CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 luglio 1979
Cassazione n. 34823/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/07/1979 avverso la sentenza del 22/09/2021 della Corte militare di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte militare di appello confermava la declaratoria di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, in servizio presso la stazione di Roccaraso, in ordine al reato di ritenzione di effetti militari, costituiti da oggetti di armamento (cartucce cal. 9 Parabellum e cartucce cal. 9X19), privi del marchio o segno di rifiuto e di cui non era dimostrata la cessata destinazione al servizio militare (art. 166 cod. pen. mil . pace, in relazione all'art. 164). Il materiale era stato sequestrato nel corso di una perquisizione domiciliare, nel separato procedimento penale già aperto a carico dell'imputato per il reato di cospirazione ex art. 179 cod. pen. mil . pace, in tesi realizzata mediante accordo fra più militari per sottrarre dall'ufficio armi e munizioni di servizio al fine di compromettere l'autorità del comandante; procedimento infine definito con pronuncia assolutoria, la quale aveva escluso l'esistenza dell'accordo cospirativo. 2. Pascale ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, enunciando tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente denuncia manifesta Ilogicità della motivazione. La Corte militare di appello, pur dando atto dell'assoluzione separatamente intervenuta, ne avrebbe incongruamente escluso la rilevanza, mentre sarebbe evidente che l'odierna imputazione, e la conseguente pronuncia di colpevolezza, sarebbero ancorate alle vicende del giudizio di cospirazione e alle attività compiute nel suddetto procedimento. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale. Nessun accertamento sarebbe stato compiuto per comprendere se le munizioni fossero di fabbrica, ovvero fossero state ricaricate mediante utilizzo di bossoli abbandonati o comunque dismessi. Non sarebbe dunque provato che le munizioni costituissero armamento militare, sicché la pena per la condotta di ritenzione sarebbe quella prevista dall'art. 165 cod. pen. mil . pace (non dall'art. 164), vale a dire la reclusione fino a sei mesi, con la conseguenza ulteriore che, in applicazione dell'art. 260 cod. pen. mil . pace., l'azione penale sarebbe improcedibile per difetto della richiesta del comandante del corpo. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto).3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il ricorrente ha depositato tempestiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in ciascuno dei motivi in cui si articola. 2. Quanto al primo motivo, appare evidente - ed è stato ampiamente evidenziato dalla Corte territoriale, le cui argomentazioni non sono state specificamente censurate - che tra il procedimento per il reato di cospirazione, separatamente definito, e il procedimento odierno sussiste un mero collegamento istruttorio, essendo i fatti oggetto di quest'ultimo emersi a seguito della perquisizione domiciliare disposta nel primo, diretta alla ricerca di elementi di prova riguardanti la contestazione originaria. Quest'ultima è caduta nel separato giudizio, ove è stato appurato che dalla stazione dei Carabinieri di Roccaraso non si erano verificati ammanchi di dotazioni di ufficio e non era risultato neppure dimostrato l'accordo criminoso inteso alla relativa sottrazione, in pregiudizio dell'autorità e dei poteri del comandante; accordo che avrebbe configurato il reato di cospirazione, offensivo del bene giuridico della disciplina militare. Tale liberatoria conclusione non interferisce con l'accertamento della penale responsabilità in ordine al reato odierno, integrato dalla ritenzione non autorizzata di oggetti di armamento, qualunque ne sia la provenienza, e dunque anche se non facenti parte della dotazione individuale, che non abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare; condotta distinta, che offende mi diverso bene giuridico rappresentato dall'efficienza delle [OSCURATO:PERSONA] e dall'esigenza di salvaguardia delle loro attrezzature (da ultimo, Sez. 1, n. 23372 del 15/05/2015, Miceli, Rv. 263615-01). 3. Quanto al secondo motivo, le censure che lo animano sono sviluppate in fatto e appaiono meramente reiterative. Della persistente destinazione al servizio dell'e munizioni sequestrate sono indici presuntivi, come si ricava dalla stessa norma incriminatrice, l'assenza sugli oggetti del marchio o segno di rifiuto, né è emerso in giudizio alcun elemento a sostegno della tesi difensiva della cessata appartenenza. E l'accertamento tecnico eseguito, la cui relazione finale è al ricorso allegata, ha permesso di appurare come le cartucce non presentino «alcun elemento ostativo alla loro regolare funzionalità ed idoneità all'uso», quali oggetti destinati al caricamento delle armi in dotazione alle Forze armate. L'inquadramento giuridico della condotta, in seno alla fattispecie di cui al combinato disposto degli artt. 164 e 166 cod. pen. mil . pace, è all'evidenza corretto, risultando altresì il reato procedibile d'ufficio. 4. In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sulle concrete modalità di estrinsecazione del comportamento incriminato (come era tenuta a fare: Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940- 01), di cui ha c:olto la penale rilevanza anche secondo la legge comune, stimandolo di entità non irrisoria e affermando il conseguente bisogno di pena. Il terzo motivo si infrange dinanzi a tale discrezionale valutazione, logicamente argomentata. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som