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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 32790/2022

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/ ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14677/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]'OGLIASTRA, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Sicilia n. 66, presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] c/o Studio e)ii)SA Fantozzi e Associati ([OSCURATO:EMAIL] ), rappresentato e difeso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (LAIMSM69PO4B354N); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 466/2020, depositata in data 26/11/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2922 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Lanusei, il [OSCURATO:PERSONA] dell'Ogliastra, proponendo opposizione avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di C 15.356,57, oltre agli interessi compensativi; a tal fine adduceva: i) che il [OSCURATO:PERSONA] le aveva concesso la locazione del capannone n.1 definito dalle parti "incubatore di impresa" ovvero una organizzazione funzionale ad accelerare e facilitare il processo di creazione di una nuova impresa, fornendo una gamma di servizi di supporto allo sviluppo; li) che detto capannone si rivelava inadatto all'insediamento della propria attività produttiva - lavorazione di carpenteria metallica pesante su commissione della [OSCURATO:PERSONA] - poiché era privo di agibilità ed era sprovvisto dei beni e delle attrezzature che ne consentissero l'utilizzo; mancavano, infatti, un impianto elettrico a norma, un carro ponte munito di regolare certificato di origine e la regolare denuncia di inizio attività presso l'Azienda ASL di Lanusei; ii) che, pertanto, aveva chiesto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del Consorzio al pagamento della somma di C 34.315,84 oltre agli interessi convenzionali, e che, in via subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo, aveva domandato la rideterminazione del canone di locazione, tenuto conto delle carenze segnalate e dei costi dell'intervento per la messa a norma dell'impianto elettrico e del carro ponte, e la condanna al pagamento dei costi per la realizzazione dei lavori per far fronte ai difetti del carro ponte e dell'impianto elettrico; il [OSCURATO:PERSONA] dell'Ogliastra contestava la fondatezza della domanda, affermando che il bene concesso in locazione era idoneo e funzionale all'uso, stante che era sempre stato utilizzato prima dalla [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., poi, a partire dal 27.02.2013, dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] e, quanto all'agibilità, rilevava di non avere assunto alcun impegno contrattuale al fine di ottenerla, perché nessuna clausola del contratto lo prevedeva; chiedeva, quindi, il rigetto delle domande riconvenzionali con conferma del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese di [OSCURATO:SOCIETA]; il Tribunale di Lanusei, con sentenza n 11/2019, rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. e le domande formulate dalla medesima in via riconvenzionale e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto; [OSCURATO:SOCIETA]. interponeva appello, con cui censurava la sentenza nella parte in cui affermava che l'inadempimento ascritto al Consorzio era descritto genericamente e che, comunque, non era stata dimostrata la radicale inadeguatezza del bene immobile ad essere utilizzato per lo scopo prefissato dal conduttore, rilevando che il contratto di locazione non prevedeva solo la concessione del capannone, ma anche l'utilizzazione di "un incubatore - acceleratore di impresa"; il [OSCURATO:PERSONA] dell'Ogliastra domandava il rigetto dell'appello; con sentenza del 18.09.2020, comunicata via pec in data 26.11.2020, la Corte d'Appello di Cagliari rigettava il gravame, ritenendo condivisibile la motivazione del giudice di primo grado quanto al fatto che: i) i servizi che la locatrice si era impegnata a fornire, secondo quanto previsto dall'art. 3 del contratto, erano subordinati ad una richiesta eventuale e successiva da parte della conduttrice e sottoposti ad un separato obbligo di pagamento; li) l'incubatore d'impresa, cui si faceva riferimento nel contratto, era da intendersi alla stregua di una funzione di stimolo allo sviluppo delle imprese, svolta dal Consorzio attraverso la fornitura di servizi ulteriori; iii) le prestazioni asseritamente inadempiute da parte del Consorzio non erano previste nel contratto di locazione, neppure come prestazioni accessorie; iv) il locatore non aveva assunto l'obbligo di far conseguire alla conduttrice titoli abilitativi e/o amministrativi per l'esercizio dell'attività dedotta in contratto; v) non era stata dimostrata l'impossibilità di conseguire detti titoli per le caratteristiche intrinseche del bene concesso in godimento; vi) la denunciata inidoneità del capannone contrastava con il fatto che dal momento della consegna la conduttrice lo avesse utilizzato per lo svolgimento della propria attività, anzi avesse chiesto una proroga della originaria scadenza ed avesse continuato ad utilizzare il capannone anche dopo la scadenza della proroga, lamentando l'inidoneità del capannone solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo; avverso detta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione basato su un solo motivo, contenente due censure; resiste con controricorso il Consorzio provinciale dell'Ogliastra; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Considerato che: 1) la ricorrente deduce «Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1363 cod.civ. e 1367 cod.civ., Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1575 cod.civ. in relazione all'articolo 360, comma I, n 3 cod.proc.civ.»; la Corte d'Appello di Cagliari avrebbe violato il dettato di cui all'articolo 1363 cod.civ., perché non avrebbe attribuito rilievo alla premessa, poi confermata e inserita in apposita clausola contrattuale, atta, al pari delle altre, ad essere valutata e interpretata per ricavare il senso del contratto; segnatamente, [OSCURATO:SOCIETA] deduce che nella premessa del contratto stipulato con il [OSCURATO:PERSONA] dell'Ogliastra erano previsti la ragione e i motivi della stipulazione dello stesso, i quali, secondo l'intento delle parti e lo scopo che le stesse si prefiggevano, condizionavano l'intero contenuto del contratto, tanto che la premessa era stata volutamente prevista come parte integrante e sostanziale del contratto; nel caso di specie, in violazione dell'articolo 1363 cod.civ., il giudice avrebbe escluso che la premessa fosse una parte integrante del contratto, considerando la clausola che le attribuiva tale caratteristica pleonastica e di stile, e si sarebbe limitato a prendere in considerazione gli articoli 2 e 3, incorrendo anche nella violazione del principio di conservazione nella interpretazione del contratto di cui all'art. 1367 cod.civ.; sussisterebbe, inoltre, la violazione dell'art. 1575 cod.civ. per non aver il giudicante ritenuto il locatore non tenuto a rispondere del mancato conseguimento dei titoli amministrativi e/o abilitativi per l'esercizio dell'attività dedotta in contratto e della mancata corresponsione di ogni altro servizio (impianto elettrico a norma, carro ponte con certificato d'origine, ecc.); 2) in data 21 settembre 2022 è pervenuta una rinuncia al presente ricorso da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., seguita, il 26 settembre, da accettazione della controricorrente; 3) il Collegio ritiene, dunque, ricorrano le condizioni per ritenere estinto per rinuncia il giudizio di cassazione e che non si debba provvedere alla liquidazione delle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4 0, cod.proc.civ.

PQM La Corte dichiara estint

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/ ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14677/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]'OGLIASTRA, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Sicilia n. 66, presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] c/o Studio e)ii)SA Fantozzi e Associati ([OSCURATO:EMAIL] ), rappresentato e difeso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (LAIMSM69PO4B354N); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 466/2020, depositata in data 26/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2922 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Lanusei, il [OSCURATO:PERSONA] dell'Ogliastra, proponendo opposizione avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di C 15.356,57, oltre agli interessi compensativi; a tal fine adduceva: i) che il [OSCURATO:PERSONA] le aveva concesso la locazione del capannone n.1 definito dalle parti "incubatore di impresa" ovvero una organizzazione funzionale ad accelerare e facilitare il processo di creazione di una nuova impresa, fornendo una gamma di servizi di supporto allo sviluppo; li) che detto capannone si rivelava inadatto all'insediamento della propria attività produttiva - lavorazione di carpenteria metallica pesante su commissione della [OSCURATO:PERSONA] - poiché era privo di agibilità ed era sprovvisto dei beni e delle attrezzature che ne consentissero l'utilizzo; mancavano, infatti, un impianto elettrico a norma, un carro ponte munito di regolare certificato di origine e la regolare denuncia di inizio attività presso l'Azienda ASL di Lanusei; ii) che, pertanto, aveva chiesto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del Consorzio al pagamento della somma di C 34.315,84 oltre agli interessi convenzionali, e che, in via subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo, aveva domandato la rideterminazione del canone di locazione, tenuto conto delle carenze segnalate e dei costi dell'intervento per la messa a norma dell'impianto elettrico e del carro ponte, e la condanna al pagamento dei costi per la realizzazione dei lavori per far fronte ai difetti del carro ponte e dell'impianto elettrico; il [OSCURATO:PERSONA] dell'Ogliastra contestava la fondatezza della domanda, affermando che il bene concesso in locazione era idoneo e funzionale all'uso, stante che era sempre stato utilizzato prima dalla [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., poi, a partire dal 27.02.2013, dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] e, quanto all'agibilità, rilevava di non avere assunto alcun impegno contrattuale al fine di ottenerla, perché nessuna clausola del contratto lo prevedeva; chiedeva, quindi, il rigetto delle domande riconvenzionali con conferma del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese di [OSCURATO:SOCIETA]; il Tribunale di Lanusei, con sentenza n 11/2019, rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. e le domande formulate dalla medesima in via riconvenzionale e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto; [OSCURATO:SOCIETA]. interponeva appello, con cui censurava la sentenza nella parte in cui affermava che l'inadempimento ascritto al Consorzio era descritto genericamente e che, comunque, non era stata dimostrata la radicale inadeguatezza del bene immobile ad essere utilizzato per lo scopo prefissato dal conduttore, rilevando che il contratto di locazione non prevedeva solo la concessione del capannone, ma anche l'utilizzazione di "un incubatore - acceleratore di impresa"; il [OSCURATO:PERSONA] dell'Ogliastra domandava il rigetto dell'appello; con sentenza del 18.09.2020, comunicata via pec in data 26.11.2020, la Corte d'Appello di Cagliari rigettava il gravame, ritenendo condivisibile la motivazione del giudice di primo grado quanto al fatto che: i) i servizi che la locatrice si era impegnata a fornire, secondo quanto previsto dall'art. 3 del contratto, erano subordinati ad una richiesta eventuale e successiva da parte della conduttrice e sottoposti ad un separato obbligo di pagamento; li) l'incubatore d'impresa, cui si faceva riferimento nel contratto, era da intendersi alla stregua di una funzione di stimolo allo sviluppo delle imprese, svolta dal Consorzio attraverso la fornitura di servizi ulteriori; iii) le prestazioni asseritamente inadempiute da parte del Consorzio non erano previste nel contratto di locazione, neppure come prestazioni accessorie; iv) il locatore non aveva assunto l'obbligo di far conseguire alla conduttrice titoli abilitativi e/o amministrativi per l'esercizio dell'attività dedotta in contratto; v) non era stata dimostrata l'impossibilità di conseguire detti titoli per le caratteristiche intrinseche del bene concesso in godimento; vi) la denunciata inidoneità del capannone contrastava con il fatto che dal momento della consegna la conduttrice lo avesse utilizzato per lo svolgimento della propria attività, anzi avesse chiesto una proroga della originaria scadenza ed avesse continuato ad utilizzare il capannone anche dopo la scadenza della proroga, lamentando l'inidoneità del capannone solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo; avverso detta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione basato su un solo motivo, contenente due censure; resiste con controricorso il Consorzio provinciale dell'Ogliastra; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato che: 1) la ricorrente deduce «Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1363 cod.civ. e 1367 cod.civ., Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1575 cod.civ. in relazione all'articolo 360, comma I, n 3 cod.proc.civ.»; la Corte d'Appello di Cagliari avrebbe violato il dettato di cui all'articolo 1363 cod.civ., perché non avrebbe attribuito rilievo alla premessa, poi confermata e inserita in apposita clausola contrattuale, atta, al pari delle altre, ad essere valutata e interpretata per ricavare il senso del contratto; segnatamente, [OSCURATO:SOCIETA] deduce che nella premessa del contratto stipulato con il [OSCURATO:PERSONA] dell'Ogliastra erano previsti la ragione e i motivi della stipulazione dello stesso, i quali, secondo l'intento delle parti e lo scopo che le stesse si prefiggevano, condizionavano l'intero contenuto del contratto, tanto che la premessa era stata volutamente prevista come parte integrante e sostanziale del contratto; nel caso di specie, in violazione dell'articolo 1363 cod.civ., il giudice avrebbe escluso che la premessa fosse una parte integrante del contratto, considerando la clausola che le attribuiva tale caratteristica pleonastica e di stile, e si sarebbe limitato a prendere in considerazione gli articoli 2 e 3, incorrendo anche nella violazione del principio di conservazione nella interpretazione del contratto di cui all'art. 1367 cod.civ.; sussisterebbe, inoltre, la violazione dell'art. 1575 cod.civ. per non aver il giudicante ritenuto il locatore non tenuto a rispondere del mancato conseguimento dei titoli amministrativi e/o abilitativi per l'esercizio dell'attività dedotta in contratto e della mancata corresponsione di ogni altro servizio (impianto elettrico a norma, carro ponte con certificato d'origine, ecc.); 2) in data 21 settembre 2022 è pervenuta una rinuncia al presente ricorso da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., seguita, il 26 settembre, da accettazione della controricorrente; 3) il Collegio ritiene, dunque, ricorrano le condizioni per ritenere estinto per rinuncia il giudizio di cassazione e che non si debba provvedere alla liquidazione delle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4 0, cod.proc.civ. PQM La Corte dichiara estint
Decreto Cassazione n. 32790/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris