sezionale 4812/2025Numero di raccolta generale 9899/2026Data pubblicazione 16/04/2026ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc.civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamentodella decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare leprove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 16598 del05/08/2016, in motivazione espressa, sebbene non massimata sulpunto, che ribadisce il principio di diritto affermato da Cass., n. 11892del 2016; successivamente numerose conformi).Inoltre, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudenteapprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualorala prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilproprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile,ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo neirigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità suivizi di motivazione (Cass., n. 20867 del 30/09/2020).3.3. Anche il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. è dedottoin violazione dell’ormai consolidato orientamento di legittimità (a fardata da Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 e successive conformi), per cui ilNumero registro generale 22292/2023Numero sezionale 4812/2025Numero di raccolta generale 9899/2026Data pubblicazione 16/04/2026sindacato sulla motivazione è limitato alla verifica che essa non scendaal di sotto del cd. “minimo costituzionale” ovvero non sia apparente;inoltre, il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. presupponel’omesso esame di un “fatto storico”, e non di risultanze istruttorie, né didocumentazione solo genericamente evocata, senza che ne siaspecificata la decisività.4. Dalla ritenuta infondatezza del primo motivo deriva l’integralerigetto del ricorso.5. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicatain dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 7.200,00 per compensi, oltre speseforfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro200,00, ed accessori di legge.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in euro 7.200,00 per compensi, oltrespese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati ineuro 200,00, ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 22292/2023Numero sezionale 4812/2025Numero di raccolta generale 9899/2026Data pubblicazione 16/04/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 12 dicembre2025.Il PresidentePASQUALINA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09899/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris