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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2025

Cassazione n. 17937/2026

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l consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodi dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 04/11/2025 la Corte di appello di Salerno ha confermato lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di condannadell’imputato per i reati di maltrattamento in famiglia, tentata estorsione aggravata e lesioniaggravate ai danni della madre, commesso in Sarno dall’anno 2017, con condottaperdurante.2.

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensoredell'imputato, affidandolo a tre motivi.2.1.

Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 572 cod. pen. (capoA dell’imputazione); in particolare, la difesa – citando giurisprudenza di legittimità in materiadi valutazione delle dichiarazioni della persona offesa del reato e di maltrattamenti in famigliacon riferimento al presupposto oggettivo dell’abitualità della condotta – lamenta che la Cortedi merito, recependo acriticamente la motivazione del giudice di primo grado, avrebbe resouna motivazione apparente e contraddittoria circa l’esistenza della prova dell’elementodell’abitualità della condotta posta in essere dall’imputato ai danni della madre, assumendoche si sarebbe trattato, nella specie, di un rapporto familiare “burrascoso” e conflittuale e nondi un comportamento connotato dalla sistematicità di atti lesiva dell’integrità fisica e/opsichica, anche perché madre e figlio avevano vissuto insieme per “poco tempo”.2.2.

2.3. Con il secondo e terzo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione, manifestotravisamento del fatto e mancanza dell’elemento soggettivo in relazione al reato di tentataestorsione contestato al capo B) dell’imputazione.2.4.

Con il quarto motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità dicui all’art. 649, comma 3, cod. pen.; sul punto, la difesa riproduce una sentenza di legittimità,quale “caso identico” a quello oggetto del presente procedimento, con la quale è statorigettato il ricorso del Pubblico ministero avverso una sentenza del Tribunale di Torino cheha ritenuto la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 649, comma 3, cod. pen.per fatto commesso da un imputato contro la madre ed il fratello.2.5.

Con gli ultimi tre motivi, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione dell’attenuante del fatto dilieve entità per l’ipotesi estorsiva di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 120/2023,all’omessa concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. eall’omessa sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva della detenzionedomiciliare; in ordine alla attenuante “costituzionale” la difesa osserva che, nel caso dispecie, si è trattato della richiesta di una somma di denaro di cento euro “che non serviva alricorrente ma l’avrebbe dovuta dare al fratello Orlando”; in ordine alla causa di non punibilitàex art. 131 bis cod. pen. la difesa lamenta che il collegio di merito ha escluso la causa di nonpunibilità per il contesto in cui le lesioni personali si sono perfezionate e che, in merito aldato ostativo rispetto ai comportamenti abituali, nel caso di specie mancherebbero l'abitualitàe la reiterazione; in ordine infine, al rigetto della invocata pena sostitutiva della detenzionedomiciliare si lamenta la motivazione inesistente ovvero apparente, laddove la Corte dimerito ha ritenuto di non accogliere il motivo in quanto mancherebbe un domicilio idoneo, inassenza anche di dichiarazioni di disponibilità, ignorando che il ricorrente non vive più con lamadre dal 2018, come dichiarato dalla stessa, e considerato che non ricorrono preclusionisoggettive, in quanto a mente dell’art. 59 della l. 689/81, come novellato dalla c.d. riformaCartabia, non costituiscono cause ostative le precedenti condanne, “ma solo il fallimentonella esecuzione di una precedente pena sostitutiva”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivi manifestamenteinfondati, generici e non consentiti.

Il ricorrente, infatti, reitera in sede di legittimità questionigià sottoposte all’esame della Corte di appello - e da quest’ultima disattese conargomentazioni congrue ed esenti da vizi logici - limitandosi, anche dal punto di vista graficoe contenutistico, a riprodurre le stesse doglianze che avevano già formato oggetto dell’atto diappello, sicché il ricorso appare avulso da confronto critico con la sentenza di secondogrado.2.

Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile ilricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, cheripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame oche risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385-01;Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,[OSCURATO:PERSONA]. 236945-01).

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata eritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione trale ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni delgiudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591comma 1, lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022,Bocchino, non mass.).

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, comenel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre i motivi di appello, per ciò solo si destinaall'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto eammesso, posto che in tal guisa il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario dispecifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

Va anche ricordato che la sentenzadi appello, in caso di doppia conforme, si salda con quella precedente per formare un unicocomplessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame, come nel caso dispecie, non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanzegià esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di merito (Sez.

U, n. 6682 del04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01;Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01).2.1.

Quanto al denunciato vizio di motivazione, il controllo della Corte di cassazione sulprocesso motivazionale del giudice di merito deve rispettare, come è noto, i limiti di cuiall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

La Corte deve quindi limitarsi a verificare l'esistenza di unamotivazione effettiva (e non apparente), la sua non contraddittorietà e la sua non manifestaillogicità, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbiaproposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n.45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01).3.

Ciò posto, il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta, sotto il duplice profilodella violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta sussistenza degli elementicostitutivi del delitto di cui all’art. 572 cod. pen., è del tutto generico, limitandosi a riprodurreprincipi sanciti da questa Corte sulla configurabilità dell’elemento dell’abitualità nel reato dimaltrattamenti in famiglia, che nella specie viene contestato, senza confrontarsi con laspecifica motivazione della Corte di appello sul punto.

In materia, questa Corte ha chiaritoche il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato dal compimento da parte dell’imputato dipiù atti di natura vessatoria, anche di per sé non costituenti reato (Sez. 6, n. 13422 del10/03/2016, O., Rv. 267270 - 01), realizzati in momenti successivi, che determinano nellapersona offesa sofferenze fisiche o morali, senza che sia necessario che essi vengano postiin essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche sein un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che,durante lo stesso, siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e diaccordo con il soggetto passivo (Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, dep. 2018, D.L., Rv.272452)3.3.

La Corte di appello, nel motivare l’infondatezza delle medesime doglianze difensivereiterate in questa sede, ha ben chiarito che, nella fattispecie, doveva ritenersi integratol’elemento oggettivo del reato contestato, sussistendo l'abitualità del comportamento e nonpotendo sostenersi la sporadicità degli eventi e la brevità della durata della condotta, in basealle plurime e convergenti risultanze probatorie, costituite dalle dichiarazioni della personaoffesa, ritenute precise e coerenti e prive di intenti calunniatori nei confronti del figlio, neldescrivere “un quadro di convivenza familiare drammatico, di sottoposizione per anni aviolenza e minacce, angherie, sopraffazioni e soprusi da parte del figlio finalizzatoall'ottenimento di somme di denaro”; dichiarazioni riscontrate da quelle dei vicini di casa(sulle richieste di denaro alla madre in forma aggressiva) e dalla relazione di servizio delCommissariato di pubblica sicurezza di Sarno in sede di intervenuto presso l’abitazionefamiliare (in cui si dava atto della distruzione di suppellettili da parte dell’imputato perritorsione nei confronti della madre quando non otteneva da costei il denaro richiesto ovveroquando la donna manifestava la volontà di chiamare le forze dell’ordine), oltre che dal refertodel pronto soccorso del nosocomio di Sarno del 20/04/2019 (con diagnosi di traumacontusivo al fianco sinistro del tutto compatibile con il riferito evento lesivo di percosse aidanni della madre).

La Corte di appello, alla luce dei riportati elementi istruttori (v. p. 4 dellasentenza impugnata) ha bene evidenziato il clima di continue aggressioni verbali e fisiche,oltre che la costante e profonda prostrazione, in cui viveva, da anni, la madre dell'imputato e,quindi, la sussistenza del reato previsto dall'art. 572 cod. pen., caratterizzato dalla presenzadi una unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificantee insostenibile, un sistematico, cosciente e volontario compimento di atti di violenza fisica emorale (Sez. 6, n. 39798 del 03/07/2023, B., Rv. 285273- 01; Sez. 6, n. 19832 del06/04/2022, S., Rv. 283162-01; Sez. 6, n. 4935 del 23/01/2019, M., Rv. 274617-01; Sez. 6,n. 6126 del 09/10/2018, dep. 2019, C., Rv. 275033-01).3.

Parimenti reiterativa e aspecifica è la doglianza circa la carenza dell'elementosoggettivo del delitto di estorsione, che si limita ad affermare apoditticamente l’insussistenzadel dolo, in ordine al quale entrambe le sentenze di merito (v. p. 12-13 sentenza di primogrado e p. 4 sentenza di secondo grado) hanno argomentato in modo esaustivo ed esenteda vizi logico giuridici, spiegando come il motivo a delinquere, che ha sostenuto le azionicorrettamente sussunte nei delitti contestati, è riconducibile proprio all’indebita richiesta didenaro con coscienza e volontà di garantirsi un profitto con relativo danno per la personaoffesa.3.1.

Quanto all'invocata condizione di non punibilità, va evidenziato che – secondo ilsuo tenore letterale - la disposizione di cui all'art. 649, comma 3, cod. pen. non si applica aidelitti previsti e puniti dagli artt. 628, 629 e 630 cod. pen. e ad ogni altro delitto contro ilpatrimonio che sia commesso con violenza alle persone, come spiegato la Corte d'appello(v. p. 4 sentenza impugnata) con argomentazione con la quale il ricorrente non si èconfrontato e che sfugge ad ogni rilievo censorio (tra molte, Sez. 2, n. 28686 del 09/07/2010,Carollo, Rv. 248031 - 01).3.2.

La doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cuiall'art. 131-bis cod. pen. in relazione al delitto di lesioni è manifestamente infondata, avendola Corte di merito evidenziato (v.p.4) il contesto di sistematica violenza e minaccia in cui sicollocano le condotte ascritte con esclusione della particolare tenuità dell’offesa.3.3.

Il medesimo predetto contesto gravemente vessatorio è stato posto a basedell’esclusione – anch’essa censurata dal ricorrente in modo del tutto generico e per di piùcon motivo di merito, estraneo al giudizio di legittimità – dell’attenuante introdotta dallasentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, correttamente evidenziando la radicaleincompatibilità logica tra l'invocata attenuante e la condotta estorsiva posta in essere conmodalità violente (richiamando in particolare la denuncia della persona offesa del20/04/2019; v. p. 5 sentenza impugnata), facendo buon governo dei principi sanciti inmateria da questa Corte, secondo i quali l’attenuante in parola postula una valutazione delfatto nel suo complesso, sicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardoall'evento in sé considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità ealle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericoloconseguente al reato (cfr. Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua, Rv. 286092 – 01); nelmedesimo crinale interpretativo è stato osservato che l’attenuante non è configurabile nelcaso in cui le richieste estorsive non siano caratterizzate da occasionalità, perché lasistematicità delle stesse, pur se singolarmente di modesta entità economica, è confliggentecon il ridotto disvalore del fatto, da valutare nel suo complesso (Sez. 2, n. 9912 del26/01/2024, Salerno, Rv. 286076 - 01, che, in applicazione del principio, ha giudicatoimmune da censure la decisione che aveva escluso l’attenuante ritenendo irrilevante laridotta entità della somma di denaro richiesta in ogni singolo episodio, pari a 150 euro).4.

Appare generico anche il motivo relativo alla richiesta sostituitone della penadetentiva con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, dal momento che la Corte diappello, con motivazione logica e giuridicamente corretta, ha negato il beneficio valutando,ai sensi dell'art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689, l'allarmante personalità dell'imputatoalla stregua delle condotte commesse nei confronti della madre, oltre alla mancataindicazione di un domicilio utile, diverso, evidentemente, da quello della madre o comunquedi persone a lui legate da relazioni affettive (v. p. 5 sentenza).

Sul punto, si richiama ilprincipio sancito d questa Corte secondo il quale “in tema di pene sostitutive di penedetentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione ex officio nel caso in cui,nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo,non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuentitassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizionederogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello (sez. 2, sent. n.14168del 25/03/2025, Rv. 287820 – 01: in motivazione, la Corte ha altresì affermato che è oneredell'appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi conspecifiche deduzioni e che il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilitàoriginaria della richiesta).5.

Alla luce di quanto sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali e della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delleammende, a titolo di sanzione pecuniaria.

Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,va disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodi dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 04/11/2025 la Corte di appello di Salerno ha confermato lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di condannadell’imputato per i reati di maltrattamento in famiglia, tentata estorsione aggravata e lesioniaggravate ai danni della madre, commesso in Sarno dall’anno 2017, con condottaperdurante.2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensoredell'imputato, affidandolo a tre motivi.2.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 572 cod. pen. (capoA dell’imputazione); in particolare, la difesa – citando giurisprudenza di legittimità in materiadi valutazione delle dichiarazioni della persona offesa del reato e di maltrattamenti in famigliacon riferimento al presupposto oggettivo dell’abitualità della condotta – lamenta che la Cortedi merito, recependo acriticamente la motivazione del giudice di primo grado, avrebbe resouna motivazione apparente e contraddittoria circa l’esistenza della prova dell’elementodell’abitualità della condotta posta in essere dall’imputato ai danni della madre, assumendoche si sarebbe trattato, nella specie, di un rapporto familiare “burrascoso” e conflittuale e nondi un comportamento connotato dalla sistematicità di atti lesiva dell’integrità fisica e/opsichica, anche perché madre e figlio avevano vissuto insieme per “poco tempo”.2.2. 2.3. Con il secondo e terzo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione, manifestotravisamento del fatto e mancanza dell’elemento soggettivo in relazione al reato di tentataestorsione contestato al capo B) dell’imputazione.2.4. Con il quarto motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità dicui all’art. 649, comma 3, cod. pen.; sul punto, la difesa riproduce una sentenza di legittimità,quale “caso identico” a quello oggetto del presente procedimento, con la quale è statorigettato il ricorso del Pubblico ministero avverso una sentenza del Tribunale di Torino cheha ritenuto la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 649, comma 3, cod. pen.per fatto commesso da un imputato contro la madre ed il fratello.2.5. Con gli ultimi tre motivi, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione dell’attenuante del fatto dilieve entità per l’ipotesi estorsiva di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 120/2023,all’omessa concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. eall’omessa sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva della detenzionedomiciliare; in ordine alla attenuante “costituzionale” la difesa osserva che, nel caso dispecie, si è trattato della richiesta di una somma di denaro di cento euro “che non serviva alricorrente ma l’avrebbe dovuta dare al fratello Orlando”; in ordine alla causa di non punibilitàex art. 131 bis cod. pen. la difesa lamenta che il collegio di merito ha escluso la causa di nonpunibilità per il contesto in cui le lesioni personali si sono perfezionate e che, in merito aldato ostativo rispetto ai comportamenti abituali, nel caso di specie mancherebbero l'abitualitàe la reiterazione; in ordine infine, al rigetto della invocata pena sostitutiva della detenzionedomiciliare si lamenta la motivazione inesistente ovvero apparente, laddove la Corte dimerito ha ritenuto di non accogliere il motivo in quanto mancherebbe un domicilio idoneo, inassenza anche di dichiarazioni di disponibilità, ignorando che il ricorrente non vive più con lamadre dal 2018, come dichiarato dalla stessa, e considerato che non ricorrono preclusionisoggettive, in quanto a mente dell’art. 59 della l. 689/81, come novellato dalla c.d. riformaCartabia, non costituiscono cause ostative le precedenti condanne, “ma solo il fallimentonella esecuzione di una precedente pena sostitutiva”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivi manifestamenteinfondati, generici e non consentiti. Il ricorrente, infatti, reitera in sede di legittimità questionigià sottoposte all’esame della Corte di appello - e da quest’ultima disattese conargomentazioni congrue ed esenti da vizi logici - limitandosi, anche dal punto di vista graficoe contenutistico, a riprodurre le stesse doglianze che avevano già formato oggetto dell’atto diappello, sicché il ricorso appare avulso da confronto critico con la sentenza di secondogrado.2. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile ilricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, cheripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame oche risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385-01;Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,[OSCURATO:PERSONA]. 236945-01). La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata eritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione trale ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni delgiudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591comma 1, lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022,Bocchino, non mass.). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, comenel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre i motivi di appello, per ciò solo si destinaall'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto eammesso, posto che in tal guisa il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario dispecifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Va anche ricordato che la sentenzadi appello, in caso di doppia conforme, si salda con quella precedente per formare un unicocomplessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame, come nel caso dispecie, non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanzegià esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di merito (Sez. U, n. 6682 del04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01;Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01).2.1. Quanto al denunciato vizio di motivazione, il controllo della Corte di cassazione sulprocesso motivazionale del giudice di merito deve rispettare, come è noto, i limiti di cuiall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. La Corte deve quindi limitarsi a verificare l'esistenza di unamotivazione effettiva (e non apparente), la sua non contraddittorietà e la sua non manifestaillogicità, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbiaproposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n.45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01).3. Ciò posto, il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta, sotto il duplice profilodella violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta sussistenza degli elementicostitutivi del delitto di cui all’art. 572 cod. pen., è del tutto generico, limitandosi a riprodurreprincipi sanciti da questa Corte sulla configurabilità dell’elemento dell’abitualità nel reato dimaltrattamenti in famiglia, che nella specie viene contestato, senza confrontarsi con laspecifica motivazione della Corte di appello sul punto. In materia, questa Corte ha chiaritoche il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato dal compimento da parte dell’imputato dipiù atti di natura vessatoria, anche di per sé non costituenti reato (Sez. 6, n. 13422 del10/03/2016, O., Rv. 267270 - 01), realizzati in momenti successivi, che determinano nellapersona offesa sofferenze fisiche o morali, senza che sia necessario che essi vengano postiin essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche sein un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che,durante lo stesso, siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e diaccordo con il soggetto passivo (Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, dep. 2018, D.L., Rv.272452)3.3. La Corte di appello, nel motivare l’infondatezza delle medesime doglianze difensivereiterate in questa sede, ha ben chiarito che, nella fattispecie, doveva ritenersi integratol’elemento oggettivo del reato contestato, sussistendo l'abitualità del comportamento e nonpotendo sostenersi la sporadicità degli eventi e la brevità della durata della condotta, in basealle plurime e convergenti risultanze probatorie, costituite dalle dichiarazioni della personaoffesa, ritenute precise e coerenti e prive di intenti calunniatori nei confronti del figlio, neldescrivere “un quadro di convivenza familiare drammatico, di sottoposizione per anni aviolenza e minacce, angherie, sopraffazioni e soprusi da parte del figlio finalizzatoall'ottenimento di somme di denaro”; dichiarazioni riscontrate da quelle dei vicini di casa(sulle richieste di denaro alla madre in forma aggressiva) e dalla relazione di servizio delCommissariato di pubblica sicurezza di Sarno in sede di intervenuto presso l’abitazionefamiliare (in cui si dava atto della distruzione di suppellettili da parte dell’imputato perritorsione nei confronti della madre quando non otteneva da costei il denaro richiesto ovveroquando la donna manifestava la volontà di chiamare le forze dell’ordine), oltre che dal refertodel pronto soccorso del nosocomio di Sarno del 20/04/2019 (con diagnosi di traumacontusivo al fianco sinistro del tutto compatibile con il riferito evento lesivo di percosse aidanni della madre). La Corte di appello, alla luce dei riportati elementi istruttori (v. p. 4 dellasentenza impugnata) ha bene evidenziato il clima di continue aggressioni verbali e fisiche,oltre che la costante e profonda prostrazione, in cui viveva, da anni, la madre dell'imputato e,quindi, la sussistenza del reato previsto dall'art. 572 cod. pen., caratterizzato dalla presenzadi una unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificantee insostenibile, un sistematico, cosciente e volontario compimento di atti di violenza fisica emorale (Sez. 6, n. 39798 del 03/07/2023, B., Rv. 285273- 01; Sez. 6, n. 19832 del06/04/2022, S., Rv. 283162-01; Sez. 6, n. 4935 del 23/01/2019, M., Rv. 274617-01; Sez. 6,n. 6126 del 09/10/2018, dep. 2019, C., Rv. 275033-01).3. Parimenti reiterativa e aspecifica è la doglianza circa la carenza dell'elementosoggettivo del delitto di estorsione, che si limita ad affermare apoditticamente l’insussistenzadel dolo, in ordine al quale entrambe le sentenze di merito (v. p. 12-13 sentenza di primogrado e p. 4 sentenza di secondo grado) hanno argomentato in modo esaustivo ed esenteda vizi logico giuridici, spiegando come il motivo a delinquere, che ha sostenuto le azionicorrettamente sussunte nei delitti contestati, è riconducibile proprio all’indebita richiesta didenaro con coscienza e volontà di garantirsi un profitto con relativo danno per la personaoffesa.3.1. Quanto all'invocata condizione di non punibilità, va evidenziato che – secondo ilsuo tenore letterale - la disposizione di cui all'art. 649, comma 3, cod. pen. non si applica aidelitti previsti e puniti dagli artt. 628, 629 e 630 cod. pen. e ad ogni altro delitto contro ilpatrimonio che sia commesso con violenza alle persone, come spiegato la Corte d'appello(v. p. 4 sentenza impugnata) con argomentazione con la quale il ricorrente non si èconfrontato e che sfugge ad ogni rilievo censorio (tra molte, Sez. 2, n. 28686 del 09/07/2010,Carollo, Rv. 248031 - 01).3.2. La doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cuiall'art. 131-bis cod. pen. in relazione al delitto di lesioni è manifestamente infondata, avendola Corte di merito evidenziato (v.p.4) il contesto di sistematica violenza e minaccia in cui sicollocano le condotte ascritte con esclusione della particolare tenuità dell’offesa.3.3. Il medesimo predetto contesto gravemente vessatorio è stato posto a basedell’esclusione – anch’essa censurata dal ricorrente in modo del tutto generico e per di piùcon motivo di merito, estraneo al giudizio di legittimità – dell’attenuante introdotta dallasentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, correttamente evidenziando la radicaleincompatibilità logica tra l'invocata attenuante e la condotta estorsiva posta in essere conmodalità violente (richiamando in particolare la denuncia della persona offesa del20/04/2019; v. p. 5 sentenza impugnata), facendo buon governo dei principi sanciti inmateria da questa Corte, secondo i quali l’attenuante in parola postula una valutazione delfatto nel suo complesso, sicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardoall'evento in sé considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità ealle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericoloconseguente al reato (cfr. Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua, Rv. 286092 – 01); nelmedesimo crinale interpretativo è stato osservato che l’attenuante non è configurabile nelcaso in cui le richieste estorsive non siano caratterizzate da occasionalità, perché lasistematicità delle stesse, pur se singolarmente di modesta entità economica, è confliggentecon il ridotto disvalore del fatto, da valutare nel suo complesso (Sez. 2, n. 9912 del26/01/2024, Salerno, Rv. 286076 - 01, che, in applicazione del principio, ha giudicatoimmune da censure la decisione che aveva escluso l’attenuante ritenendo irrilevante laridotta entità della somma di denaro richiesta in ogni singolo episodio, pari a 150 euro).4. Appare generico anche il motivo relativo alla richiesta sostituitone della penadetentiva con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, dal momento che la Corte diappello, con motivazione logica e giuridicamente corretta, ha negato il beneficio valutando,ai sensi dell'art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689, l'allarmante personalità dell'imputatoalla stregua delle condotte commesse nei confronti della madre, oltre alla mancataindicazione di un domicilio utile, diverso, evidentemente, da quello della madre o comunquedi persone a lui legate da relazioni affettive (v. p. 5 sentenza). Sul punto, si richiama ilprincipio sancito d questa Corte secondo il quale “in tema di pene sostitutive di penedetentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione ex officio nel caso in cui,nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo,non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuentitassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizionederogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello (sez. 2, sent. n.14168del 25/03/2025, Rv. 287820 – 01: in motivazione, la Corte ha altresì affermato che è oneredell'appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi conspecifiche deduzioni e che il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilitàoriginaria della richiesta).5. Alla luce di quanto sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali e della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delleammende, a titolo di sanzione pecuniaria. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,va disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 17937/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris