CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 30990/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla quantificazione del profitto confiscabile al ricorrente e per l'inammissibilità nel resto del ricorso; udite le richieste del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catanzaro, che ha chiesto l'annullamento con o senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato il decreto di sequestro preventivo - emesso dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro il 2 agosto 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - finalizzato alla confisca diretta della somma di euro 50.020,00 nella disponibilità dello stesso, ovvero alla confisca per equivalente di beni mobili o immobili, in relazione al delitto di corruzione. Ritiene il Tribunale del riesame che [OSCURATO:PERSONA], in qualità di direttore pro tempore dell'[OSCURATO:PERSONA] di Ginecologia e [OSCURATO:PERSONA] presso l'azienda ospedaliera "[OSCURATO:PERSONA]", come tale pubblico ufficiale, in ragione di un accordo corruttivo intervenuto con [OSCURATO:PERSONA], in qualità dì responsabile della zona di Catanzaro provincia per la [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe compiuto atti contrari ai suoi doveri d'ufficio, assicurando a Petrelli la fornitura di apparecchiature e strumentario chirurgico al reparto che dirigeva, in cambio di denaro riferibile a sponsorizzazioni rivolte alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società, di fatto, riconducibile a Zullo, quale segreteria organizzativa della scuola permanente di endoscopia ginecologica, di cui I medesimo Zullo era direttore scientifico. Fatti commessi dall'aprile 2015 al settembre 2017. In sintesi, il Tribunale del riesame ha ritenuto che, attraverso il rapporto esistente tra il direttore sanitario dell'unita ospedaliera di un ospedale pubblico (Zullo) e il rappresentante di zona della società farmaceutica [OSCURATO:SOCIETA] (Petrelli), il primo abbia favorito la fornitura all'ospedale di un macchinario denominato Gen 11 dato "in conto visione", per la cui utilizzazione necessitavano particolari forbici anticoagulanti prodotte esclusivamente dalla stessa azienda farmaceutica, che ne diveniva in tal modo fornitrice a titolo oneroso, effettuando in cambio sponsorizzazioni a favore di una società privata -che organizzava corsi di aggiornamento-facente capo allo stesso Zullo. 2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione Petrelli, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al fumus commissi delicti, non essendo stata fornita la motivazione circa la presenza di elementi idonei a configurare tale ipotesi delittuosa e non essendo stata data alcuna risposta alle argomentazioni difensive. Il Tribunale del riesame è incorso in un travisamento del fatto, allorquando ha attribuito all'indagato un elevato potere decisionale all'interno della società [OSCURATO:SOCIETA], tale da consentirgli di bypassare le procedure e í diversi livelli di competenze, arrivando addirittura, a decidere, ovvero indurre la decisione, di prorogare il "conto visione" di un macchinario, nonché dì far impegnare cospicue risorse economiche nella sponsorizzazione di corsi di formazione. Petrelli viene posto sullo stesso livello di altri due coindagati, i quali però sono titolari e legali rappresentanti delle rispettive società farmaceutiche coinvolte nella vicenda per fatti analoghi. Avendo acquisito una competenza pluridecennale nella materia delle tecnologie sanitarie innovative, è del tutto normale che il ricorrente abbia instaurato relazioni professionali con vari specialisti, come, ad esempio, Zullo. Un simile assunto è in grado di spiegare la frequente presenza di Petrelli presso il reparto diretto da Zullo, nonchè la circostanza, valorizzata dal Giudice delle indagini preliminari, relativa al fatto che Zullo avesse inserito il predetto, per conoscenza, tra ì destinatari della ma/I, con la quale il 18 settembre 2014 lo specialista richiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] il macchinario GEN 11, in conto visione. Sono gli stessi giudici a ritenere che il sinallagma del presunto accordo corruttivo sia rappresentato dalle aziende farmaceutiche e non certamente dal dipendente Petrelli, e, pertanto, si conferma illogico il provvedimento impugnato nel momento in cui ritiene legittimo il sequestro a carico di quest'ultimo. Non è stato dimostrato che Petrelli abbia mai ricevuto alcun profitto dal presunto patto corruttivo; questo perché il corrispettivo per gli acquisti veniva pagato direttamente sul conto della Johnson and Johnson. Nelle sponsorizzazioni il ricorrente ha avuto un ruolo quasi nullo, in quanto le stesse erano curate dal settore PSC della azienda, diretto da altro soggetto. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 240 cod. pen., 321 cod. proc. pen. e 104 d.l. 271/1989. Sono stati sequestrati all'indagato 50.000 euro, ritenuti il presunto prezzo o profitto della corruttela da questo posto in essere e corrispondenti al prezzo pagato per l'acquisto di forbici Harmonic 10001. Tuttavia, è emerso chiaramente come le somme date per l'acquisto delle forbici siano confluite, per intero, sui conti correnti della società Johnson8Johnson e non su un conto personale del Petrelli. La somma corrispondente al prezzo delle forbici acquistate, profitto, quindi, del presunto accordo corruttivo, non è mai entrata nella sfera di disponibilità del Petrelli, come, invece, ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità. I soldi sono stati direttamente bonificati a [OSCURATO:SOCIETA]. Non è stato nemmeno accertato, neanche in forma indiziaria, se vi sia stato un profitto mediato da parte di Petrelli e in cosa sia consistito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, sotto il profilo della sussistenza, sia del fumus commissi delicti, che del periculum in mora.2. Quanto al primo motivo, deve sottolinearsi che, com'è noto, il modello di provvedimento cautelare in materia di misure reali non presenta la medesima peculiarità di quello delle misure personali, che richiede la "gravità degli indizi", intesa quale sostanziale certezza di responsabilità allo stato degli atti. Tale modello, invece, richiede il comune fumus boni iuris da intendersi come sussistenza di un quadro indiziario minimo. Quindi, pur se non è necessario un quadro di probabile responsabilità, non può limitarsi la valutazione del fumus alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa: è comunque necessario un quadro di effettivi indizi, ancorché non in termini di capacità di questi di fondare un giudizio di elevata probabilità della responsabilità (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019 -dep. 29/01/2020-, Gheri, Rv. 278152 - 01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017 -dep. 24/04/2018- Polifroni, Rv. 272927 - 01). 2.1. Nel caso in esame, il provvedimento non offre alcuna motivazione sugli elementi di base per configurare gli indizi di reato del reato di corruzione, quali richiesti ex art. 321 cod. proc. pen. A fronte della breve motivazione sopra trascritta, che esaurisce la valutazione di sussistenza degli indizi specifici a carico del ricorrente, non può che rilevarsi che si afferma del tutto apoditticamente la partecipazione del ricorrente ad un dato sistema illecito, nonostante la assenza di qualsiasi elemento significativo a carico dell'indagato. L'unico elemento evidenziato dal riesame è la circostanza che Zullo, nel richiedere, a mezzo mali, alla customer care della [OSCURATO:SOCIETA] - e quindi in maniera del tutto regolare - la concessione in conto visione del GEN 111, ha inserito Petrelli per conoscenza. Tale inserimento non può in alcun modo costituire l'indizio dell'accordo corruttivo tra i due indagati, ma è semplicemente la conferma, da un lato, del ruolo non decisionale del Petrelli, altrimenti la mail sarebbe stata indirizzata direttamente a lui, e, dall'altro, del rapporto fiduciario nato tra i due professionisti in questione. Petrelli non risulta, inoltre, essere stato in alcun modo coinvolto nella eventuale successiva richiesta di proroga del "conto visione", né tantomeno, aveva il potere di richiedere indietro il macchinario, spettando questo incombente al settore competente della [OSCURATO:SOCIETA]. Inoltre, il provvedimento impugnato appare effettivamente contraddittorio, allorchè i giudici individuano come soggetto beneficiario del presunto patto corruttivo non Petrelli, bensì l'azienda presso la quale lo stesso lavora.Il Tribunale non specifica, né rimanda ad alcuna fonte di prova la circostanza relativa a quale sarebbe stato lo specifico apporto del Petrelli nell'accordo corruttivo e quale sarebbe stato il suo profitto. 3. Quanto al profitto, oggetto di sequestro, deve osservarsi che nel delitto di corruzione attiva, il sequestro e la confisca di beni nella disponibilità del corruttore di valore corrispondente al profitto, di cui non sia possibile l'apprensione diretta, presuppongono sempre che il profitto sia stato effettivamente conseguito dal prevenuto, poiché solo a tale condizione è giustificabile una forma di ablazione finalizzata ad impedire che il corruttore possa avvantaggiarsi dei "frutti economici" della sua iniziativa illecita (Sez. 6, n. 9929 del 13/02/2014, Giancone, Rv. 259593 - 01). 3.1.Nel caso in esame, emerge pacificamente dalla ricostruzione dei fatti operata dal Collegio della cautela che le somme date per l'acquisto delle forbici erano confluite, per intero, sui conti correnti della società [OSCURATO:SOCIETA] e non su un conto personale del Petrelli. Quindi, può ritenersi che il profitto del presunto accordo corruttivo, non è mai entrata nella sfera di disponibilità del Petrelli, come, invece, ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità suindicata. Il guadagno del Petrelli, ragionando per ipotesi, potrebbe essere stato, a tutto voler concedere, un aumento di stipendio o un bonus, determinati dall'avere fatto vendere un maggior numero di forbici Harmonic 10001: tuttavia, di tali vantaggi non vi è alcuna traccia nell'ordinanza impugnata, né vi sono stati accertamenti sui conti correnti dell'indagato che abbiano dimostrato corresponsioni di emolumenti maggiorati da parte della società di appartenenza. Non è stato, quindi, accertato, neanche in forma indiziaria, se c'è stato, da parte di Petrelli, un profitto mediato e quale sia il suo eventuale ammontare. 4. L'ordinanza impugnata deve, in conclusione, essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, che dovrà adeguarsi ai principi di diritto sopra enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia p