Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29720/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18997-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difes o dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e RENATA RANUCCIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimato - avverso la SENTENZA n. 3212/2023della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 23/9/2025; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale di Roma, con sentenza del 16/2/2022, ha accolto la domanda con la quale il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva chiesto la revoca fallimentare dei pagamenti che la società poi fallita aveva eseguito, nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, in favore della convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per la somma complessiva di €. 151.000,00.

Ric. 2023n. 18997 - Sez. 1 - CC del 23 settembre 20 2 5

1.2. L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto appello avverso tale sentenza.

1.3. La corte d ’ appello, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello a norma dell’art. 348 c.p.c. sul rilievo che “ alla prima udienza del 6 luglio 2022, tenutasi in trattazione scritta, la Corte, constatato che l’appellante non aveva depositato note aveva rinviato la causa all’udienza del giorno 8 febbraio 2023, questa volta da trattarsi in presenza …” e che “nella predetta udienza l’appellante non è comparso …”.

1.4. L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto la cassazione della sentenza , assumendone la notificazione il 13/7/2023.

1.5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

1.6. In data 3/7/2025, l’[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di curatore della [OSCURATO:PERSONA] della società ricorrente, aperta con sentenza del 9/5/2025, ha chiesto l’interruzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Il ricorso è dichiaratamente volto ad ottenere la cassazione con rinvio di una sentenza che ha accolto ladomanda di revoca fallimentare propost a dal Fallimento intimato nei confronti della società accipiens successivamente assoggettata a [OSCURATO:PERSONA].

2.2. L’azione di revoca (ordinaria o fallimentare) , tuttavia,ove (definitivamente) accolta, finirebbe per recuperare il bene (o la somma) che ne costituisce oggetto alla garanzia patrimoniale del creditore (o della massa dei creditori) dell’alienante, determinando, specularmente, la sottrazione del bene medesimo alla garanzia collettiva dei creditori dell’acquirentesulla base di un titolo giudiziale formato dopo la Ric. 2023n. 18997 - Sez. 1 - CC del 23 settembre 20 2 5 sentenza dichiarativa del fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale) di quest’ultimo e con efficacia postuma rispetto alla stessa, in violazione delle norme desumibili dagli artt. 42, 44, 45, 51 e 52 l.fall. e , in sostanza , riprodotte dagli artt. 142, 144, 145, 150 e 151 c.c.i.i..

2.3. La domanda di revoca (ordinaria o fallimentare) , d’altra parte, non ha ad oggetto il bene in sé ma solo la reintegrazionedella generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilità del bene a esecuzione: il bene dismessocon l’atto revocando viene, infatti, in considerazione, rispetto all’interesse di quei creditori, soltanto per il suo valore, con la conseguenza che il fallimento (o la liquidazione giudiziale) del terzo acquirente(o del creditore accipiens), dichiarato dopo l’atto di alienazione (o di pagamento) che ha determinato la lesione della garanzia patrimoniale, se, come detto, impedisce l’esercizio dell’azione costitutiva, non preclude, però, l’esercizio, nelle forme esclusive del giudizio di verificazione, di un’azione restitutoria per equivalente parametrataal valore del bene (o deldenaro) sottratto alla garanzia patrimoniale .

2.4. Il fallimento (o liquidazione giudiziale) del terzo acquirente(o, come nel caso in esame, del creditore accipiens) preclude, quindi, la proponibilità (ovvero la proseguibilità), in sede ordinaria, dell’azione di revoca, non essendo consentito, a fronte della cristallizzazione del patrimonio conseguente alla sentenza dichiarativa, incidere sull’integrità dello stesso con il recupero del bene (o del denaro) alla sola garanzia patrimoniale del creditore (o della massa dei creditori) dell’alienante (o del solvens).

2.5. E tuttavia, se impedisce di recuperare il bene alienato (o il denaro versato) onde esercitare su questo l’azione esecutiva (ovvero acquisirlo all ’ attivo della procedura) , non Ric. 2023n. 18997 - Sez. 1 - CC del 23 settembre 20 2 5 esclude, però, che il creditore (o, in caso di fallimento dell’alienante o del debitore solvens , il relativo curatore) possa(no) insinuarsi al passivo del fallimento (dell’acquirente o dell’accipiens) per il corrispondente controvalore.

2.6. L’azione di revoca (ordinaria o fallimentare) , pertanto, dopo il fallimento (o la liquidazione giudiziale) dell’acquirente del bene (ovvero , se si tratta di revoca fallimentare, anchedel creditore che ha ricevuto il pagamento ) che costituisce oggettodell’atto impugnato, stante l’intangibilità dell’asse fallimentare in base a titoli formati dopo il fallimento (cd. cristallizzazione), non può essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato (o la somma versata) alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, poiché si tratta di un’azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente.

2.7. In questo caso, però, i creditori (o il curatore del fallimento o della liquidazione giudiziale dell’alienante (o de l solvens) restano tutelati, secondo le regole del concorso (artt.52 l.fall. e 151 c.c.i.i. ) , da lla garanzia patrimoniale generica dell’acquirente (o dell’accipienspoi) fallito (ovvero assoggettato a liquidazione giudiziale), nel senso che, come detto, possono senz’altro insinuarsi al passivo della relativ a procedura per il valore del bene (o per la somma di denaro) oggetto dell’atto di disposizione (o del pagamento) astrattamente revocabile ( cfr. Cass.

SU n. 12476 del 2020; Cass. n.40745 del 2021; Cass. n. 34391 del 2022).

2.8. Si tratta, dunque, di un credito il cui accertamento (previa delibazione della pregiudiziale costitutiva) è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato (del fallimento o della liquidazione giudiziale dell’acquirente o de ll ’ accipiens ), con la conseguenza che, ove la relativa azione sia stata proposta (o, Ric. 2023n. 18997 - Sez. 1 - CC del 23 settembre 20 2 5 come nel caso in esame, sia proseguita) nei confronti d ella procedura, (ma) nel contesto di un ordinario giudizio di cognizione, la sua inammissibilità (o improseguibilità) dev’essere dichiarata d’ufficio, in ogni stato e grado, compreso il giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 11021 del 2023, in motiv.).

2.9. La sentenza di fallimento (o di liquidazione giudiziale) dell’acquirente (o del creditore accipiens) rende , in definitiva, inammissibile (o, se già proposta, improseguibile) l’azionedi revoca ordinaria o fallimentare (proposta dai creditori o dal curatore del fallimento o della liquidazione giudiziale dell’alienante o del solvens), la quale, infatti, avendo natura costitutiva, con l ’ effetto di modificare ex post una situazione giuridica preesistente, non può più essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato (o il denaro versato) alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, ma i creditori dell’alienante (o, in caso di fallimento o di liquidazione giudiziale , il relativo curatore) rimangono comunque tutelati dalle regole del concorso, potendo insinuarsi al passivo del fallimento (o della liquidazione giudiziale) dell’acquirente (o dell’accipiens) per il valore del bene (o per la somma di denaro) oggetto dell’atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva(cfr. Cass. n.30124 del 2024 ; Cass. n. 29369 del 2024 ).

Il ricorso è, dunque, improcedibile : e come tale dev’essere, pertanto,dichiarato.

Nulla per le spese di giudizio, a fronte della mancata costituzionedell’intimato.

La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore Ric. 2023n. 18997 - Sez. 1 - CC del 23 settembre 20 2 5 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’improcedibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18997-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difes o dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e RENATA RANUCCIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimato - avverso la SENTENZA n. 3212/2023della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 23/9/2025; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di Roma, con sentenza del 16/2/2022, ha accolto la domanda con la quale il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva chiesto la revoca fallimentare dei pagamenti che la società poi fallita aveva eseguito, nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, in favore della convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per la somma complessiva di €. 151.000,00. Ric. 2023n. 18997 - Sez. 1 - CC del 23 settembre 20 2 5 1.2. L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto appello avverso tale sentenza. 1.3. La corte d ’ appello, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello a norma dell’art. 348 c.p.c. sul rilievo che “ alla prima udienza del 6 luglio 2022, tenutasi in trattazione scritta, la Corte, constatato che l’appellante non aveva depositato note aveva rinviato la causa all’udienza del giorno 8 febbraio 2023, questa volta da trattarsi in presenza …” e che “nella predetta udienza l’appellante non è comparso …”. 1.4. L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto la cassazione della sentenza , assumendone la notificazione il 13/7/2023. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 1.6. In data 3/7/2025, l’[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di curatore della [OSCURATO:PERSONA] della società ricorrente, aperta con sentenza del 9/5/2025, ha chiesto l’interruzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il ricorso è dichiaratamente volto ad ottenere la cassazione con rinvio di una sentenza che ha accolto ladomanda di revoca fallimentare propost a dal Fallimento intimato nei confronti della società accipiens successivamente assoggettata a [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. L’azione di revoca (ordinaria o fallimentare) , tuttavia,ove (definitivamente) accolta, finirebbe per recuperare il bene (o la somma) che ne costituisce oggetto alla garanzia patrimoniale del creditore (o della massa dei creditori) dell’alienante, determinando, specularmente, la sottrazione del bene medesimo alla garanzia collettiva dei creditori dell’acquirentesulla base di un titolo giudiziale formato dopo la Ric. 2023n. 18997 - Sez. 1 - CC del 23 settembre 20 2 5 sentenza dichiarativa del fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale) di quest’ultimo e con efficacia postuma rispetto alla stessa, in violazione delle norme desumibili dagli artt. 42, 44, 45, 51 e 52 l.fall. e , in sostanza , riprodotte dagli artt. 142, 144, 145, 150 e 151 c.c.i.i.. 2.3. La domanda di revoca (ordinaria o fallimentare) , d’altra parte, non ha ad oggetto il bene in sé ma solo la reintegrazionedella generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilità del bene a esecuzione: il bene dismessocon l’atto revocando viene, infatti, in considerazione, rispetto all’interesse di quei creditori, soltanto per il suo valore, con la conseguenza che il fallimento (o la liquidazione giudiziale) del terzo acquirente(o del creditore accipiens), dichiarato dopo l’atto di alienazione (o di pagamento) che ha determinato la lesione della garanzia patrimoniale, se, come detto, impedisce l’esercizio dell’azione costitutiva, non preclude, però, l’esercizio, nelle forme esclusive del giudizio di verificazione, di un’azione restitutoria per equivalente parametrataal valore del bene (o deldenaro) sottratto alla garanzia patrimoniale . 2.4. Il fallimento (o liquidazione giudiziale) del terzo acquirente(o, come nel caso in esame, del creditore accipiens) preclude, quindi, la proponibilità (ovvero la proseguibilità), in sede ordinaria, dell’azione di revoca, non essendo consentito, a fronte della cristallizzazione del patrimonio conseguente alla sentenza dichiarativa, incidere sull’integrità dello stesso con il recupero del bene (o del denaro) alla sola garanzia patrimoniale del creditore (o della massa dei creditori) dell’alienante (o del solvens). 2.5. E tuttavia, se impedisce di recuperare il bene alienato (o il denaro versato) onde esercitare su questo l’azione esecutiva (ovvero acquisirlo all ’ attivo della procedura) , non Ric. 2023n. 18997 - Sez. 1 - CC del 23 settembre 20 2 5 esclude, però, che il creditore (o, in caso di fallimento dell’alienante o del debitore solvens , il relativo curatore) possa(no) insinuarsi al passivo del fallimento (dell’acquirente o dell’accipiens) per il corrispondente controvalore. 2.6. L’azione di revoca (ordinaria o fallimentare) , pertanto, dopo il fallimento (o la liquidazione giudiziale) dell’acquirente del bene (ovvero , se si tratta di revoca fallimentare, anchedel creditore che ha ricevuto il pagamento ) che costituisce oggettodell’atto impugnato, stante l’intangibilità dell’asse fallimentare in base a titoli formati dopo il fallimento (cd. cristallizzazione), non può essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato (o la somma versata) alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, poiché si tratta di un’azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente. 2.7. In questo caso, però, i creditori (o il curatore del fallimento o della liquidazione giudiziale dell’alienante (o de l solvens) restano tutelati, secondo le regole del concorso (artt.52 l.fall. e 151 c.c.i.i. ) , da lla garanzia patrimoniale generica dell’acquirente (o dell’accipienspoi) fallito (ovvero assoggettato a liquidazione giudiziale), nel senso che, come detto, possono senz’altro insinuarsi al passivo della relativ a procedura per il valore del bene (o per la somma di denaro) oggetto dell’atto di disposizione (o del pagamento) astrattamente revocabile ( cfr. Cass. SU n. 12476 del 2020; Cass. n.40745 del 2021; Cass. n. 34391 del 2022). 2.8. Si tratta, dunque, di un credito il cui accertamento (previa delibazione della pregiudiziale costitutiva) è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato (del fallimento o della liquidazione giudiziale dell’acquirente o de ll ’ accipiens ), con la conseguenza che, ove la relativa azione sia stata proposta (o, Ric. 2023n. 18997 - Sez. 1 - CC del 23 settembre 20 2 5 come nel caso in esame, sia proseguita) nei confronti d ella procedura, (ma) nel contesto di un ordinario giudizio di cognizione, la sua inammissibilità (o improseguibilità) dev’essere dichiarata d’ufficio, in ogni stato e grado, compreso il giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 11021 del 2023, in motiv.). 2.9. La sentenza di fallimento (o di liquidazione giudiziale) dell’acquirente (o del creditore accipiens) rende , in definitiva, inammissibile (o, se già proposta, improseguibile) l’azionedi revoca ordinaria o fallimentare (proposta dai creditori o dal curatore del fallimento o della liquidazione giudiziale dell’alienante o del solvens), la quale, infatti, avendo natura costitutiva, con l ’ effetto di modificare ex post una situazione giuridica preesistente, non può più essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato (o il denaro versato) alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, ma i creditori dell’alienante (o, in caso di fallimento o di liquidazione giudiziale , il relativo curatore) rimangono comunque tutelati dalle regole del concorso, potendo insinuarsi al passivo del fallimento (o della liquidazione giudiziale) dell’acquirente (o dell’accipiens) per il valore del bene (o per la somma di denaro) oggetto dell’atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva(cfr. Cass. n.30124 del 2024 ; Cass. n. 29369 del 2024 ). Il ricorso è, dunque, improcedibile : e come tale dev’essere, pertanto,dichiarato. Nulla per le spese di giudizio, a fronte della mancata costituzionedell’intimato. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore Ric. 2023n. 18997 - Sez. 1 - CC del 23 settembre 20 2 5 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’improcedibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm
Sentenza Cassazione n. 29720/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris