CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23686/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 2399, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 23.7.2014; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], con istanza presentata il 15.12.2005, domandava il rimborso del 50% delle imposte versate dal Banco di Sicilia su quanto corrispostogli a titolo di incentivo all’esodo e TFR (sent. CTR, p. 1), in conseguenza della risoluzione consensuale del O GGETTO : Incentivo all’esodo - Agevolazione tributaria - Tardività dell’istanza in relazione ad alcuni anni -Conseguenze. suo rapporto di lavoro, con riferimento agli anni dal 1998 al 2005, in considerazione della decisione della Corte di Giustizia Europea (sent. 21.7.2005), che aveva ritenuto illegittima la discriminazione per età tra uomini (55 anni) e donne (50 anni) ammessi dalla normativa nazionale a godere del beneficio. 1.1. L’Amministrazione finanziaria negava il rimborso, con provvedimento prot. n. 2006/37804 del 12.4.2006, sostenendo che, in ogni caso, la domanda di rimborso in relazione agli anni dal 1998 al 2001 doveva stimarsi tardiva perché presentata dopo il decorso dei quarantotto mesi di cui all’art. 38 del Dpr n. 602 del 1973 (ric., p. 1 s.), essendo in conseguenza il contribuente decaduto dalla possibilità di proporla. 2. Il contribuente impugnava il diniego innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, affermando l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 37 del Dpr n. 602 del 1973 (e non dell’art. 38), e sostenendo che dovesse pertanto operare “il termine di prescrizione decennale”, con decorrenza “dalla data della sentenza della Corte di Giustizia Europea, cioè dal 21.7.2005” (ric., p. 2). Nelle more del primo grado del giudizio, l’Amministrazione finanziaria erogava il richiesto rimborso del 50% delle imposte versate, ma solo in relazione agli anni dal 2002 al 2005, non interessati dall’invocata decadenza. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente e statuiva che il rimborso dovesse essere corrisposto con riferimento a tutti gli anni richiesti. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione assunta dai giudici di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia. La CTR ha sostenuto che dovesse trovare applicazione l’art. 37 del Dpr n. 602 del 1973, ed ha deciso che il termine di decadenza dovesse decorrere dalla data, il 26.12.2008, in cui il MEF aveva emanato la circolare n. 62/E, con la quale ha dato attuazione alla decisione del giudice europeo. La pronuncia del giudice dell’appello comportava comunque la conferma che il contribuente aveva diritto a conseguire il rimborso in relazione a tutti gli anni richiesti. 4. Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Il contribuente ha ricevuto notifica del ricorso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], mediante raccomandata consegnata al portiere, dando atto il notificatore di aver spedito la raccomandata informativa, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell’art. 38 del Dpr n. 602 del 1973, in cui è incorsa la CTR, perché in relazione agli anni dal 1998 al 2001 il contribuente era decaduto dalla possibilità di conseguire il rimborso. 2. Mediante il suo strumento di impugnazione l’Ente impositore critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR, perché nel caso di specie non trova applicazione l’art. 37 del Dpr n. 602 del 1973 -che comunque nella versione applicabile prevedeva anch’esso un termine di decadenza di quarantotto mesi, ma si applica al lavoro pubblico - mentre la norma applicabile ai lavoratori del settore privato, quale era [OSCURATO:PERSONA], è l’art. 38 del Dpr n. 602 del 1973, che appunto prevede il termine di decadenza di quarantotto mesi, decorrente dalla data del versamento, per la presentazione dell’istanza di rimborso, non avendo fondamento la tesi della CTR in base alla quale il termine di decadenza decorrerebbe da altra data. Deve pure evidenziarsi, sottolinea la ricorrente, che questa disciplina risulta conforme anche al diritto europeo. 3. Invero questa Corte di legittimità ha già avuto modo di esaminare ripetutamente la questione controversa, ed ha raggiunto un orientamento interpretativo condivisibile e consolidato. Da ultimo si è osservato che “nell'ipotesi in cui un'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso delle imposte sui redditi, di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre dalla data del versamento dell'imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all'ordinamento comunitario (da ultimo Cass. 27/07/2021, n. 21419; in tal senso già Cass. Sez. U.16/06/2014, n. 13674). Tale giurisprudenza, del resto, risulta applicativa e sintonica col principio espresso dalla stessa CGE, secondo cui il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro, che non ha attuato la direttiva, di opporre alle azioni dirette al rimborso di tributi riscossi in violazione della stessa un termine prescrizionale che decorra dalla data di esigibilità, purché questo non sia meno favorevole per i ricorsi basati sul diritto comunitario di quello per i ricorsi basati sul diritto interno, e non renda eccessivamente difficoltoso o impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento unionale (CGE n. 188 del 02/12/1997, n. 231 del 15/09/1998). Ciò comporta quindi che il diritto al rimborso resta fermo solo per i rapporti non ancora esauriti, cioè non conseguenti ad atti amministrativi ormai inoppugnabili, o rispetto ai quali sia decorso un termine prescrizionale o decadenziale”, Cass. sez. V, 13.12.2022, n. 36488. 3.1. Poiché nella specie è pacifico che il contribuente richiese il rimborso il 15.12.2005, pertanto oltre lo spirare del termine di cui all’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 – si ripete pari a quarantotto mesi a decorrere dal relativo versamento –in relazione agli anni dal 1998 al 2001 risulta evidente l’errore in cui è incorsa la pronuncia impugnata, che pertanto dev’essere cassata. 4. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, pronunciando ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., questa Corte di legittimità può decidere nel merito, mediante il rigetto dell’istanza di rimborso proposta dal contribuente in relazione agli anni dal 1998 al 2001. 5. Le spese dei gradi di merito del giudizio possono essere compensate tra le parti, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dal contribuente con riferimento agli anni dal 1998 al 2001. Compensa le spese processuali dei gradi di merito del giudizio tra le parti, e condanna il contribuente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione in favor