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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 36542/2021

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 5714/2015 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – ricorrente – F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 5714/2015 Numero sezionale 505/2021 Numero di raccolta generale 36542/2021 Data pubblicazione 24/11/2021 contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del curatore fallimentare – intimato – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 857/34/14, pronunciata il 15 gennaio 2014, depositata il 3 luglio 2014 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte rese in data 7.9.2021 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (di seguito, per brevità Cedat) fu destinataria di quattro avvisi di accertamento recanti, per gli anni 2006 e 2007, il recupero di maggiori IRAP ed IVA, l’accertamento di ritenute non eseguite su compensi corrisposti per lavoro dipendente non dichiarato e la rettifica in aumento del reddito d’impresa, da ripartire tra le due società socie della predetta ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e Sa – [OSCURATO:SOCIETA].), oltre a due atti di contestazione delle sanzioni per omesso versamento di ritenute alla fonte.

Agli atti impositivi seguì la notifica di tre cartelle di pagamento per effetto dell’iscrizione a ruolo straordinario in misura intera degli importi richiesti dal fisco, essendo, nel tempo intercorso tra la verifica fiscale e la notifica degli avvisi di accertamento, stato dichiarato il fallimento della Cedat. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale (CTP) di Vercelli, riuniti i ricorsi della contribuente avverso gli atti impositivi e le cartelle successivamente emesse, accolse i ricorsi limitatamente F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 5714/2015 Numero sezionale 505/2021 Numero di raccolta generale 36542/2021 Data pubblicazione 24/11/2021 all’annullamento delle cartelle, ritenendo nella fattispecie violato l’art. 12 del d.lgs. n. 218/1997, avendo l’amministratore della società richiesto l’accertamento con adesione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale (CTR) del Piemonte, con sentenza n. 857/34/14, depositata il 3 luglio 2014, non notificata, rigettò l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado, nella parte ad essa sfavorevole.

Avverso la succitata sentenza l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione in forza di un unico motivo.

La curatela del [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

Fissata la trattazione del ricorso per l’udienza pubblica del 15 ottobre 2021, essa si è quindi svolta in camera di consiglio, ex art. 23, comma 8 – bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, quale inserito dall’art. 6 della legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, e 7, del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla l. 16 settembre 2021, n. 126, senza l’intervento del Procuratore Generale e del difensore della ricorrente, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 15 bis e 88 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 48 del d.lgs. n. 270/1999, lamentando l’erroneità della sentenza impugnata, laddove essa: a) ha affermato che, ai fini della legittimità delle cartelle, avrebbe dovuto essere espressamente motivata “con i fatti” la sussistenza di fondato pericolo per la riscossione, tenuto conto che ci si trovava “di fronte a un curatore fallimentare”, “oggetto d’investimento giuridico”, ciò che “avrebbe dovuto legittimare una posizione garantista e non suscitare valutazioni di comportamento fiscalmente delittuoso”; b) ha inoltre F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 5714/2015 Numero sezionale 505/2021 Numero di raccolta generale 36542/2021 Data pubblicazione 24/11/2021 ritenuto che i presupposti dell’azione intrapresa dal fisco con la notifica delle cartelle fossero esclusi dalla presentazione, da parte del curatore, in pendenza dei termini per l’impugnazione degli atti impositivi, d’istanza di accertamento con adesione, per cui, in pendenza del termine di sospensione di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 218/1997, l’Ufficio non avrebbe potuto procedere all’iscrizione a ruolo straordinario degli interi importi dovuti ed alla conseguente notifica delle cartelle.

Dette statuizioni, infatti, secondo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] finanziaria, si pongono in palese contrasto con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, malamente avendo la CTR inteso il disposto dell’art. 12 del d.lgs. n. 218/1997 come preclusivo, in pendenza del periodo di sospensione, dell’iscrizione a ruolo straordinario degli importi dovuti.

1.1. Il motivo e conseguentemente il ricorso sullo stesso unicamente basato è fondato.

Le statuizioni sopra riportate rese dalla CTR nell’impugnata pronuncia si pongono, infatti, in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo cui «[i]n tema di riscossione dei tributi, la dichiarazione di fallimento del contribuente integra il requisito del periculum in mora richiesto per l’iscrizione delle imposte nel ruolo straordinario», (cfr. Cass. sez. 5, 1 giugno 2007, n. 12887; Cass. sez. 5, 9 gennaio 2009, n. 242; Cass. sez. 6-5, ord. 11 ottobre 2018, n. 25338), essendosi altresì affermato, sulla base di quanto chiarito da Cass.

SU 15 marzo 2012, n. 4126 che, comunque, la domanda di ammissione al passivo di un fallimento avente ad oggetto un credito di natura tributaria presentata dall’Amministrazione finanziaria, non richiede necessariamente, ai fini del buon esito della stessa, la previa iscrizione a ruolo del titolo azionato, potendo essere anche basata su un titolo di diverso tenore, F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 5714/2015 Numero sezionale 505/2021 Numero di raccolta generale 36542/2021 Data pubblicazione 24/11/2021 ciò facendo sì che, in caso di fallimento del debitore, l’Amministrazione finanziaria abbia la facoltà, e non l’obbligo, di iscrivere le imposte dovute nel ruolo straordinario (Cfr. Cass. sez. 5, ord. 3 marzo 2021, n. 5779).

1.2. La sentenza impugnata è incorsa altresì nel denunciato error in iudicando laddove ha ritenuto preclusa l’iscrizione a ruolo straordinario degli importi dovuti in virtù degli atti impositivi, in pendenza del termine d’impugnazione sospeso per effetto della presentazione d’istanza di accertamento con adesione.

In realtà – altrimenti vanificandosi la stessa ratio (l’esistenza di fondato pericolo per la riscossione), sulla quale poggia l’iscrizione nei ruoli straordinari, ex art. 11, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – l’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 218/1997, nella parte in cui, per quanto qui rileva, prevede che la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, comporta la sospensione dei termini di riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di giorni novanta, non può che riferirsi a ruolo provvisorio ordinario (art. 15 del citato d.P.R. n. 602/1973) sulla base di accertamenti non definitivi.

2. La sentenza impugnata, che si è posta in contrasto con i summenzionati principi di diritto, va, per l’effetto, cassata, in accoglimento del ricorso proposto dalla difesa erariale, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, che, nell’uniformarsi agli stessi, provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 5714/2015 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – ricorrente – F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 5714/2015 Numero sezionale 505/2021 Numero di raccolta generale 36542/2021 Data pubblicazione 24/11/2021 contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del curatore fallimentare – intimato – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 857/34/14, pronunciata il 15 gennaio 2014, depositata il 3 luglio 2014 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte rese in data 7.9.2021 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (di seguito, per brevità Cedat) fu destinataria di quattro avvisi di accertamento recanti, per gli anni 2006 e 2007, il recupero di maggiori IRAP ed IVA, l’accertamento di ritenute non eseguite su compensi corrisposti per lavoro dipendente non dichiarato e la rettifica in aumento del reddito d’impresa, da ripartire tra le due società socie della predetta ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e Sa – [OSCURATO:SOCIETA].), oltre a due atti di contestazione delle sanzioni per omesso versamento di ritenute alla fonte. Agli atti impositivi seguì la notifica di tre cartelle di pagamento per effetto dell’iscrizione a ruolo straordinario in misura intera degli importi richiesti dal fisco, essendo, nel tempo intercorso tra la verifica fiscale e la notifica degli avvisi di accertamento, stato dichiarato il fallimento della Cedat. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale (CTP) di Vercelli, riuniti i ricorsi della contribuente avverso gli atti impositivi e le cartelle successivamente emesse, accolse i ricorsi limitatamente F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 5714/2015 Numero sezionale 505/2021 Numero di raccolta generale 36542/2021 Data pubblicazione 24/11/2021 all’annullamento delle cartelle, ritenendo nella fattispecie violato l’art. 12 del d.lgs. n. 218/1997, avendo l’amministratore della società richiesto l’accertamento con adesione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale (CTR) del Piemonte, con sentenza n. 857/34/14, depositata il 3 luglio 2014, non notificata, rigettò l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado, nella parte ad essa sfavorevole. Avverso la succitata sentenza l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione in forza di un unico motivo. La curatela del [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Fissata la trattazione del ricorso per l’udienza pubblica del 15 ottobre 2021, essa si è quindi svolta in camera di consiglio, ex art. 23, comma 8 – bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, quale inserito dall’art. 6 della legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, e 7, del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla l. 16 settembre 2021, n. 126, senza l’intervento del Procuratore Generale e del difensore della ricorrente, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 15 bis e 88 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 48 del d.lgs. n. 270/1999, lamentando l’erroneità della sentenza impugnata, laddove essa: a) ha affermato che, ai fini della legittimità delle cartelle, avrebbe dovuto essere espressamente motivata “con i fatti” la sussistenza di fondato pericolo per la riscossione, tenuto conto che ci si trovava “di fronte a un curatore fallimentare”, “oggetto d’investimento giuridico”, ciò che “avrebbe dovuto legittimare una posizione garantista e non suscitare valutazioni di comportamento fiscalmente delittuoso”; b) ha inoltre F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 5714/2015 Numero sezionale 505/2021 Numero di raccolta generale 36542/2021 Data pubblicazione 24/11/2021 ritenuto che i presupposti dell’azione intrapresa dal fisco con la notifica delle cartelle fossero esclusi dalla presentazione, da parte del curatore, in pendenza dei termini per l’impugnazione degli atti impositivi, d’istanza di accertamento con adesione, per cui, in pendenza del termine di sospensione di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 218/1997, l’Ufficio non avrebbe potuto procedere all’iscrizione a ruolo straordinario degli interi importi dovuti ed alla conseguente notifica delle cartelle. Dette statuizioni, infatti, secondo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] finanziaria, si pongono in palese contrasto con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, malamente avendo la CTR inteso il disposto dell’art. 12 del d.lgs. n. 218/1997 come preclusivo, in pendenza del periodo di sospensione, dell’iscrizione a ruolo straordinario degli importi dovuti. 1.1. Il motivo e conseguentemente il ricorso sullo stesso unicamente basato è fondato. Le statuizioni sopra riportate rese dalla CTR nell’impugnata pronuncia si pongono, infatti, in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo cui «[i]n tema di riscossione dei tributi, la dichiarazione di fallimento del contribuente integra il requisito del periculum in mora richiesto per l’iscrizione delle imposte nel ruolo straordinario», (cfr. Cass. sez. 5, 1 giugno 2007, n. 12887; Cass. sez. 5, 9 gennaio 2009, n. 242; Cass. sez. 6-5, ord. 11 ottobre 2018, n. 25338), essendosi altresì affermato, sulla base di quanto chiarito da Cass. SU 15 marzo 2012, n. 4126 che, comunque, la domanda di ammissione al passivo di un fallimento avente ad oggetto un credito di natura tributaria presentata dall’Amministrazione finanziaria, non richiede necessariamente, ai fini del buon esito della stessa, la previa iscrizione a ruolo del titolo azionato, potendo essere anche basata su un titolo di diverso tenore, F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 5714/2015 Numero sezionale 505/2021 Numero di raccolta generale 36542/2021 Data pubblicazione 24/11/2021 ciò facendo sì che, in caso di fallimento del debitore, l’Amministrazione finanziaria abbia la facoltà, e non l’obbligo, di iscrivere le imposte dovute nel ruolo straordinario (Cfr. Cass. sez. 5, ord. 3 marzo 2021, n. 5779). 1.2. La sentenza impugnata è incorsa altresì nel denunciato error in iudicando laddove ha ritenuto preclusa l’iscrizione a ruolo straordinario degli importi dovuti in virtù degli atti impositivi, in pendenza del termine d’impugnazione sospeso per effetto della presentazione d’istanza di accertamento con adesione. In realtà – altrimenti vanificandosi la stessa ratio (l’esistenza di fondato pericolo per la riscossione), sulla quale poggia l’iscrizione nei ruoli straordinari, ex art. 11, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – l’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 218/1997, nella parte in cui, per quanto qui rileva, prevede che la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, comporta la sospensione dei termini di riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di giorni novanta, non può che riferirsi a ruolo provvisorio ordinario (art. 15 del citato d.P.R. n. 602/1973) sulla base di accertamenti non definitivi. 2. La sentenza impugnata, che si è posta in contrasto con i summenzionati principi di diritto, va, per l’effetto, cassata, in accoglimento del ricorso proposto dalla difesa erariale, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, che, nell’uniformarsi agli stessi, provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 5714/2015 Numero sezionale 505/2021 Numero di raccolta generale 36542/2021 Data pubblicazione 24/11/2021 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 F i r m a t o D a
Sentenza Cassazione n. 36542/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris