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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2025

Cassazione n. 38312/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Trento, in funzione di riesame, annullava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento del 15/04/2025, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo di cui al capo B) e per quello fine di riciclaggio sub B2).

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 648-bis cod. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Evidenzia che il Tribunale ha annullato l'ordinanza genetica, in quanto ha ritenuto che difettasse la prova, anche solo indiziaria, che la ripulitura di quel determinato denaro contante fosse il provento dei reati fine della associazione di cui al capo A), relativi alla cessione di sostanza stupefacente, quale delitto presupposto e non invece, secondo una ipotesi alternativa, giudicata più che plausibile, il provento in "nero" dell'attività imprenditoriale svolta a diversi livelli dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], derivante, ad esempio, da evasioni fiscali sotto soglia; che tale affermazione non trova riscontro negli atti, atteso che il Tribunale non ha richiamato nessun elemento che consenta di ritenere, in termini oggettivi e non meramente deduttivi, che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia riciclato - non in parte, ma esclusivamente - il "nero" dell'attività di ristorazione da lui gestita, dunque, il denaro proveniente dall'evasione fiscale; che, invero, non risulta che le attività imprenditoriali dell'[OSCURATO:PERSONA] siano state oggetto di accertamenti tributari o di verifiche fiscali, né che la gestione di dette attività economiche fosse sistematicamente vocata all'evasione fiscale, né sono versati in atti elementi oggettivi ricavati dalle perquisizioni da cui trarre evidenza di un'evasione di imposta (appunti con la contabilità parallela, cassa del "nero"); che, dunque, il Tribunale ha elevato al rango di ricostruzione alternativa ipotetica una mera supposizione del tutto sguarnita di elementi indiziari a supporto.

Precisa, altresì, che l'illecito profitto ricavato dalla vendita di sostanza stupefacente è stato quantificato in 380.000 euro per il solo [OSCURATO:PERSONA]; che le innumerevoli cessioni effettuate durante il periodo in contestazione sono compatibili con la creazione della provvista da riciclare; che l'attività disinvolta dell'[OSCURATO:PERSONA], che si serviva dei locali di ristorazione da lui gestiti per spacciare la sostanza stupefacente, consentendone il pagamento tramite il dispositivo pos dei locali, è sintomatica della piena fungibilità tra le attività commerciali lecite e quelle illecite svolte, considerato che il coimputato immetteva nelle casse dei locali di ristorazione denaro "sporco" proveniente dall'attività di spaccio; che, dunque, è più che verosimile che il provento dell'attività di spaccio e del reato associativo di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, esattamente quantificato anche dal Giudice per le indagini preliminari, sia stato riciclato; che, invero, tra le due attività illecite (quella penalmente rilevante di cessione di sostanze stupefacenti e quella di evasione fiscale sotto soglia, rilevante penalmente solo in presenza degli elementi costitutivi dei reati tributari previsti dalla legislazione speciale) non vi è alcuna incompatibilità ontologica, né l'una impedisce di configurare l'altra, quando la contestazione di riciclaggio è circoscritta al solo provento dei delitti di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309 del 1990 e quando la sua quantificazione è analiticamente provata; che, peraltro, a fronte di investimenti per euro 1.805.000, effettuati dall'[OSCURATO:PERSONA], solo la somma di euro 260.000 è stata ritenuta provento dell'attività di spaccio.

Osserva, infine, che il Tribunale del riesame ha errato anche laddove ha affermato che il delitto associativo non può costituire il presupposto del riciclaggio; che, invero, la giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che il delitto di associazione per delinquere può essere considerato di per sé idoneo a generare profitto illecito con riferimento alle utilità percepite dagli associati per il contributo da essi prestato per assicurare il regolare funzionamento del sodalizio.

3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

3.1. Osserva il Collegio che, in tema di impugnazioni, anche nel procedimento cautelare vale il principio, posto con l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto e attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio a eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990 - 01).

Ciò significa che il pubblico ministero - che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria - deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, anche le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari.

In caso contrario, invero, l'accoglimento del ricorso in ordine alla sussistenza del presupposto di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non potrebbe comunque condurre all'emissione della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato, per cui sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante (Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010 - 01; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276375 - 01).

Unica eccezione può configurarsi nei casi in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in siffatte ipotesi le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari possono ritenersi implicitamente sussistenti (Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, Manna, Rv. 285400 - 01; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282355 - 01), situazione questa che non ricorre nel caso di specie, in cui si procede per i reati di cui agli artt. 416 e 648- bis cod. pen., per i quali non opera alcuna presunzione.

Tale opzione ermeneutica, cui si intende dare continuità, non contrasta con quanto affermato da Sez. 6, n. 5332 del 06/12/2023, dep. 2024, Vignola, Rv. 286061 - 01, atteso che il principio di diritto ivi affermato - secondo il quale l'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l'adozione della misura prospettate nella originaria richiesta, con la conseguenza che è ammissibile l'appello con cui il pubblico ministero si limiti a contestare il mancato riconoscimento della gravità indiziaria, senza nulla dedurre in ordine alle esigenze cautelari rappresentate nella richiesta, ma non considerate dal giudice per le indagini preliminari - non è estensibile al giudizio per cassazione.

Ed invero, mentre il giudice della impugnazione di merito può effettuare una valutazione in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, che involge il fatto, ciò è precluso alla Corte di legittimità, che può valutare unicamente la coerenza logica della motivazione in punto di esigenze cautelari.

3.2. Le considerazioni che precedono impongono, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, poiché, se pure le doglianze in punto di gravità indiziaria dovessero trovare condivisione, questa Corte non potrebbe effettuare una valutazione in fatto in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari con i caratteri dell'attualità e della concretezza.

In altri termini, l'accoglimento dell'impugnativa in ordine al solo motivo dedotto non condurrebbe comunque all'applicazione della misura cautelare, risultando, di conseguenza, inidoneo al conseguimento di una decisione concretamente favorevole per l'impugnante.

P. Q. M. Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Trento, in funzione di riesame, annullava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento del 15/04/2025, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo di cui al capo B) e per quello fine di riciclaggio sub B2). 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 648-bis cod. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che il Tribunale ha annullato l'ordinanza genetica, in quanto ha ritenuto che difettasse la prova, anche solo indiziaria, che la ripulitura di quel determinato denaro contante fosse il provento dei reati fine della associazione di cui al capo A), relativi alla cessione di sostanza stupefacente, quale delitto presupposto e non invece, secondo una ipotesi alternativa, giudicata più che plausibile, il provento in "nero" dell'attività imprenditoriale svolta a diversi livelli dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], derivante, ad esempio, da evasioni fiscali sotto soglia; che tale affermazione non trova riscontro negli atti, atteso che il Tribunale non ha richiamato nessun elemento che consenta di ritenere, in termini oggettivi e non meramente deduttivi, che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia riciclato - non in parte, ma esclusivamente - il "nero" dell'attività di ristorazione da lui gestita, dunque, il denaro proveniente dall'evasione fiscale; che, invero, non risulta che le attività imprenditoriali dell'[OSCURATO:PERSONA] siano state oggetto di accertamenti tributari o di verifiche fiscali, né che la gestione di dette attività economiche fosse sistematicamente vocata all'evasione fiscale, né sono versati in atti elementi oggettivi ricavati dalle perquisizioni da cui trarre evidenza di un'evasione di imposta (appunti con la contabilità parallela, cassa del "nero"); che, dunque, il Tribunale ha elevato al rango di ricostruzione alternativa ipotetica una mera supposizione del tutto sguarnita di elementi indiziari a supporto. Precisa, altresì, che l'illecito profitto ricavato dalla vendita di sostanza stupefacente è stato quantificato in 380.000 euro per il solo [OSCURATO:PERSONA]; che le innumerevoli cessioni effettuate durante il periodo in contestazione sono compatibili con la creazione della provvista da riciclare; che l'attività disinvolta dell'[OSCURATO:PERSONA], che si serviva dei locali di ristorazione da lui gestiti per spacciare la sostanza stupefacente, consentendone il pagamento tramite il dispositivo pos dei locali, è sintomatica della piena fungibilità tra le attività commerciali lecite e quelle illecite svolte, considerato che il coimputato immetteva nelle casse dei locali di ristorazione denaro "sporco" proveniente dall'attività di spaccio; che, dunque, è più che verosimile che il provento dell'attività di spaccio e del reato associativo di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, esattamente quantificato anche dal Giudice per le indagini preliminari, sia stato riciclato; che, invero, tra le due attività illecite (quella penalmente rilevante di cessione di sostanze stupefacenti e quella di evasione fiscale sotto soglia, rilevante penalmente solo in presenza degli elementi costitutivi dei reati tributari previsti dalla legislazione speciale) non vi è alcuna incompatibilità ontologica, né l'una impedisce di configurare l'altra, quando la contestazione di riciclaggio è circoscritta al solo provento dei delitti di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309 del 1990 e quando la sua quantificazione è analiticamente provata; che, peraltro, a fronte di investimenti per euro 1.805.000, effettuati dall'[OSCURATO:PERSONA], solo la somma di euro 260.000 è stata ritenuta provento dell'attività di spaccio. Osserva, infine, che il Tribunale del riesame ha errato anche laddove ha affermato che il delitto associativo non può costituire il presupposto del riciclaggio; che, invero, la giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che il delitto di associazione per delinquere può essere considerato di per sé idoneo a generare profitto illecito con riferimento alle utilità percepite dagli associati per il contributo da essi prestato per assicurare il regolare funzionamento del sodalizio. 3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 3.1. Osserva il Collegio che, in tema di impugnazioni, anche nel procedimento cautelare vale il principio, posto con l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto e attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio a eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990 - 01). Ciò significa che il pubblico ministero - che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria - deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, anche le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. In caso contrario, invero, l'accoglimento del ricorso in ordine alla sussistenza del presupposto di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non potrebbe comunque condurre all'emissione della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato, per cui sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante (Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010 - 01; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276375 - 01). Unica eccezione può configurarsi nei casi in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in siffatte ipotesi le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari possono ritenersi implicitamente sussistenti (Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, Manna, Rv. 285400 - 01; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282355 - 01), situazione questa che non ricorre nel caso di specie, in cui si procede per i reati di cui agli artt. 416 e 648- bis cod. pen., per i quali non opera alcuna presunzione. Tale opzione ermeneutica, cui si intende dare continuità, non contrasta con quanto affermato da Sez. 6, n. 5332 del 06/12/2023, dep. 2024, Vignola, Rv. 286061 - 01, atteso che il principio di diritto ivi affermato - secondo il quale l'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l'adozione della misura prospettate nella originaria richiesta, con la conseguenza che è ammissibile l'appello con cui il pubblico ministero si limiti a contestare il mancato riconoscimento della gravità indiziaria, senza nulla dedurre in ordine alle esigenze cautelari rappresentate nella richiesta, ma non considerate dal giudice per le indagini preliminari - non è estensibile al giudizio per cassazione. Ed invero, mentre il giudice della impugnazione di merito può effettuare una valutazione in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, che involge il fatto, ciò è precluso alla Corte di legittimità, che può valutare unicamente la coerenza logica della motivazione in punto di esigenze cautelari. 3.2. Le considerazioni che precedono impongono, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, poiché, se pure le doglianze in punto di gravità indiziaria dovessero trovare condivisione, questa Corte non potrebbe effettuare una valutazione in fatto in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari con i caratteri dell'attualità e della concretezza. In altri termini, l'accoglimento dell'impugnativa in ordine al solo motivo dedotto non condurrebbe comunque all'applicazione della misura cautelare, risultando, di conseguenza, inidoneo al conseguimento di una decisione concretamente favorevole per l'impugnante. P. Q. M. Dichiara
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