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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 21016/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15982-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2044/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 03/12/2019 R.G.N. 308/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N. 15982/2020 Cron.

Rep.

Ud. 25/05/2023 CC R.G. 15982/20 Rilevato che: Con sentenza del giorno 3.12.2019 n. 2044, la Corte d’appello di Bari rigettava l’appello principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di PREVIDENZA e ASSISTENZA dei RAGIONIERI e [OSCURATO:PERSONA] (in seguito, per brevità, Cassa) avverso la sentenza del Tribunale di Bari che aveva accolto il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], volto a chiedere la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con decorrenza dal 1.2.2003, sulla base del Regolamento di esecuzione della Cassa, in vigore alla data di presentazione della domanda di pensione (2.1.03) e del principio del pro rata, previsto dall’art. 3 comma 12, della legge n. 335/95, previa esclusione del coefficiente di neutralizzazione, applicabile soltanto a far data dal

7.6.03. La medesima Corte d’appello rigettava, altresì, l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], riferito al capo della sentenza concernente la quantificazione della pretesa.

Il tribunale riconosceva il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico a decorrere dal 1.2.03 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda), mentre gli importi spettanti, venivano quantificati a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio.

La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado.

In particolare, va evidenziata la conferma della decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla presentazione di domanda di pensione (1.2.2003), in quanto la Cassa aveva revocato la delibera di sospensione dell’erogazione delle pensioni di anzianità e, quindi, riprendeva vigore l’originaria domanda di pensione e l’originaria richiesta di cancellazione dell’Albo, che era stata solo temporaneamente revocata, per la situazione d’incertezza nell’erogazione della pensione.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, la Cassa ricorre per cassazione, sulla base di sei motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 3 della legge n. 414 del 1991 e dell’art. 11 disp. att. c.c., dell’art. 1362 c.c., in combinato disposto con gli artt. 49 e 50 del regolamento della Cassa, come modificato dalla delibera del 22 giugno 2002, con la delibera del 23 novembre 2002 e con l’art. 1 dell’allegato C della delibera del 7 giugno 2003 di modifica dell’art. 50 del regolamento del 1997 come modificato dalla delibera del 22 giugno 2002, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva confermato la statuizione di primo grado, affermando che la data di decorrenza della pensione di anzianità di [OSCURATO:PERSONA] fosse il 1.2.03 e non il

1.7.03. Con il secondo motivo di ricorso, la Cassa deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 3 comma 12, della legge n. 335 del 1995, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva illegittimamente disapplicato il coefficiente di neutralizzazione, sul presupposto che il ragioniere avesse diritto a percepire la pensione dal 1.2.03 secondo la disciplina previgente alla Delibera del 7 giugno 2003, che nel reintrodurre la pensione di anzianità dal 1.7.03, aveva stabilito la compatibilità tra la pensione di anzianità e l’iscrizione all’Albo, invece preclusa fino a quel momento, ed aveva introdotto per quelle pensioni un coefficiente di neutralizzazione.

Con il terzo motivo di ricorso, la Cassa deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 3 comma 12, della legge n. 335 del 1995, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché, erroneamente, la Corte d’appello aveva basato il calcolo dell’ammontare della pensione, fondandolo su un frazionamento in sub quote, individuate sulla base della normativa succedutasi nel tempo, con inclusione in ciascuna sub quota degli ultimi redditi anteriori alla pensione.

Tale statuizione sarebbe illegittima perché contraria al principio del pro rata come interpretato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nelle sentenze nn. 17742/15 e 18136/15.

Con il quarto motivo di ricorso, la Cassa deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 3 comma 12, della legge n. 335 del 1995, come interpretato dalle sezioni unite, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché, con riguardo alla riliquidazione del trattamento pensionistico del rag.

Gramegna, erroneamente, la Corte d’appello aveva incluso, in ciascuna sub quota, gli ultimi redditi anteriori al pensionamento, nella base di calcolo della pensione, in violazione del principio del pro rata, per come interpretato dalla S.C.

Con il quinto motivo ricorso, la Cassa deduce il vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva acriticamente recepito il criterio di calcolo invocato dal ragioniere per la quantificazione del trattamento pensionistico e delle differenze pensionistiche asseritamente spettanti, perché in contrasto con il principio del pro rata, come interpretato dalle sezioni unite.

Con il sesto motivo di ricorso, la Cassa deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 3 comma 12, della legge n. 335 del 1995, come interpretato dalle sezioni unite, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva acriticamente recepito la quantificazione del trattamento pensionistico e il calcolo delle differenze pensionistiche effetuate dal consulente tecnico d’ufficio nominato nel corso del giudizio di primo grado.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto le argomentazioni della ricorrente non scalfiscono le statuizioni espresse dalla Corte d’appello sul disposto regolamentare della Cassa, in particolare, l’art. 50 del Regolamento, nelle sue diverse formulazioni (cfr. pp. 9-12 della sentenza impugnata); la Cassa, infatti, contrappone la propria interpretazione a quella della Corte del merito, ma in termini di mero dissenso; pertanto , il motivo di ricorso mira solo a sindacare la valutazione delle norme regolamentari, al di fuori della deduzione di specifici canoni ermeneutici di atti negoziali (e ciò, a dispetto della rubrica che censura una violazione di legge)che invece sono stati valutati dalla Corte d’appello, con motivazione articolata e compiuta.

Il secondo motivo di ricorso è fondato.

La sentenza non ha fatto corretta applicazione dell’orientamento di questa Corte (v.

Cass.23597/18, Cass.28253/18, Cass.26440/21) secondo cui la previsione, di cui alle delibere della Cassa 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003 e del Regolamento 1 gennaio 2004, di un coefficiente di abbattimento (cd. coefficiente di neutralizzazione), progressivamente calante in ragione del crescere dell'età, per la quota retributiva delle pensioni di anzianità erogate dalla medesima Cassa di previdenza, non è soggetta al principio del "pro rata", quale sancito dall’art.3, co.12 l. n.335/95 (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1, co.763, l. n. 296/06) ed è legittima, risultando tale coefficiente introdotto con modalità non irragionevoli nell'ambito della modifica del sistema di accesso alla predetta pensione, reso contestualmente compatibile con la prosecuzione, nonostante il pensionamento, della medesima professione.

Il terzo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del quarto, quinto e sesto motivo, che mirano a censurare il quantum della pretesa, fondato sull’erroneo frazionamento in sub quote.

Infatti, la sentenza non ha fatto corretta applicazione dell’orientamento di questa Corte secondo cui, per il calcolo della quota A, si applica un unico regime, ovvero quello in essere al momento della maturazione del diritto alla pensione, e cioè l’art.49 del Regolamento di esecuzione del 1997, anziché i vari regimi di calcolo via via succedutisi (Cass.28253/18, Cass.2223/19, Cass. Cass.1338/22).

In accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso, inammissibileil primo, assorbiti i restanti, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bari, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia, in riferimento ai motivi accolti.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibileil primo e assorbe i restanti.

Cassa la sentenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15982-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2044/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 03/12/2019 R.G.N. 308/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N. 15982/2020 Cron. Rep. Ud. 25/05/2023 CC R.G. 15982/20 Rilevato che: Con sentenza del giorno 3.12.2019 n. 2044, la Corte d’appello di Bari rigettava l’appello principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di PREVIDENZA e ASSISTENZA dei RAGIONIERI e [OSCURATO:PERSONA] (in seguito, per brevità, Cassa) avverso la sentenza del Tribunale di Bari che aveva accolto il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], volto a chiedere la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con decorrenza dal 1.2.2003, sulla base del Regolamento di esecuzione della Cassa, in vigore alla data di presentazione della domanda di pensione (2.1.03) e del principio del pro rata, previsto dall’art. 3 comma 12, della legge n. 335/95, previa esclusione del coefficiente di neutralizzazione, applicabile soltanto a far data dal 7.6.03. La medesima Corte d’appello rigettava, altresì, l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], riferito al capo della sentenza concernente la quantificazione della pretesa. Il tribunale riconosceva il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico a decorrere dal 1.2.03 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda), mentre gli importi spettanti, venivano quantificati a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio. La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado. In particolare, va evidenziata la conferma della decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla presentazione di domanda di pensione (1.2.2003), in quanto la Cassa aveva revocato la delibera di sospensione dell’erogazione delle pensioni di anzianità e, quindi, riprendeva vigore l’originaria domanda di pensione e l’originaria richiesta di cancellazione dell’Albo, che era stata solo temporaneamente revocata, per la situazione d’incertezza nell’erogazione della pensione. Avverso la sentenza della Corte d’appello, la Cassa ricorre per cassazione, sulla base di sei motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 3 della legge n. 414 del 1991 e dell’art. 11 disp. att. c.c., dell’art. 1362 c.c., in combinato disposto con gli artt. 49 e 50 del regolamento della Cassa, come modificato dalla delibera del 22 giugno 2002, con la delibera del 23 novembre 2002 e con l’art. 1 dell’allegato C della delibera del 7 giugno 2003 di modifica dell’art. 50 del regolamento del 1997 come modificato dalla delibera del 22 giugno 2002, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva confermato la statuizione di primo grado, affermando che la data di decorrenza della pensione di anzianità di [OSCURATO:PERSONA] fosse il 1.2.03 e non il 1.7.03. Con il secondo motivo di ricorso, la Cassa deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 3 comma 12, della legge n. 335 del 1995, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva illegittimamente disapplicato il coefficiente di neutralizzazione, sul presupposto che il ragioniere avesse diritto a percepire la pensione dal 1.2.03 secondo la disciplina previgente alla Delibera del 7 giugno 2003, che nel reintrodurre la pensione di anzianità dal 1.7.03, aveva stabilito la compatibilità tra la pensione di anzianità e l’iscrizione all’Albo, invece preclusa fino a quel momento, ed aveva introdotto per quelle pensioni un coefficiente di neutralizzazione. Con il terzo motivo di ricorso, la Cassa deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 3 comma 12, della legge n. 335 del 1995, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché, erroneamente, la Corte d’appello aveva basato il calcolo dell’ammontare della pensione, fondandolo su un frazionamento in sub quote, individuate sulla base della normativa succedutasi nel tempo, con inclusione in ciascuna sub quota degli ultimi redditi anteriori alla pensione. Tale statuizione sarebbe illegittima perché contraria al principio del pro rata come interpretato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nelle sentenze nn. 17742/15 e 18136/15. Con il quarto motivo di ricorso, la Cassa deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 3 comma 12, della legge n. 335 del 1995, come interpretato dalle sezioni unite, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché, con riguardo alla riliquidazione del trattamento pensionistico del rag. Gramegna, erroneamente, la Corte d’appello aveva incluso, in ciascuna sub quota, gli ultimi redditi anteriori al pensionamento, nella base di calcolo della pensione, in violazione del principio del pro rata, per come interpretato dalla S.C. Con il quinto motivo ricorso, la Cassa deduce il vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva acriticamente recepito il criterio di calcolo invocato dal ragioniere per la quantificazione del trattamento pensionistico e delle differenze pensionistiche asseritamente spettanti, perché in contrasto con il principio del pro rata, come interpretato dalle sezioni unite. Con il sesto motivo di ricorso, la Cassa deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 3 comma 12, della legge n. 335 del 1995, come interpretato dalle sezioni unite, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva acriticamente recepito la quantificazione del trattamento pensionistico e il calcolo delle differenze pensionistiche effetuate dal consulente tecnico d’ufficio nominato nel corso del giudizio di primo grado. Il primo motivo è inammissibile, in quanto le argomentazioni della ricorrente non scalfiscono le statuizioni espresse dalla Corte d’appello sul disposto regolamentare della Cassa, in particolare, l’art. 50 del Regolamento, nelle sue diverse formulazioni (cfr. pp. 9-12 della sentenza impugnata); la Cassa, infatti, contrappone la propria interpretazione a quella della Corte del merito, ma in termini di mero dissenso; pertanto , il motivo di ricorso mira solo a sindacare la valutazione delle norme regolamentari, al di fuori della deduzione di specifici canoni ermeneutici di atti negoziali (e ciò, a dispetto della rubrica che censura una violazione di legge)che invece sono stati valutati dalla Corte d’appello, con motivazione articolata e compiuta. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La sentenza non ha fatto corretta applicazione dell’orientamento di questa Corte (v. Cass.23597/18, Cass.28253/18, Cass.26440/21) secondo cui la previsione, di cui alle delibere della Cassa 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003 e del Regolamento 1 gennaio 2004, di un coefficiente di abbattimento (cd. coefficiente di neutralizzazione), progressivamente calante in ragione del crescere dell'età, per la quota retributiva delle pensioni di anzianità erogate dalla medesima Cassa di previdenza, non è soggetta al principio del "pro rata", quale sancito dall’art.3, co.12 l. n.335/95 (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1, co.763, l. n. 296/06) ed è legittima, risultando tale coefficiente introdotto con modalità non irragionevoli nell'ambito della modifica del sistema di accesso alla predetta pensione, reso contestualmente compatibile con la prosecuzione, nonostante il pensionamento, della medesima professione. Il terzo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del quarto, quinto e sesto motivo, che mirano a censurare il quantum della pretesa, fondato sull’erroneo frazionamento in sub quote. Infatti, la sentenza non ha fatto corretta applicazione dell’orientamento di questa Corte secondo cui, per il calcolo della quota A, si applica un unico regime, ovvero quello in essere al momento della maturazione del diritto alla pensione, e cioè l’art.49 del Regolamento di esecuzione del 1997, anziché i vari regimi di calcolo via via succedutisi (Cass.28253/18, Cass.2223/19, Cass. Cass.1338/22). In accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso, inammissibileil primo, assorbiti i restanti, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bari, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia, in riferimento ai motivi accolti. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibileil primo e assorbe i restanti. Cassa la sentenz
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