CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03914/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza n. 379/22 in data 27/07/2022 del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza, sebbene il difensore non sia intervenuto in udienza; letta la memoria difensiva pervenuta in data 16/12/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla memoria scritta, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 08/07/2022, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'appello cautelare, dichiarava inammissibile il gravame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 03/06/2022 con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere ovvero di sostituzione della stessa con l'applicazione in luogo di cura, misura originaria disposta in relazione al delitto di cui agli artt. 56, 628, commi 2 e 3 n. 1 cod. pen. Il Tribunale osservava preliminarmente che, nelle more, l'autorità giudiziaria, aveva disposto la revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicando all'imputato (già condannato in primo grado alla pena di anni due di reclusione ed euro 400 di multa) la misura di sicurezza del ricovero in Renns, venendo in rilievo, quindi, solo la fase esecutiva della misura. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per il seguente unico formale motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 310 e 275 cod. proc. pen. Del tutto formalistica la declaratoria di inammissibilità dell'appello con il quale il Tribunale si è limitato a rilevare la propria incompetenza eccependo una mera "problematica esecutiva" della misura, ritenuta come già revocata: un paradosso che si evidenzia sin dalle prime righe della pronuncia impugnata ove il ricorrente viene indicato come "attualmente ancora in custodia carceraria". [OSCURATO:PERSONA] continua a rimanere in carcere ed è evidente il suo interesse a ricorrere avverso l'attuale detenzione "in attesa" di collocazione in Rems: si è in presenza di un contrasto irrisolvibile tra formalità e sostanza, conseguenza diretta della riviviscenza di una misura che doveva invece cessare di efficacia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Nella memoria difensiva pervenuta in data 16/12/2022, il ricorrente ha reso noto che "a seguito della proposizione del ricorso e l'instaurarsi del contraddittorio e in pendenza del termine per il deposito del ricorso in via principale ... in attesa di posto letto presso la REMS di Castiglione delle Stiviere (di competenza della Regione Lombardia), Saad veniva condotto in data 12/12/2022 presso la Rems di [OSCURATO:PERSONA] così cessando di fatto la custodia inframuraria ancora in essere". La stessa difesa riconosceva, inoltre, che "pur considerando che la collocazione del Saad in una struttura Rems da considerarsi provvisoria, in quanto in attesa che si liberi un posto nella sua struttura di competenza, miri evidentemente ad evitare maggiori conseguenze risarcitorie derivanti dal ricorso radicato presso la CEDU, in ogni caso, essendo allo stato venuta a cessare nella forma e nella sostanza la misura inframuraria il sottoscritto difensore rileva la carenza di interesse alla coltivazione della presente impugnazione, rinunciando alla stessa esclusivamente ai fini processuali indicati nel ricorso". 3. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549). P.Q.M. Dichiara inammissibile il rico