CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 24344/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Messina avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sosti:uto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 dicembre 2022 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 2 novembre 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale gli veniva applicata la misura cautelare / / 11 , dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria in relazione ai reati oggetto delle provvisorie imputazioni di cui agli artt. 110, 8 I., secondo comma, 326 cod. pen. (capo 10) e 110, 81, secondo comma„ 319, 321 cod. pen. (capo 11), rispettivamente posti in essere il 6 giugno 2018 ed il 30 giugno 2018 nella qualità di Comandante dell'Ufficio locale marittimo del porto di Amalfi. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del predetto indagato, deducendo con un primo motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione agli artt. 274, lett. a) e c), 275, 282 cod. proc. pen., per l'insufficienza delle emergenze indiziarie indicate a sostegno dell'ipotizzato legame fra l'indagato e taluni imprenditori operanti nel settore marittimo della costiera amalfitana che egli E vrebbe illecitamente favorito nell'ambito di attività di indagine relative a presunte irregolarità nella gestione delle biglietterie del porto di Amalfi. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono analoghi vizi per l'assenza dei presupposti di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, atteso che la misura coercitiva in questione è stata applicata per un singolo ed isolato episodio, a distanza di quattro anni e mezzo dalla ipotizzata condotta delittuosa, nei confronti di una persona che non esercita più le funzioni di pubblico ufficiale da due anni, essendo stata collocata in pensione, e non mantiene più contatti o rapporti con la realtà territoriale ove i fatti si sarebbero verificati, né con alcuno degli altri coindagati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, essenzialmente incentrato sulla contestazione della gravità indiziaria delle su indicate ipotesi di reato, è inammissibile sia per avere l'odierno ricorrente limitato al solo profilo delle esigenze cautelari l'impugnazione proposta in sede di merito dinanzi al Tribunale del riesame, sia in quanto genericamente formulato rispetto al quadro logico-argomentativo (v. pagg. 1-10) al riguardo ampiamente delineato nella motivazione dell'ordinanza impugnata. 2. Fondate, di contro, devono ritenersi le ragioni di doglianza oggetto del secondo motivo di ricorso, involgente il profilo delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cit., atteso che la nnothiaziene dell'ordinanza impugnata ha fondato il vaglio delibativo in ordine alla sussistenza di tale necessario requisito applicativo sulla base di considerazioni meramente congetturali, essenzialmente impostate sul generico richiamo al modus operandi che avrebbe connotato le condotte poste in essere dal ricorrente e all'esistenza di una fitta trama di rapporti e relazioni da lui intessuta nel corso degli anni, senza individuare, tuttavia, le specifiche ragioni per le quali sarebbe in concreto ravvisabile la probabilità di reiterazione dei fatti in contestazione. Non si è tenuto conto, sotto tale dirirr ente profilo, delle implicazioni logicamente sottese alla obiettiva rilevanza degli elementi di valutazione prospettati dalla difesa e rappresentati dal fatto che le vicende corruttive oggetto degli addebiti provvisoriamente enucleati in sede cautelare si dispiegano entro un arco temporale assai risalente (l'ultimo dei fatti risulta esser stato commesso il 30 giugno 2018) e che l'indagato risulta aver dismesso da tempo le pubbliche funzioni rivestite all'epoca dei fatti. Al riguardo, invero, questa Suprema Corte na E ffermato il principio secondo cui, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulterbre reato, ma sta ad indicare, piuttosto, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del per cote di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare rex multis v. Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767). Deve altresì rilevarsi che, in tema di misure cau:elari, lo specifico riferimento normativo al "tempo trascorso dalla commissione del reato" di cui all'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in )roporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377). Nei reati contro la pubblica amministrazione, peraltro, il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'indagato non è di per sé impedito dalla circostanza che egli abbia dismesso la carica o esaL rito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata. TLttavia, la validità di tale principio deve essere rapportata al caso concreto, là dove i rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata deve essere reso 3robabile da una permanente posizione soggettiva dell'agente che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso (ex multis v. Sez. 6, n. 19052 del 10/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256223; Sez. 6, n. 1238 del 03/12/2019, dep. 2020, Carletti, Rv. 278338). Dell'esistenza di tali circostanze e di elemeni fa:tuali idonei a concretizzare il profilo della attualità del pericolo di recidiva non v'è traccia, tuttavia, nella motivazione dell'ordinanza impugnata. 3. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 2 novembre 2022. Ne discende la declaratoria di cessazione dell'efficacia della misura cautelare in atto, con i conseguenziali incombenti a cura della Cancelleria, secondo le correlate statuizioni decisorie in dispositivo meglio precisate. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 2 novembre 2022 e dispone la cessazione della misura in corso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc.