CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 39896/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente CEm ORDINANZA sul procedimento di correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza del 18/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMApronunciata nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata questa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha definito il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna. 2.11 dispositivo riportato nel ruolo d'udienza così recita: «Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali». 3.Tale dispositivo non rispecchia la (e non è conforme alla) decisione assunta in camera di consiglio di dichiarare la inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni. 4.Ed invero, con nota del 22/05/2023 il Presidente del collegio ha segnalato che in fase di stesura materiale del ruolo di udienza ha erroneamente selezionato, tra quelle predefinite dal sistema informativo della Corte di cassazione (SIC), la formula del rigetto del ricorso invece di quella relativa alla inammissibilità. 5.0ccorre, dunque, rimediare all'errore materiale mediante la procedura a tal fine prevista dall'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., essendo evidente che l'intervento correttivo è imposto soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, senza alcuna possibilità di incidere sulla decisione già assunta (Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543). 6.Pertanto il ruolo di udienza deve essere corretto nel senso che, in luogo di: «Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali», deve leggersi e scriversi «Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende». P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 18/05/2023, sul ricorso n. 2244/2023 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, ove è scritto "Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali", deve leggersi "Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull'originale. Così deciso in Roma, il 23/05/20