CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 1971
Cassazione n. 07597/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01HHTE8 ) nato il 28/05/1971 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 40297/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01HHTE8) è stato condannato con il rito abbreviato alle pene di legge per la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con la recidiva; Rilevato che con il primo motivo di ricorso l'imputato eccepisce il vizio di motivazione in merito alla pena e con il secondo il vizio di motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche; Rilevato che i motivi non hanno consistenza: la pena è stata calcolata, compresa la recidiva, in mesi 9 di reclusione ed euro 1.500 di multa, largamente al di sotto del medio edittale, per cui non necessita di giustificazioni ulteriori rispetto al riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01); Rilevato che il diniego delle generiche è stato correttamente motivato dai precedenti penali e dall'assenza di un comportamento collaborativo o di segni di resipiscenza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. iproc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d