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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00583/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di sospensione condizionale della come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha accolto la richiesta del P.M. di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] ricorrendo l'ipotesi di revoca obbligatoria ai sensi dell'art.168, comma 1, n.1, cod. pen.; Ritenuto, infatti, che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la commissione di un ulteriore delitto, quale che sia la sua natura, è sempre causa di revoca della sospensione condizionale della pena, a norma dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., perché l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti (tra le altre, Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273383; Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013, Grassetti, Rv. 254688; Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240679).

A fondamento di tale conclusione, valorizzando il dato letterale dell'enunciato normativo, si è osservato che nell'espressione "delitto ovvero contravvenzione della stessa indole", contenuta nell'art. 168, primo comma cod. pen., la cui commissione da parte del condannato a pena in precedenza condizionalmente sospesa determina la revoca del beneficio, la congiunzione circoscrive il significato delle parole consecutive, nel senso che la revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia "della stessa indole" di quella in relazione alla quale era stata applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre tale limitazione non opera nel caso di delitto, che costituisce causa di revoca sempre, quale che ne sia la natura (cfr.,, in motivazione, Sez. 1, n. 1058 del 15/02/2000, Bellino, Rv. 215615); Considerato, poi, che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente con riferimento all'art.172 cod. pen. è manifestamente infondata atteso che l'anticipazione del tempo dell'esecuzione della pena al momento certo dell'avveramento della condizione risolutiva (e non a quello, variabile, della successiva declaratoria di revoca), oltre che conseguenza ineludibile del correlato disposto normativo, è coerente con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111 Cost. e con i principi convenzionali di ragionevole durata, sollecita definizione e minor sacrificio esigibile, evincibili dalle norme degli artt. 5 e 6 CEDU ( Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, dep. 2016, Rv. 266343); Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di sospensione condizionale della come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha accolto la richiesta del P.M. di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] ricorrendo l'ipotesi di revoca obbligatoria ai sensi dell'art.168, comma 1, n.1, cod. pen.; Ritenuto, infatti, che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la commissione di un ulteriore delitto, quale che sia la sua natura, è sempre causa di revoca della sospensione condizionale della pena, a norma dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., perché l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti (tra le altre, Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273383; Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013, Grassetti, Rv. 254688; Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240679). A fondamento di tale conclusione, valorizzando il dato letterale dell'enunciato normativo, si è osservato che nell'espressione "delitto ovvero contravvenzione della stessa indole", contenuta nell'art. 168, primo comma cod. pen., la cui commissione da parte del condannato a pena in precedenza condizionalmente sospesa determina la revoca del beneficio, la congiunzione circoscrive il significato delle parole consecutive, nel senso che la revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia "della stessa indole" di quella in relazione alla quale era stata applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre tale limitazione non opera nel caso di delitto, che costituisce causa di revoca sempre, quale che ne sia la natura (cfr.,, in motivazione, Sez. 1, n. 1058 del 15/02/2000, Bellino, Rv. 215615); Considerato, poi, che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente con riferimento all'art.172 cod. pen. è manifestamente infondata atteso che l'anticipazione del tempo dell'esecuzione della pena al momento certo dell'avveramento della condizione risolutiva (e non a quello, variabile, della successiva declaratoria di revoca), oltre che conseguenza ineludibile del correlato disposto normativo, è coerente con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111 Cost. e con i principi convenzionali di ragionevole durata, sollecita definizione e minor sacrificio esigibile, evincibili dalle norme degli artt. 5 e 6 CEDU ( Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, dep. 2016, Rv. 266343); Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il