Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25065/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0658YD0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 del TRIBUNALE dì GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.II ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Genova, ex art. 444 del codice di rito, in data 5.12.2023, è inammissibile, posto che a seguito dell'introduzione con la legge 23 giugno 2017, n. 103 del comma 2 -bis dell'art. 448 codice di rito, applicabile al caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ovvero sulla determinazione della pena, né ovviamente potrebbe farsi valere il rigetto della richiesta della messa alla prova, pure oggetto di doglianza - del tutto generica - col ricorso in scrutinio; a fronte dell'onere del giudice di accertare, comunque, la descritta insussistenza di cause di proscioglimento, l'eventuale omissione della motivazione sul punto, a seguito dell'indicata riforma, non è, tuttavia, più censurabile in sede di legittimità; ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - nel caso di specie peraltro comunque intervenuta; e quanto alla messa alla prova è il caso di rammentare che l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 18/01/2017, Rv. 269072 - 01, nella specie, il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova unitamente alla sentenza di patteggíamento, pronunciata nell'udienza successiva e, in applicazione del principio, questa Corte ha rigettato il ricorso); in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01; conforme Sez. 5, n. 28604 del 04/06/2018 Rv. 273169 -01); e alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0658YD0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 del TRIBUNALE dì GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.II ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Genova, ex art. 444 del codice di rito, in data 5.12.2023, è inammissibile, posto che a seguito dell'introduzione con la legge 23 giugno 2017, n. 103 del comma 2 -bis dell'art. 448 codice di rito, applicabile al caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ovvero sulla determinazione della pena, né ovviamente potrebbe farsi valere il rigetto della richiesta della messa alla prova, pure oggetto di doglianza - del tutto generica - col ricorso in scrutinio; a fronte dell'onere del giudice di accertare, comunque, la descritta insussistenza di cause di proscioglimento, l'eventuale omissione della motivazione sul punto, a seguito dell'indicata riforma, non è, tuttavia, più censurabile in sede di legittimità; ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - nel caso di specie peraltro comunque intervenuta; e quanto alla messa alla prova è il caso di rammentare che l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 18/01/2017, Rv. 269072 - 01, nella specie, il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova unitamente alla sentenza di patteggíamento, pronunciata nell'udienza successiva e, in applicazione del principio, questa Corte ha rigettato il ricorso); in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01; conforme Sez. 5, n. 28604 del 04/06/2018 Rv. 273169 -01); e alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 25065/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris