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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 11082/2026

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ante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Scuderi giusta procura speciale in atti con domicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Catania, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Seminara giusta procura speciale in atti e con domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 670/2021 depositatail 29/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.– [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” proponericorso, affidato ad otto motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafeindicata, con cui la Corte d’Appello di Catania, respintane la domanda neiconfronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Catania, ASP per brevità, lacondannava al pagamento delle spese di lite.Numero registro generale 28244/2021Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 11082/2026Data pubblicazione 24/04/20262.– In primo grado la ricorrente, premesso di erogare in convenzioneprestazioni sanitarie assistenziali remunerate, con una retta fissata “procapite” e “pro die” per ciascun paziente e per ogni giorno di degenzaall’interno della struttura, aveva richiesto il pagamento degli importi suicorrispettivi dovuti a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al giugno 2017, oltreinteressi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, somme di cui deduceval’intervenuta decurtazione in proprio danno.L’importo della retta già fissato nell’anno 2004 per Decretoassessoriale del 17 dicembre 2004 nella misura di euro 117,70 avrebbesubito, nel tempo, una duplice decurtazione.Tanto era avvenuto, in attuazione del “Piano di rientro” per ilperseguimento del riequilibrio economico del [OSCURATO:PERSONA],dapprima con Decreto assessoriale del 18 ottobre 2007 nella misura del5%, con conseguente rideterminazione della retta in euro 111,80, e,successivamente, con Decreto assessoriale del 24 maggio 2010, perl’ulteriore misura del 5% e conseguente rideterminazione del dovuto in euro111,80, per i primi 60 giorni di degenza, e in euro 106,20, per i giorni didegenza successivi al sessantesimo.La decurtazione tariffaria del 5% introdotta con l’Accordo attuativo del“Piano di rientro” non avrebbe trovato riconferma nelle misure dicontenimento approvate per il triennio 2010-2012 e, nella intervenuta“Conclusione” del Piano, la retta avrebbe dovuto ammontare ad euro €117,70 per i primi 60 giorni di degenza e ad euro € 111,80 per i giornisuccessivi al sessantesimo.2.1.– L’[OSCURATO:PERSONA] di Catania, nel costituirsi inprimo grado, rilevava che con Convenzione del 12 luglio 2016 (art. 8) lastruttura avrebbe accettato di essere remunerata con una retta giornalieradi euro 111,80, comprensiva di tutte le prestazioni sociosanitarie eriabilitative erogate, fatta eccezione per quelle farmaceutiche, e chepertanto la misura del dovuto, a partire dal 61° giorno e fino al 12° mese,Numero registro generale 28244/2021Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 11082/2026Data pubblicazione 24/04/2026sarebbe stata riconosciuta nella misura di euro 106,20 (pari ad euro 111,80– il 5%).Poiché la Convenzione del 2016 era comunque successiva allaconclusione del “Piano di rientro”, i suoi contenuti avrebbero mantenuto ladecurtazione tariffaria del 5% e la struttura attrice, per l’effetto, nonavrebbe avuto titolo per pretendere corrispettivi maggiori dopo avererichiesto e fatturato, mensilmente, gli importi stabiliti in Convenzione.Il Tribunale di Catania, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 29maggio 2018, respingeva la domanda attrice.2.2.– La Corte d’Appello di Catania con l’impugnata sentenza, inaccoglimento dell’eccezione dell’appellante, ha ritenuto la nullità delprovvedimento primo grado che, redatto dal Tribunale con utilizzo dellatecnica redazionale del cd. copia-incolla, risultava avere ad oggetto unacontroversia estranea alla domanda introdotta, e, nel merito, rinnovando ilgiudizio, ha rigettato l’impugnazione, ritenuta la sua infondatezza.2.2.1.– L’art. 8-sexies, comma 5, d.lgs. 502/1992 ricorda la Corte dimerito, prevede la fissazione delle tariffe massime da corrispondere allestrutture accreditate, con l’adozione da parte delle Regioni del propriosistema tariffario, in cui, nel tempo, si sono inseriti gli interventi legislativifinalizzati al contenimento della spesa sanitaria regionale, tra i qualifigurava insieme alle leggi finanziarie del 2007 (legge 27.12.2006, n. 296)e del 2010 (legge 23.12.2009, n. 191) – di recepimento del “Patto per laSalute” per il triennio 2007/2009 e per il triennio 2010/2012 – il “Piano dirientro” sottoscritto dalla Regione Siciliana.La necessaria compatibilità della spesa sanitaria con la limitatezzadelle disponibilità finanziarie sarebbe stata perseguita e attuata proprio coni cdd.

“Piani di rientro” la cui disciplina, progressivamente puntualizzata insede di legge finanziaria a partire dalla legge n. 311/2004 (legge finanziariaper il 2005), avrebbe previsto che le Regioni dal disavanzo particolarmenteelevato, previa ricognizione delle relative cause, avrebbero dovutoNumero registro generale 28244/2021Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 11082/2026Data pubblicazione 24/04/2026elaborare «un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazioneo di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superioreal triennio», che sarebbe poi stato oggetto di un accordo fra Regione eMinisteri della Salute e dell’Economia e Finanze.Nel dare ricostruzione al sistema, i giudici di secondo gradorichiamano quindi la normativa di settore laddove si stabilisce che le Regionipossono chiedere la prosecuzione del “Piano di rientro” – previa adozione di“Programmi operativi” nei termini di cui al “Patto per la salute”, da valereper gli anni 2010-2012, recepito nella relativa finanziaria (legge23.12.2009, n. 191) – il cui completamento, solo, realizza le condizioni perl’attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini dicompetenza e di cassa, già previste a legislazione vigente.La Corte d’Appello ha escluso che con il “Programma operativo”relativo al triennio 2010-2012, nella natura meramente programmaticadell’atto di previsione, la Regione avesse sancito il venir meno dellariduzione percentuale e tanto per un dichiarato raggiungimento degliobiettivi da cui era sorta l’esigenza della decurtazione.L’atto sarebbe stato infatti inidoneo ad abrogare il decretoassessoriale del 24.5.2010 che aveva la finalità di contenimento della spesasanitaria e che sarebbe stato ribadito dal decreto del 25.1.2013 e che lastruttura sanitaria avrebbe poi validato con la Convenzione sottoscritta conl’ASP il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui la retta era stata fissata in euro 111,80 al giornoper ricoverato e in euro 106,20 dopo il 61° giorni, secondo gli importiprevisti nei decreti assessoriali.3.– Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] diCatania.4.– Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 28244/2021Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 11082/2026Data pubblicazione 24/04/20261.– Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di unfatto decisivo (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.).La Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare che il “ProgrammaOperativo” qualificava, per la dizione ivi espressamente utilizzata, come“Concluso” l’obiettivo B.2 e tanto con espresso riferimento alle misureindicate nell’ “Accordo attuativo” del Piano di Rientro.Nell’indicata voce era infatti ricompreso, quale sottovoce, l’obiettivoB.2.2 consistente nella riduzione del 5% dei costi per l’assistenza territorialeresidenziale erogata dai privati, a seguito della riduzione delle tariffegiornaliere, con effetto dal 1° ottobre 2007.La censura sul “fatto omesso” non poteva che essere portata per laprima volta nel giudizio di cassazione e tanto perché nel giudizio di primogrado, con la tecnica del “copia e incolla”, il tribunale aveva reso unaordinanza del tutto estranea al caso in esame.2.– Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione e\o falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.,dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, dell’articolo 1, comma796, lettera b) della legge n. 296 del 2006, e dell’articolo 11 del decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito nella legge 30.07.2010, n. 122.La Corte territoriale, nel ritenere che la riduzione della retta del 5%sarebbe proseguita nel triennio 2010 – 2012, pure in mancanza di unadisposizione in tal senso contenuta nel “Programma operativo”, avrebbeviolato le previsioni indicate, che assegnano alla misura efficacia triennale.3.– Con il terzo motivo si denuncia la violazione e\o falsa applicazionedell’articolo 1, comma 796, lett. b della legge 296/2006 (360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ.).La Corte di merito nel ritenere che il “Programma operativo” per laprosecuzione del “Piano di Rientro” sarebbe stato “inidoneo ad abrogare” ildecreto assessoriale del 24.5.2010, avrebbe ignorato dei primi l’idoneità aincidere con effetti di variazione sui provvedimenti normativi edNumero registro generale 28244/2021Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 11082/2026Data pubblicazione 24/04/2026amministrativi già adottati dalla Regione in materia di programmazionesanitaria.4.– Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e\o falsaapplicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ.).La Corte d’Appello nel ritenere che il decreto assessoriale del25.1.2013 avrebbe “ribadito” il decreto del 24.5.2010, con la riduzione dellaretta del 5 per cento, avrebbe violato il criterio ermeneutico che impone diinterpretare i provvedimenti amministrativi attenendosi all'intentodell'Amministrazione, che era poi quello di ottemperare la sentenza del TARintervenuta, che aveva annullato il decreto del 24.5.2010 nella parterelativa alla compartecipazione dell’assistito alla quota di pertinenzacomunale.5.– Con il quinto la parte deduce la violazione e\o falsa applicazionedegli artt. 1339 e 1419 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc.civ.).I giudici di appello nell’attribuire rilevanza all’indicazione degli importiridotti delle rette contenute nella convenzione stipulata tra le parti il12.7.2016, avrebbero violato gli artt. 1339 e 1419 cod. civ., per i quali ladeterminazione delle tariffe dei servizi pubblici è sottratta alla disponibilitàdelle parti e tanto in un contesto normativo in cui si impone l’inderogabileapplicazione dei prezzi “imposti dalla legge” mediante sostituzione edeterointegrazione delle clausole.6.– Con il sesto motivo la ricorrente fa valere la violazione e\o falsaapplicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n.4 cod. proc. civ.).La Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare sulla domandacon cui la ricorrente le aveva chiesto di dichiarare, ai sensi degli articoli1339 e 1419 cod. civ., la sostituzione automatica degli importi ridotti di cuiNumero registro generale 28244/2021Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 11082/2026Data pubblicazione 24/04/2026in convenzione con quelli dovuti “ex lege”, per effetto della intervenuta“conclusione” della misura di contenimento della riduzione della retta.7.– Con il settimo motivo di ricorso la ricorrente si duole dellaviolazione e\o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248 del1865 (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.).La Corte d’Appello aveva respinto la richiesta di disapplicazione “deldecreto assessoriale del 2013” senza però considerare le disposizioni delPiano di Rientro e del [OSCURATO:PERSONA] fondative del diritto alpagamento, rispetto alle quali la disapplicazione avrebbe assunto caratteredi pregiudiziale in senso tecnico, suscettibile di cognizione in via incidentaleda parte del g.o.8.– Con l’ottavo motivo la ricorrente deduce violazione e\o falsaapplicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma,n. 4 cod. proc. civ.).La Corte d’Appello avrebbe omesso qualsiasi decisione sulla domandadi disapplicazione del decreto del 24.5.2010, violando anche per taleaspetto i principi della domanda e di corrispondenza tra chiesto epronunciato, con conseguente omessa pronuncia.9.

La controricorrente ha dedotto l’inammissibilità de infondatezzadell’avverso ricorso.10. – Il primo motivo di ricorso è inammissibile; plurime ne sono leragioni.10.1.– Quanto è mancato nelle valutazioni del giudice di appello nonè il fatto storico segnalato nella sua obiettiva consistenza, quanto, epiuttosto, la verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria.La dizione “concluso” che si accompagna alla voce B.2. del“Programma operativo” esprime non tanto un fatto autoevidente, e cometale suscettibile di omissione nei termini di cui all’art. 360, primo comma,n. 5 c.p.c., ma un giudizio.Numero registro generale 28244/2021Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 11082/2026Data pubblicazione 24/04/2026Il motivo, quindi, non attinge direttamente il dato nella sua obiettivaconsistenza, ma la valutazione che vi si accompagna, di cui mira a dare,senza carattere di decisività, una mera diversa lettura.10.2. – Neppure può dirsi che vi sia stato un omesso esame laddovesi consideri che la Corte di merito ha comunque valutato il “Programmaoperativo” con l’evidenziare che non avrebbe potuto abrogare il decretoassessoriale del 24.5.2010, poi confermato con il successivo del 25.1.13, etanto nella ritenuta finalità del primo di realizzare misure di contenimentodella spesa sanitaria, nel rispetto delle finalità dei secondi.11.– Nel resto, è fondato il secondo motivo di ricorso; le ragioni sonoquelle di seguito indicate.11.1.– A sostegno della fondatezza depongono i principi affermatidalla Corte costituzionale in punto di bilanciamento tra libertà di iniziativaeconomica e pareggio di bilancio all’interno del sistema sanitario nazionalein cui, ferma la qualifica del diritto alla salute come valore primario, i limitiall’iniziativa privata sono stati ritenuti legittimi, in quanto rispondentiall’utilità sociale e sempreché non arbitrari e proporzionati alle risorse.Nell’indicato contesto la durata del Piano di Rientro della RegioneSiciliana, compresa nel triennio 2007-2009, integra, in punto dideterminazione e contenimento delle tariffe da applicarsi alle ResidenzeSanitarie private che erogano il servizio di assistenza in convenzione, ilpunto di equilibrio tra il principio di legalità (art. 23 della Costituzione), chegiustifica l’imposizione della decurtazione tariffaria quale prestazionepatrimoniale imposta nel nome dell’interesse pubblico al contenimento dellaspesa sanitaria (art. 81 della Costituzione), e il correlato sacrificio portatoagli altri valori costituzionali, compresa anche, insieme al diritto alla salute(art. 32 della Costituzione), la libertà di impresa, che trova coperturacostituzionale nell’art. 41.Sebbene l’iniziativa economica privata incontri il limite dell’utilitàsociale, consentendo allo Stato di imporre controlli o tetti di spesa, inNumero registro generale 28244/2021Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 11082/2026Data pubblicazione 24/04/2026applicazione del criterio di razionalizzazione della spesa sanitaria, tantodeve avvenire, come ancora recentemente affermato dalla Cortecostituzionale, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzione eaffidamento (sul meccanismo del payback per i dispositivi medici, Cortecostituzionale, sentenza n. 140 del 2024; si tratta di principio, ancoraaffermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 279 del 2006,adottata in materia di sconto obbligatorio imposto alle aziendefarmaceutiche ai sensi dell’articolo 48, comma 5, lettera f) del decreto-leggen. 269 del 2003).11.2.– La questione del contenimento della spesa sanitaria in materiadi riduzione della retta compensativa delle prestazioni assistenziali rese dastrutture convenzionate private, non è nuova per questa Corte lasciando, iltema, che venga in applicazione il principio, già in più occasioni affermatodalla giurisprudenza di legittimità – all’interno dell’ampio contenziosoinsorto tra strutture in accreditamento e aziende sanitarie preposte allaremunerazione delle prestazioni –, quanto all’istituto dello “scontotariffario”.Lo “sconto tariffario”, previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), della l.n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) e collegato al “Piano di rientro” dellaRegione Siciliana, attuato per i relativi decreti assessoriali preposti alladefinizione della rete ospedaliera e territoriale, condivide con la riduzionepercentuale delle tariffe per prestazioni di assistenza, la natura di misura dicontenimento della spesa sanitaria nazionale.In questa cornice si è così rimarcata, nella giurisprudenza di questaCorte, l’indole transitoria o limitata al triennio 2007-2009 del rimedio, in unoperato raccordo tra legislazione nazionale di contenimento della spesapubblica sanitaria (art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006) eregionale di organizzazione, programmazione ed erogazione dei servizi, pergli strumenti attuati dei relativi decreti assessoriali (v., in particolare, Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 22742 del 12/08/2024; in termini, sul carattereNumero registro generale 28244/2021Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 11082/2026Data pubblicazione 24/04/2026limitato al triennio della previsione: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8190 del22/03/2023; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27007 del 05/10/2021; CassSez. 1, Ordinanza n. 14778 del 10/07/2020; Cass., Sez. 3, Ordinanza n.10582 del 04/05/2018).11.3.– Si tratta di una condivisa “ratio” di definizione che ben siaccresce, nella stretta materia in scrutinio – relativa alla prorogabilità dellariduzione percentuale delle tariffe applicate alle residenze assistenzialiprivate – del tema, come detto, più puntualmente relativo al rilievocostituzionale dell’iniziativa imprenditoriale privata (art. 41 dellaCostituzione).Viene in considerazione, segnatamente, il carattere straordinario dellamisura, la cui protratta applicazione, nella sua peculiare gravosità,sortirebbe l’effetto di introdurre una sorta di deroga a “regime” di norme edisposizioni di legge che sono, invece, espressamente ritagliate sulla naturalimitata, nel tempo, della misura, e tanto nel necessitato raccordo dellasostenibilità economica del servizio con la tutela del diritto alla salute, in unragionevole bilanciamento dei valori in gioco.11.4.– La durata triennale del Piano di Rientro è infatti dettata all’art.1, comma 180, della legge 31.12.2004, n. 311 (finanziaria 2005).Per l’indicata disposizione la Regione interessata, quando sussista lanecessità di far fronte a una situazione di squilibrio o disavanzo nonaltrimenti fronteggiabile, procede ad una ricognizione delle cause ed elaboraun programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o dipotenziamento del Servizio sanitario regionale, “di durata non superiore altriennio” che viene attuato, nei medesimi termini temporali, con larealizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, a mezzo di un accordoconcluso tra Regione Siciliana e Ministeri della Salute e dell’Economia eL’indicato meccanismo trova applicazione nello specifico, per larelativa programmazione e attuazione e con riferimento al periodo inNumero registro generale 28244/2021Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 11082/2026Data pubblicazione 24/04/2026esame, nell’art. 1, comma 796, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria2007), in cui l’operatività dell’accordo di esecuzione resta definita per iltriennio 2007-2009.Il dato normativo, di diretta e non altrimenti derogabile affermazione,è, pertanto, ancora una volta inequivoco nel dare conto della limitata duratadelle misure di contenimento del disavanzo sanitario regionale, in cui sicolloca, anche, il rimedio della riduzione percentuale delle tariffe applicabilialle strutture in convenzionamento che rendono assistenza sanitaria.11.4.1.– Né, d’altro canto, ragionando nei diversi termini di unapossibile proroga del sistema di contenimento della spesa, può ritenersi cheper una sorta di automatismo applicativo la riduzione percentuale della rettapossa essere proseguita nel successivo triennio e tanto solo perché laRegione Siciliana abbia chiesto la prosecuzione del Piano nel triennio 2010-2012.Si tratta della facoltà prevista, infatti, dall’art. 11 del decreto-legge[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria edi competitività economica), convertito nella legge 30.07.2010, n. 122 – amente del quale le regioni, “nel rispetto degli equilibri programmati difinanza pubblica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica, … sottoposte ai piani di rientro per le quali, non viene verificatopositivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non sussistonole condizioni di cui all'articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre2009, n. 191, avendo garantito l’equilibrio economico nel settore sanitarioe non essendo state sottoposte a commissariamento” possono “chiedere laprosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio,ai fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi”.La previsione, correttamente intesa, non vale a definire unageneralizzata “prosecuzione” delle misure di contenimento, laddove siponga mente al fatto che l’indicata disposizione richiama misureNumero registro generale 28244/2021Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 11082/2026Data pubblicazione 24/04/2026indispensabili per il “completamento” degli obiettivi assunti con il Piano dirientro precedente, in raccordo con gli stessi Programmi operativi, per unasequenza, quindi, di atti e con una serie di rimandi nei contenuti, adefinizione della deroga, di cui neppure dà conto la sentenza impugnata.11.5.– In siffatta cornice normativa, la Corte d’Appello ha deciso peruna derogabilità del Piano di rientro che non è rispettosa dell’art. 1, comma796, della legge n. 296 del 2006 laddove la disposizione espressamentelimita gli effetti dell’accordo attuativo del Piano di rientro del 2007, allarealizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009.Si tratta di un modulo temporale di durata triennale la cui operatività,destinata a valere in materia di programmazione sanitaria e perseguimentodegli obiettivi di migliore resa del servizio, trova primario riscontro nellalegge finanziaria del 2005, n. 311 del 2004, all’art. 1, comma 180, nellainequivocità del dato letterale ivi contenuto e non conosce deroga, nelrilievo degli interessi sottesi, in una diversa disponibilità delle parti.Esso viene riscontrato nella sua utile esistenza, da un sistema dinormazione primaria e, non derogabile dalle parti, di dettaglio diprogrammazione e monitoraggio nella cui doverosa sequenza trovanoragionevole bilanciamento, insieme al valore costituzionale della salute, ilimiti di una programmazione di spesa che nel settore sanitario è tenuta adosservare, ai fini di realizzazione dei prefissati livelli di servizio, delicatiequilibri di bilancio, nella pure concorrente valutazione delle ragionidell’iniziativa imprenditoriale, la cui tenuta garantisce pure di quei livelli,l’osservanza.11.6.– Va pertanto affermato che la riduzione percentuale delle tariffespettanti alle Residenze sanitarie accreditate per i servizi assistenziali, perla remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitarionazionale, devono essere limitate, ai sensi dell’art. 1, comma 796, dellalegge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) al triennio 2007 – 2009.Numero registro generale 28244/2021Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 11082/2026Data pubblicazione 24/04/202612.– Inammissibile il primo motivo di ricorso, va accolto quindi ilsecondo, con conseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata,assorbiti gli ulteriori motivi.La Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, esaminerà laresidua materia del contendere alla luce del principio enunciato eprovvederà altresì a liquidare le spese di lite del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MDichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo,nei termini di cui in motivazione, e assorbiti i restanti, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Catania, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.Il PresidenteLuigi Abete

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Scuderi giusta procura speciale in atti con domicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Catania, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Seminara giusta procura speciale in atti e con domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 670/2021 depositatail 29/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.– [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” proponericorso, affidato ad otto motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafeindicata, con cui la Corte d’Appello di Catania, respintane la domanda neiconfronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Catania, ASP per brevità, lacondannava al pagamento delle spese di lite.Numero registro generale 28244/2021Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 11082/2026Data pubblicazione 24/04/20262.– In primo grado la ricorrente, premesso di erogare in convenzioneprestazioni sanitarie assistenziali remunerate, con una retta fissata “procapite” e “pro die” per ciascun paziente e per ogni giorno di degenzaall’interno della struttura, aveva richiesto il pagamento degli importi suicorrispettivi dovuti a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al giugno 2017, oltreinteressi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, somme di cui deduceval’intervenuta decurtazione in proprio danno.L’importo della retta già fissato nell’anno 2004 per Decretoassessoriale del 17 dicembre 2004 nella misura di euro 117,70 avrebbesubito, nel tempo, una duplice decurtazione.Tanto era avvenuto, in attuazione del “Piano di rientro” per ilperseguimento del riequilibrio economico del [OSCURATO:PERSONA],dapprima con Decreto assessoriale del 18 ottobre 2007 nella misura del5%, con conseguente rideterminazione della retta in euro 111,80, e,successivamente, con Decreto assessoriale del 24 maggio 2010, perl’ulteriore misura del 5% e conseguente rideterminazione del dovuto in euro111,80, per i primi 60 giorni di degenza, e in euro 106,20, per i giorni didegenza successivi al sessantesimo.La decurtazione tariffaria del 5% introdotta con l’Accordo attuativo del“Piano di rientro” non avrebbe trovato riconferma nelle misure dicontenimento approvate per il triennio 2010-2012 e, nella intervenuta“Conclusione” del Piano, la retta avrebbe dovuto ammontare ad euro €117,70 per i primi 60 giorni di degenza e ad euro € 111,80 per i giornisuccessivi al sessantesimo.2.1.– L’[OSCURATO:PERSONA] di Catania, nel costituirsi inprimo grado, rilevava che con Convenzione del 12 luglio 2016 (art. 8) lastruttura avrebbe accettato di essere remunerata con una retta giornalieradi euro 111,80, comprensiva di tutte le prestazioni sociosanitarie eriabilitative erogate, fatta eccezione per quelle farmaceutiche, e chepertanto la misura del dovuto, a partire dal 61° giorno e fino al 12° mese,Numero registro generale 28244/2021Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 11082/2026Data pubblicazione 24/04/2026sarebbe stata riconosciuta nella misura di euro 106,20 (pari ad euro 111,80– il 5%).Poiché la Convenzione del 2016 era comunque successiva allaconclusione del “Piano di rientro”, i suoi contenuti avrebbero mantenuto ladecurtazione tariffaria del 5% e la struttura attrice, per l’effetto, nonavrebbe avuto titolo per pretendere corrispettivi maggiori dopo avererichiesto e fatturato, mensilmente, gli importi stabiliti in Convenzione.Il Tribunale di Catania, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 29maggio 2018, respingeva la domanda attrice.2.2.– La Corte d’Appello di Catania con l’impugnata sentenza, inaccoglimento dell’eccezione dell’appellante, ha ritenuto la nullità delprovvedimento primo grado che, redatto dal Tribunale con utilizzo dellatecnica redazionale del cd. copia-incolla, risultava avere ad oggetto unacontroversia estranea alla domanda introdotta, e, nel merito, rinnovando ilgiudizio, ha rigettato l’impugnazione, ritenuta la sua infondatezza.2.2.1.– L’art. 8-sexies, comma 5, d.lgs. 502/1992 ricorda la Corte dimerito, prevede la fissazione delle tariffe massime da corrispondere allestrutture accreditate, con l’adozione da parte delle Regioni del propriosistema tariffario, in cui, nel tempo, si sono inseriti gli interventi legislativifinalizzati al contenimento della spesa sanitaria regionale, tra i qualifigurava insieme alle leggi finanziarie del 2007 (legge 27.12.2006, n. 296)e del 2010 (legge 23.12.2009, n. 191) – di recepimento del “Patto per laSalute” per il triennio 2007/2009 e per il triennio 2010/2012 – il “Piano dirientro” sottoscritto dalla Regione Siciliana.La necessaria compatibilità della spesa sanitaria con la limitatezzadelle disponibilità finanziarie sarebbe stata perseguita e attuata proprio coni cdd. “Piani di rientro” la cui disciplina, progressivamente puntualizzata insede di legge finanziaria a partire dalla legge n. 311/2004 (legge finanziariaper il 2005), avrebbe previsto che le Regioni dal disavanzo particolarmenteelevato, previa ricognizione delle relative cause, avrebbero dovutoNumero registro generale 28244/2021Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 11082/2026Data pubblicazione 24/04/2026elaborare «un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazioneo di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superioreal triennio», che sarebbe poi stato oggetto di un accordo fra Regione eMinisteri della Salute e dell’Economia e Finanze.Nel dare ricostruzione al sistema, i giudici di secondo gradorichiamano quindi la normativa di settore laddove si stabilisce che le Regionipossono chiedere la prosecuzione del “Piano di rientro” – previa adozione di“Programmi operativi” nei termini di cui al “Patto per la salute”, da valereper gli anni 2010-2012, recepito nella relativa finanziaria (legge23.12.2009, n. 191) – il cui completamento, solo, realizza le condizioni perl’attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini dicompetenza e di cassa, già previste a legislazione vigente.La Corte d’Appello ha escluso che con il “Programma operativo”relativo al triennio 2010-2012, nella natura meramente programmaticadell’atto di previsione, la Regione avesse sancito il venir meno dellariduzione percentuale e tanto per un dichiarato raggiungimento degliobiettivi da cui era sorta l’esigenza della decurtazione.L’atto sarebbe stato infatti inidoneo ad abrogare il decretoassessoriale del 24.5.2010 che aveva la finalità di contenimento della spesasanitaria e che sarebbe stato ribadito dal decreto del 25.1.2013 e che lastruttura sanitaria avrebbe poi validato con la Convenzione sottoscritta conl’ASP il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui la retta era stata fissata in euro 111,80 al giornoper ricoverato e in euro 106,20 dopo il 61° giorni, secondo gli importiprevisti nei decreti assessoriali.3.– Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] diCatania.4.– Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 28244/2021Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 11082/2026Data pubblicazione 24/04/20261.– Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di unfatto decisivo (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.).La Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare che il “ProgrammaOperativo” qualificava, per la dizione ivi espressamente utilizzata, come“Concluso” l’obiettivo B.2 e tanto con espresso riferimento alle misureindicate nell’ “Accordo attuativo” del Piano di Rientro.Nell’indicata voce era infatti ricompreso, quale sottovoce, l’obiettivoB.2.2 consistente nella riduzione del 5% dei costi per l’assistenza territorialeresidenziale erogata dai privati, a seguito della riduzione delle tariffegiornaliere, con effetto dal 1° ottobre 2007.La censura sul “fatto omesso” non poteva che essere portata per laprima volta nel giudizio di cassazione e tanto perché nel giudizio di primogrado, con la tecnica del “copia e incolla”, il tribunale aveva reso unaordinanza del tutto estranea al caso in esame.2.– Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione e\o falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.,dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, dell’articolo 1, comma796, lettera b) della legge n. 296 del 2006, e dell’articolo 11 del decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito nella legge 30.07.2010, n. 122.La Corte territoriale, nel ritenere che la riduzione della retta del 5%sarebbe proseguita nel triennio 2010 – 2012, pure in mancanza di unadisposizione in tal senso contenuta nel “Programma operativo”, avrebbeviolato le previsioni indicate, che assegnano alla misura efficacia triennale.3.– Con il terzo motivo si denuncia la violazione e\o falsa applicazionedell’articolo 1, comma 796, lett. b della legge 296/2006 (360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ.).La Corte di merito nel ritenere che il “Programma operativo” per laprosecuzione del “Piano di Rientro” sarebbe stato “inidoneo ad abrogare” ildecreto assessoriale del 24.5.2010, avrebbe ignorato dei primi l’idoneità aincidere con effetti di variazione sui provvedimenti normativi edNumero registro generale 28244/2021Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 11082/2026Data pubblicazione 24/04/2026amministrativi già adottati dalla Regione in materia di programmazionesanitaria.4.– Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e\o falsaapplicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ.).La Corte d’Appello nel ritenere che il decreto assessoriale del25.1.2013 avrebbe “ribadito” il decreto del 24.5.2010, con la riduzione dellaretta del 5 per cento, avrebbe violato il criterio ermeneutico che impone diinterpretare i provvedimenti amministrativi attenendosi all'intentodell'Amministrazione, che era poi quello di ottemperare la sentenza del TARintervenuta, che aveva annullato il decreto del 24.5.2010 nella parterelativa alla compartecipazione dell’assistito alla quota di pertinenzacomunale.5.– Con il quinto la parte deduce la violazione e\o falsa applicazionedegli artt. 1339 e 1419 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc.civ.).I giudici di appello nell’attribuire rilevanza all’indicazione degli importiridotti delle rette contenute nella convenzione stipulata tra le parti il12.7.2016, avrebbero violato gli artt. 1339 e 1419 cod. civ., per i quali ladeterminazione delle tariffe dei servizi pubblici è sottratta alla disponibilitàdelle parti e tanto in un contesto normativo in cui si impone l’inderogabileapplicazione dei prezzi “imposti dalla legge” mediante sostituzione edeterointegrazione delle clausole.6.– Con il sesto motivo la ricorrente fa valere la violazione e\o falsaapplicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n.4 cod. proc. civ.).La Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare sulla domandacon cui la ricorrente le aveva chiesto di dichiarare, ai sensi degli articoli1339 e 1419 cod. civ., la sostituzione automatica degli importi ridotti di cuiNumero registro generale 28244/2021Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 11082/2026Data pubblicazione 24/04/2026in convenzione con quelli dovuti “ex lege”, per effetto della intervenuta“conclusione” della misura di contenimento della riduzione della retta.7.– Con il settimo motivo di ricorso la ricorrente si duole dellaviolazione e\o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248 del1865 (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.).La Corte d’Appello aveva respinto la richiesta di disapplicazione “deldecreto assessoriale del 2013” senza però considerare le disposizioni delPiano di Rientro e del [OSCURATO:PERSONA] fondative del diritto alpagamento, rispetto alle quali la disapplicazione avrebbe assunto caratteredi pregiudiziale in senso tecnico, suscettibile di cognizione in via incidentaleda parte del g.o.8.– Con l’ottavo motivo la ricorrente deduce violazione e\o falsaapplicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma,n. 4 cod. proc. civ.).La Corte d’Appello avrebbe omesso qualsiasi decisione sulla domandadi disapplicazione del decreto del 24.5.2010, violando anche per taleaspetto i principi della domanda e di corrispondenza tra chiesto epronunciato, con conseguente omessa pronuncia.9. La controricorrente ha dedotto l’inammissibilità de infondatezzadell’avverso ricorso.10. – Il primo motivo di ricorso è inammissibile; plurime ne sono leragioni.10.1.– Quanto è mancato nelle valutazioni del giudice di appello nonè il fatto storico segnalato nella sua obiettiva consistenza, quanto, epiuttosto, la verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria.La dizione “concluso” che si accompagna alla voce B.2. del“Programma operativo” esprime non tanto un fatto autoevidente, e cometale suscettibile di omissione nei termini di cui all’art. 360, primo comma,n. 5 c.p.c., ma un giudizio.Numero registro generale 28244/2021Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 11082/2026Data pubblicazione 24/04/2026Il motivo, quindi, non attinge direttamente il dato nella sua obiettivaconsistenza, ma la valutazione che vi si accompagna, di cui mira a dare,senza carattere di decisività, una mera diversa lettura.10.2. – Neppure può dirsi che vi sia stato un omesso esame laddovesi consideri che la Corte di merito ha comunque valutato il “Programmaoperativo” con l’evidenziare che non avrebbe potuto abrogare il decretoassessoriale del 24.5.2010, poi confermato con il successivo del 25.1.13, etanto nella ritenuta finalità del primo di realizzare misure di contenimentodella spesa sanitaria, nel rispetto delle finalità dei secondi.11.– Nel resto, è fondato il secondo motivo di ricorso; le ragioni sonoquelle di seguito indicate.11.1.– A sostegno della fondatezza depongono i principi affermatidalla Corte costituzionale in punto di bilanciamento tra libertà di iniziativaeconomica e pareggio di bilancio all’interno del sistema sanitario nazionalein cui, ferma la qualifica del diritto alla salute come valore primario, i limitiall’iniziativa privata sono stati ritenuti legittimi, in quanto rispondentiall’utilità sociale e sempreché non arbitrari e proporzionati alle risorse.Nell’indicato contesto la durata del Piano di Rientro della RegioneSiciliana, compresa nel triennio 2007-2009, integra, in punto dideterminazione e contenimento delle tariffe da applicarsi alle ResidenzeSanitarie private che erogano il servizio di assistenza in convenzione, ilpunto di equilibrio tra il principio di legalità (art. 23 della Costituzione), chegiustifica l’imposizione della decurtazione tariffaria quale prestazionepatrimoniale imposta nel nome dell’interesse pubblico al contenimento dellaspesa sanitaria (art. 81 della Costituzione), e il correlato sacrificio portatoagli altri valori costituzionali, compresa anche, insieme al diritto alla salute(art. 32 della Costituzione), la libertà di impresa, che trova coperturacostituzionale nell’art. 41.Sebbene l’iniziativa economica privata incontri il limite dell’utilitàsociale, consentendo allo Stato di imporre controlli o tetti di spesa, inNumero registro generale 28244/2021Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 11082/2026Data pubblicazione 24/04/2026applicazione del criterio di razionalizzazione della spesa sanitaria, tantodeve avvenire, come ancora recentemente affermato dalla Cortecostituzionale, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzione eaffidamento (sul meccanismo del payback per i dispositivi medici, Cortecostituzionale, sentenza n. 140 del 2024; si tratta di principio, ancoraaffermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 279 del 2006,adottata in materia di sconto obbligatorio imposto alle aziendefarmaceutiche ai sensi dell’articolo 48, comma 5, lettera f) del decreto-leggen. 269 del 2003).11.2.– La questione del contenimento della spesa sanitaria in materiadi riduzione della retta compensativa delle prestazioni assistenziali rese dastrutture convenzionate private, non è nuova per questa Corte lasciando, iltema, che venga in applicazione il principio, già in più occasioni affermatodalla giurisprudenza di legittimità – all’interno dell’ampio contenziosoinsorto tra strutture in accreditamento e aziende sanitarie preposte allaremunerazione delle prestazioni –, quanto all’istituto dello “scontotariffario”.Lo “sconto tariffario”, previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), della l.n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) e collegato al “Piano di rientro” dellaRegione Siciliana, attuato per i relativi decreti assessoriali preposti alladefinizione della rete ospedaliera e territoriale, condivide con la riduzionepercentuale delle tariffe per prestazioni di assistenza, la natura di misura dicontenimento della spesa sanitaria nazionale.In questa cornice si è così rimarcata, nella giurisprudenza di questaCorte, l’indole transitoria o limitata al triennio 2007-2009 del rimedio, in unoperato raccordo tra legislazione nazionale di contenimento della spesapubblica sanitaria (art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006) eregionale di organizzazione, programmazione ed erogazione dei servizi, pergli strumenti attuati dei relativi decreti assessoriali (v., in particolare, Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 22742 del 12/08/2024; in termini, sul carattereNumero registro generale 28244/2021Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 11082/2026Data pubblicazione 24/04/2026limitato al triennio della previsione: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8190 del22/03/2023; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27007 del 05/10/2021; CassSez. 1, Ordinanza n. 14778 del 10/07/2020; Cass., Sez. 3, Ordinanza n.10582 del 04/05/2018).11.3.– Si tratta di una condivisa “ratio” di definizione che ben siaccresce, nella stretta materia in scrutinio – relativa alla prorogabilità dellariduzione percentuale delle tariffe applicate alle residenze assistenzialiprivate – del tema, come detto, più puntualmente relativo al rilievocostituzionale dell’iniziativa imprenditoriale privata (art. 41 dellaCostituzione).Viene in considerazione, segnatamente, il carattere straordinario dellamisura, la cui protratta applicazione, nella sua peculiare gravosità,sortirebbe l’effetto di introdurre una sorta di deroga a “regime” di norme edisposizioni di legge che sono, invece, espressamente ritagliate sulla naturalimitata, nel tempo, della misura, e tanto nel necessitato raccordo dellasostenibilità economica del servizio con la tutela del diritto alla salute, in unragionevole bilanciamento dei valori in gioco.11.4.– La durata triennale del Piano di Rientro è infatti dettata all’art.1, comma 180, della legge 31.12.2004, n. 311 (finanziaria 2005).Per l’indicata disposizione la Regione interessata, quando sussista lanecessità di far fronte a una situazione di squilibrio o disavanzo nonaltrimenti fronteggiabile, procede ad una ricognizione delle cause ed elaboraun programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o dipotenziamento del Servizio sanitario regionale, “di durata non superiore altriennio” che viene attuato, nei medesimi termini temporali, con larealizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, a mezzo di un accordoconcluso tra Regione Siciliana e Ministeri della Salute e dell’Economia eL’indicato meccanismo trova applicazione nello specifico, per larelativa programmazione e attuazione e con riferimento al periodo inNumero registro generale 28244/2021Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 11082/2026Data pubblicazione 24/04/2026esame, nell’art. 1, comma 796, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria2007), in cui l’operatività dell’accordo di esecuzione resta definita per iltriennio 2007-2009.Il dato normativo, di diretta e non altrimenti derogabile affermazione,è, pertanto, ancora una volta inequivoco nel dare conto della limitata duratadelle misure di contenimento del disavanzo sanitario regionale, in cui sicolloca, anche, il rimedio della riduzione percentuale delle tariffe applicabilialle strutture in convenzionamento che rendono assistenza sanitaria.11.4.1.– Né, d’altro canto, ragionando nei diversi termini di unapossibile proroga del sistema di contenimento della spesa, può ritenersi cheper una sorta di automatismo applicativo la riduzione percentuale della rettapossa essere proseguita nel successivo triennio e tanto solo perché laRegione Siciliana abbia chiesto la prosecuzione del Piano nel triennio 2010-2012.Si tratta della facoltà prevista, infatti, dall’art. 11 del decreto-legge[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria edi competitività economica), convertito nella legge 30.07.2010, n. 122 – amente del quale le regioni, “nel rispetto degli equilibri programmati difinanza pubblica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica, … sottoposte ai piani di rientro per le quali, non viene verificatopositivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non sussistonole condizioni di cui all'articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre2009, n. 191, avendo garantito l’equilibrio economico nel settore sanitarioe non essendo state sottoposte a commissariamento” possono “chiedere laprosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio,ai fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi”.La previsione, correttamente intesa, non vale a definire unageneralizzata “prosecuzione” delle misure di contenimento, laddove siponga mente al fatto che l’indicata disposizione richiama misureNumero registro generale 28244/2021Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 11082/2026Data pubblicazione 24/04/2026indispensabili per il “completamento” degli obiettivi assunti con il Piano dirientro precedente, in raccordo con gli stessi Programmi operativi, per unasequenza, quindi, di atti e con una serie di rimandi nei contenuti, adefinizione della deroga, di cui neppure dà conto la sentenza impugnata.11.5.– In siffatta cornice normativa, la Corte d’Appello ha deciso peruna derogabilità del Piano di rientro che non è rispettosa dell’art. 1, comma796, della legge n. 296 del 2006 laddove la disposizione espressamentelimita gli effetti dell’accordo attuativo del Piano di rientro del 2007, allarealizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009.Si tratta di un modulo temporale di durata triennale la cui operatività,destinata a valere in materia di programmazione sanitaria e perseguimentodegli obiettivi di migliore resa del servizio, trova primario riscontro nellalegge finanziaria del 2005, n. 311 del 2004, all’art. 1, comma 180, nellainequivocità del dato letterale ivi contenuto e non conosce deroga, nelrilievo degli interessi sottesi, in una diversa disponibilità delle parti.Esso viene riscontrato nella sua utile esistenza, da un sistema dinormazione primaria e, non derogabile dalle parti, di dettaglio diprogrammazione e monitoraggio nella cui doverosa sequenza trovanoragionevole bilanciamento, insieme al valore costituzionale della salute, ilimiti di una programmazione di spesa che nel settore sanitario è tenuta adosservare, ai fini di realizzazione dei prefissati livelli di servizio, delicatiequilibri di bilancio, nella pure concorrente valutazione delle ragionidell’iniziativa imprenditoriale, la cui tenuta garantisce pure di quei livelli,l’osservanza.11.6.– Va pertanto affermato che la riduzione percentuale delle tariffespettanti alle Residenze sanitarie accreditate per i servizi assistenziali, perla remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitarionazionale, devono essere limitate, ai sensi dell’art. 1, comma 796, dellalegge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) al triennio 2007 – 2009.Numero registro generale 28244/2021Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 11082/2026Data pubblicazione 24/04/202612.– Inammissibile il primo motivo di ricorso, va accolto quindi ilsecondo, con conseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata,assorbiti gli ulteriori motivi.La Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, esaminerà laresidua materia del contendere alla luce del principio enunciato eprovvederà altresì a liquidare le spese di lite del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MDichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo,nei termini di cui in motivazione, e assorbiti i restanti, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Catania, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.Il PresidenteLuigi Abete