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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 24207/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette/sentite le conclusioni del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, letta la memoria depositata dall'Avvocatura Generale dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Roma, con ordinanza del 31 maggio 2022, rigettava l'istanza di riparazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per l'ingiusta detenzione carceraria subita per complessivi 24 giorni, essendo indagato per omicidio preterintenzionale perpetrato ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Velletri lo aveva infatti definitivamente assolto ex art. 530 secondo comma dall' imputazione contestata.

2. Il giudice della riparazione rigettava l'istanza ritenendo sussistente la colpa grave del ricorrente.

Riteneva la Corte d'Appello, sulla base del compendio probatorio esaminato nel processo a carico del Gallo, che, pur non essendo stata raggiunta alcuna prova circa la colpevolezza di quest'ultimo, erano state comunque accertate alcune circostanze di fatto che, congiuntamente esaminate, permettevano di ricostruire come gravemente colposo il comportamento del ricorrente, il quale aveva negligentemente causato l'erroneo convincimento della fondatezza del compendio indiziario raccolto a suo carico. 3.

L'istante, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione.

4. Con unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1,.lett. b), cod.proc.pen., violazione di legge in relazione all'art. 314 cod proc pen in ordine alla riconosciuta sussistenza della colpa grave in capo al ricorrente.

I giudici di merito, infatti, avevano utilizzato, per affermare la condotta gravemente colposa del ricorrente, causa della detenzione subita, il compendio indiziario sul quale si erano basati i giudici della cautela rilevando che il Gallo non avrebbe provveduto a fornire, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, adeguati chiarimenti in ordine alle circostanze accertate.

Deduce il ricorrente la genericità, carenza e comunque illogicità della motivazione, in quanto nel provvedimento impugnato non era stato indicato quali elementi, colposamente taciuti, avrebbero potuto portare alla esclusione del comportamento negligente.

5. L'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato memoria in data 14 aprile 2023, con la quale ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso.

6. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente presentata, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, e pertanto deve essere rigettato.

2. Occorre richiamare il principio fondamentale che disciplina l'accertamento in tema di riparazione per ingiusta detenzione.

Il giudice di merito, infatti, per stabilire se chi ha patto l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, Maltese, Rv. 259082; Sez.

Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263).

Più recentemente, Cass. n.11475 del 2372/2021, Rv 280704 osserva che "(...) la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso".

E' stato altresì precisato che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato.

Sez. 4 - , Sentenza n. 53361 del 21/11/2018; Puro, Rv. 274498 - 01.

3. Ciò premesso, nel caso odierno il giudice della riparazione offre congrua motivazione del rigetto dell'istanza.

Piu precisamente, la Corte romana sottolinea come dal compendio indiziario posto all'attenzione dei giudici di merito emergevano i seguenti fatti, non smentiti dalla sentenza di assoluzione: 1) la vittima del reato, [OSCURATO:PERSONA], colpito alla testa e agli arti inferiori, era stato trasportato in gravi condizioni al Pronto soccorso dell'ospedale di [OSCURATO:PERSONA] da un accompagnatore che poi si allontanava senza farsi identificare; 2) detto accompagnatore era stato identificato come [OSCURATO:PERSONA]; 3) la notte dei fatti l'utenza telefonica del Ricci, in orario immediatamente successivo al trasporto della vittima al pronto soccorso, aveva contattato il telefono in uso all'istante [OSCURATO:PERSONA], e altri contatti si erano rilevati con l'altro coindagato, [OSCURATO:PERSONA]; 4) i contatti erano proseguiti per tutta la notte, fino alle sei del mattino; 5) il [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso che, quella notte, egli stesso, la vittima [OSCURATO:PERSONA] e l'altro coindagato [OSCURATO:PERSONA] dovessero commettere un furto; 6) la circostanza relativa alla organizzazione del furto era stata riscontrata dagli inquirenti; 7) in orario mattutino, precisamente dalle 7.27 alle 8.37, le utenze telefoniche del Gerri e del Ricci avevano agganciato una cella telefonica in prossimità dell'abitazione della vittima; 8) la famiglia della vittima aveva ostacolato le indagini.

Tanto premesso, il provvedimento impugnato individua precisamente il comportamento negligente nel Gallo nell'essersi volontariamente e consapevolmente tenuto costantemente in contatto, nel corso di tutta la notte e fino alle sei del mattino, con due soggetti coinvolti in azione delittuosa (cfr. le ammissioni riscontrate del Ricci in ordine al furto), uno dei quali aveva trasportato in ospedale la vittima mortalmente ferita, e nell'essersi recato insieme ai predetti, nel corso della mattinata, presso l'abitazione della persona offesa.

Si tratta di comportamenti oggettivamente idonei ad essere interpretati come indizi di complicità, attesa la inspiegabile frequenza dei contatti telefonici con il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] avvenuti in orario notturno, ossia certamente in un orario in cui è del tutto inusuale scambiarsi continue comunicazioni, peraltro in coincidenza con il furto che costoro stavano organizzando e altresì in coincidenza con il trasporto in ospedale della vittima, e l'altrettanto peculiare circostanza dell'avvicinamento presso l'abitazione dei familiari di quest'ultima insieme ai due coindagati.

Le condotte imprudentemente poste in essere dal ricorrente al momento della applicazione della misura ben potevano dunque ingenerare la convinzione della fondatezza del compendio indiziario a suo carico. 5.

Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

6. Il ricorrente va altresì condannato alla refusione delle spese del resistente Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha depositato memoria, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro mille.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette/sentite le conclusioni del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, letta la memoria depositata dall'Avvocatura Generale dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Roma, con ordinanza del 31 maggio 2022, rigettava l'istanza di riparazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per l'ingiusta detenzione carceraria subita per complessivi 24 giorni, essendo indagato per omicidio preterintenzionale perpetrato ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Velletri lo aveva infatti definitivamente assolto ex art. 530 secondo comma dall' imputazione contestata. 2. Il giudice della riparazione rigettava l'istanza ritenendo sussistente la colpa grave del ricorrente. Riteneva la Corte d'Appello, sulla base del compendio probatorio esaminato nel processo a carico del Gallo, che, pur non essendo stata raggiunta alcuna prova circa la colpevolezza di quest'ultimo, erano state comunque accertate alcune circostanze di fatto che, congiuntamente esaminate, permettevano di ricostruire come gravemente colposo il comportamento del ricorrente, il quale aveva negligentemente causato l'erroneo convincimento della fondatezza del compendio indiziario raccolto a suo carico. 3. L'istante, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. 4. Con unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1,.lett. b), cod.proc.pen., violazione di legge in relazione all'art. 314 cod proc pen in ordine alla riconosciuta sussistenza della colpa grave in capo al ricorrente. I giudici di merito, infatti, avevano utilizzato, per affermare la condotta gravemente colposa del ricorrente, causa della detenzione subita, il compendio indiziario sul quale si erano basati i giudici della cautela rilevando che il Gallo non avrebbe provveduto a fornire, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, adeguati chiarimenti in ordine alle circostanze accertate. Deduce il ricorrente la genericità, carenza e comunque illogicità della motivazione, in quanto nel provvedimento impugnato non era stato indicato quali elementi, colposamente taciuti, avrebbero potuto portare alla esclusione del comportamento negligente. 5. L'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato memoria in data 14 aprile 2023, con la quale ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso. 6. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente presentata, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e pertanto deve essere rigettato. 2. Occorre richiamare il principio fondamentale che disciplina l'accertamento in tema di riparazione per ingiusta detenzione. Il giudice di merito, infatti, per stabilire se chi ha patto l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). Più recentemente, Cass. n.11475 del 2372/2021, Rv 280704 osserva che "(...) la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso". E' stato altresì precisato che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato. Sez. 4 - , Sentenza n. 53361 del 21/11/2018; Puro, Rv. 274498 - 01. 3. Ciò premesso, nel caso odierno il giudice della riparazione offre congrua motivazione del rigetto dell'istanza. Piu precisamente, la Corte romana sottolinea come dal compendio indiziario posto all'attenzione dei giudici di merito emergevano i seguenti fatti, non smentiti dalla sentenza di assoluzione: 1) la vittima del reato, [OSCURATO:PERSONA], colpito alla testa e agli arti inferiori, era stato trasportato in gravi condizioni al Pronto soccorso dell'ospedale di [OSCURATO:PERSONA] da un accompagnatore che poi si allontanava senza farsi identificare; 2) detto accompagnatore era stato identificato come [OSCURATO:PERSONA]; 3) la notte dei fatti l'utenza telefonica del Ricci, in orario immediatamente successivo al trasporto della vittima al pronto soccorso, aveva contattato il telefono in uso all'istante [OSCURATO:PERSONA], e altri contatti si erano rilevati con l'altro coindagato, [OSCURATO:PERSONA]; 4) i contatti erano proseguiti per tutta la notte, fino alle sei del mattino; 5) il [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso che, quella notte, egli stesso, la vittima [OSCURATO:PERSONA] e l'altro coindagato [OSCURATO:PERSONA] dovessero commettere un furto; 6) la circostanza relativa alla organizzazione del furto era stata riscontrata dagli inquirenti; 7) in orario mattutino, precisamente dalle 7.27 alle 8.37, le utenze telefoniche del Gerri e del Ricci avevano agganciato una cella telefonica in prossimità dell'abitazione della vittima; 8) la famiglia della vittima aveva ostacolato le indagini. Tanto premesso, il provvedimento impugnato individua precisamente il comportamento negligente nel Gallo nell'essersi volontariamente e consapevolmente tenuto costantemente in contatto, nel corso di tutta la notte e fino alle sei del mattino, con due soggetti coinvolti in azione delittuosa (cfr. le ammissioni riscontrate del Ricci in ordine al furto), uno dei quali aveva trasportato in ospedale la vittima mortalmente ferita, e nell'essersi recato insieme ai predetti, nel corso della mattinata, presso l'abitazione della persona offesa. Si tratta di comportamenti oggettivamente idonei ad essere interpretati come indizi di complicità, attesa la inspiegabile frequenza dei contatti telefonici con il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] avvenuti in orario notturno, ossia certamente in un orario in cui è del tutto inusuale scambiarsi continue comunicazioni, peraltro in coincidenza con il furto che costoro stavano organizzando e altresì in coincidenza con il trasporto in ospedale della vittima, e l'altrettanto peculiare circostanza dell'avvicinamento presso l'abitazione dei familiari di quest'ultima insieme ai due coindagati. Le condotte imprudentemente poste in essere dal ricorrente al momento della applicazione della misura ben potevano dunque ingenerare la convinzione della fondatezza del compendio indiziario a suo carico. 5. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. Il ricorrente va altresì condannato alla refusione delle spese del resistente Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha depositato memoria, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro mille. Cos
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