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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 02737/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1422/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –resistente – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

L OMBARDIA , n. 2297/2017,depositata il 23/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre,con due motivi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe .

Con quest’ultima la C.t.r.ha rigettato l’appello dell ’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Roma che aveva accolto il ricorsodella società contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione aveva recuperato a tassazione, per l’anno di imposta 2005, maggiori redditi ai fini Irpef, derivantida una maggiore plusvalenza, rispetto a quanto dichiarato, realizzata mediante la vendita di immobile strumentale, la cui nuda proprietà era stata acquistata nel 1992 e rivenduta nel 2008.

2. Con ordinanza interlocutoria n. 6904 del 2019 la Corte, rilevato che la controricorrente aveva depositato istanza di sospensione del processo ai sensi dell’art. 6, commi 8 e 10, d.l. n. 119 del 2018, disponeva rinvio a nuovo ruolo.

3. Con successiva ordinanza interlocutoria n. 12892 del 2022 la Corte riten eva non sus sistenti i presupposti per definire la causa ai sensi dell'art. 375, primo comma, nn. 1-5, cod. proc. civ. in ragione dellaquestione posta dal ricorrente con memoria depositata a seguito della proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ.

Questi, rilevava che, sebbene non avesse aderito alla definizione agevolata della controversia, il processo si era estinto per mancanza di istanza di trattazione avanzata dall'Agenzia delle entrate, quale parte interessata, entro il 31/12/2020.

4. In data 2 gennaio 2023 la società contribuente ha depositato memoria.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ. la nullità del giudizio.

Rileva sul punto che al medesimo, in violazione dell 'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992,non hanno partecipato i soci della società, sebbene litisconsorti necessarivertendosi in materia di rettifica dei redditi di una società di persone

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. ci v . , la nullità del la sentenza per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente , in violazione dell'art. 132 cod. proc. civ.

Assume che la C.t.r. si sarebbe limitata ad un rinvio acritico alla sentenza di primo grado, la cui motivazione era, a propria volta, «tanto concisa da risultare apodittica».

3. Preliminarmente va ribadito che il collegio giudicante può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie (Cass., Sez.

U., 5/06/2018, n. 14437); ugualmente allorquando non si verta in tema di decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza (Cass., Sez.

U., 23/04/2020, n. 8093; Cass.21/01/2022, n. 2047; Cass. 13/01/2021, n. 392; Cass. 20/11/2020, n. 26480).

E’ quanto accade, per quanto si andrà ad esporre, nel caso in esame, in ragione di principi ormai consolidatisi.

4. Sempre in via preliminare, va disattesa l’eccezione sollevata dalla societàcontribuente di estinzione del giudizio.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4

4.1. Non è controverso che la contribuente, dopo aver chiesto la sospensione del processo, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, non ha più avanzato alcuna domanda.

4.2. L’art. 6, comma 10, d.l. cit. prevede che l e controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta.In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019 .

Prevede, altresì, che il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020, se, entro la predetta data del 10 giugno 2019, il contribuente depositapresso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversiacopia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Il successivo comma 13 del medesimo articolo precisa che i n mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessatail processoè dichiarato estinto con decreto del Presidente .

Ne consegue che la domanda di sospensione del giudizio può essere avanzata anche dal contribuente che non si sia ancora avvalso della definizione agevolata, senza che dalla medesima conseguano effetti vincolanti per l'adesione alla definizione.

Una volta che il contribuente abbia presentato la domanda di definizione, è tenuto a depositare, entro il 10 giugno 2019, copia della medesima e del relativo versamento in unica soluzione o della prima rata ovvero, laddove non siano previsti versamenti, copia della sola domanda di definizione, al fine di ottenere la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020.

4.3. Pertanto, solo i giudizi che hanno formato oggetto di definizione e per i quali il contribuente abbia assolto l'onere di richiedere al giudice la sospensione fino al 31 dicembre 2020, mediante deposito della domanda di definizione e del relativo versamento, si estinguono automaticamente allo scadere della sospensione, salvo che Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 la parte che ne abbia interesse - contribuente o Agenzia delle entrate -presenti, entro lo stesso termine, l'istanza di trattazione.

I giudizi per i quali il contribuente abbia presentato istanza di sospensione fino al 10 giugno 2019, senza successivamente presentare la domanda di definizione, allo scadere della predetta data proseguono senza che sia necessario presentare istanza di trattazione.

5. Il primo motivo è fondato.

5.1. L'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 t.u.i.r. e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone che siano tutti parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 e che il giudizio celebratosenza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci (Cass. Sez.

U.04/06/2008, n. 14815; Cass. 11/6/2018, n. 15116).

5.2. Al giudizio non hanno pacificamente partecipato i soci della società contribuente, costituita nelle forme della società in accomandita semplice.

6. In conclusione, deve cassarsi la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 P.Q.M.

Dichiara la nullità del giudizio e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata; rimette gli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, in diver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1422/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –resistente – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. L OMBARDIA , n. 2297/2017,depositata il 23/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre,con due motivi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r.ha rigettato l’appello dell ’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Roma che aveva accolto il ricorsodella società contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione aveva recuperato a tassazione, per l’anno di imposta 2005, maggiori redditi ai fini Irpef, derivantida una maggiore plusvalenza, rispetto a quanto dichiarato, realizzata mediante la vendita di immobile strumentale, la cui nuda proprietà era stata acquistata nel 1992 e rivenduta nel 2008. 2. Con ordinanza interlocutoria n. 6904 del 2019 la Corte, rilevato che la controricorrente aveva depositato istanza di sospensione del processo ai sensi dell’art. 6, commi 8 e 10, d.l. n. 119 del 2018, disponeva rinvio a nuovo ruolo. 3. Con successiva ordinanza interlocutoria n. 12892 del 2022 la Corte riten eva non sus sistenti i presupposti per definire la causa ai sensi dell'art. 375, primo comma, nn. 1-5, cod. proc. civ. in ragione dellaquestione posta dal ricorrente con memoria depositata a seguito della proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. Questi, rilevava che, sebbene non avesse aderito alla definizione agevolata della controversia, il processo si era estinto per mancanza di istanza di trattazione avanzata dall'Agenzia delle entrate, quale parte interessata, entro il 31/12/2020. 4. In data 2 gennaio 2023 la società contribuente ha depositato memoria. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ. la nullità del giudizio. Rileva sul punto che al medesimo, in violazione dell 'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992,non hanno partecipato i soci della società, sebbene litisconsorti necessarivertendosi in materia di rettifica dei redditi di una società di persone 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. ci v . , la nullità del la sentenza per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente , in violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. Assume che la C.t.r. si sarebbe limitata ad un rinvio acritico alla sentenza di primo grado, la cui motivazione era, a propria volta, «tanto concisa da risultare apodittica». 3. Preliminarmente va ribadito che il collegio giudicante può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie (Cass., Sez. U., 5/06/2018, n. 14437); ugualmente allorquando non si verta in tema di decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza (Cass., Sez. U., 23/04/2020, n. 8093; Cass.21/01/2022, n. 2047; Cass. 13/01/2021, n. 392; Cass. 20/11/2020, n. 26480). E’ quanto accade, per quanto si andrà ad esporre, nel caso in esame, in ragione di principi ormai consolidatisi. 4. Sempre in via preliminare, va disattesa l’eccezione sollevata dalla societàcontribuente di estinzione del giudizio. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 4.1. Non è controverso che la contribuente, dopo aver chiesto la sospensione del processo, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, non ha più avanzato alcuna domanda. 4.2. L’art. 6, comma 10, d.l. cit. prevede che l e controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta.In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019 . Prevede, altresì, che il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020, se, entro la predetta data del 10 giugno 2019, il contribuente depositapresso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversiacopia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Il successivo comma 13 del medesimo articolo precisa che i n mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessatail processoè dichiarato estinto con decreto del Presidente . Ne consegue che la domanda di sospensione del giudizio può essere avanzata anche dal contribuente che non si sia ancora avvalso della definizione agevolata, senza che dalla medesima conseguano effetti vincolanti per l'adesione alla definizione. Una volta che il contribuente abbia presentato la domanda di definizione, è tenuto a depositare, entro il 10 giugno 2019, copia della medesima e del relativo versamento in unica soluzione o della prima rata ovvero, laddove non siano previsti versamenti, copia della sola domanda di definizione, al fine di ottenere la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020. 4.3. Pertanto, solo i giudizi che hanno formato oggetto di definizione e per i quali il contribuente abbia assolto l'onere di richiedere al giudice la sospensione fino al 31 dicembre 2020, mediante deposito della domanda di definizione e del relativo versamento, si estinguono automaticamente allo scadere della sospensione, salvo che Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 la parte che ne abbia interesse - contribuente o Agenzia delle entrate -presenti, entro lo stesso termine, l'istanza di trattazione. I giudizi per i quali il contribuente abbia presentato istanza di sospensione fino al 10 giugno 2019, senza successivamente presentare la domanda di definizione, allo scadere della predetta data proseguono senza che sia necessario presentare istanza di trattazione. 5. Il primo motivo è fondato. 5.1. L'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 t.u.i.r. e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone che siano tutti parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 e che il giudizio celebratosenza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci (Cass. Sez. U.04/06/2008, n. 14815; Cass. 11/6/2018, n. 15116). 5.2. Al giudizio non hanno pacificamente partecipato i soci della società contribuente, costituita nelle forme della società in accomandita semplice. 6. In conclusione, deve cassarsi la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 P.Q.M. Dichiara la nullità del giudizio e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata; rimette gli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, in diver
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