CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28856/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tituto Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamentealla recidiva;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Mancini, del foro di Viterbo, difensore di fiducia della parte civileXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che ha concluso per il rigetto del ricorso,depositando le conclusioni alle quali si è riportato;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, difensore di fiducia del ricorrente,che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 3 dicembre 2025, la Corte di appello di Romaconfermava la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 24/01/2025, con la qualeXXXXXXXXXXXXXXXXX, previo riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche in regime di equivalenza alle aggravanti contestate e riduzione per ilrito abbreviato, era stato condannato alla pena di quattro anni e sei mesi direclusione, nonché alle pene accessorie di legge ed al risarcimento dei danni infavore delle parti civili, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt.61 n . 5 , 609 -b i s , c omma 1 , c od . pen . pe r ave r c o s t r e t t oXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ospite della Casa di cura XXXXXX, sita inXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a compiere e subire atti sessuali medianteviolenza in data 07/02/2023, nonché del reato di cui agli artt. 61 n. 5, 609-bis,comma 1, cod. pen. per aver costretto XXXXXXXXXXXX, ospite della Casa di curaXXXXXX, sita in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a compiere e subire attisessuali mediante violenza in data 01/05/2023.2 . Avve r so l a sen tenza de l l a Co r te d i appe l l o d i Roma,XXXXXXXXXXXXXXXXX, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso percassazione, sollevando tre motivi.2.1. Con un primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge perdisapplicazione dell’art. 603 cod. proc. pen., in relazione al rigetto del motivo diappello avente ad oggetto la richiesta di rinnovazione istruttoria perl’espletamento di nuova perizia psichiatrica, nonché vizio di motivazione pertravisata valutazione del contenuto della perizia psichiatrica e delle risultanzeprobatorie documentali in atti.2.1.1. Lamenta la difesa la travisata valutazione del contenuto dell’elaboratoperitale nella quale è incorsa la Corte territoriale, ritenendo erroneamente che ilperito nominato dal Tribunale di Roma, XXXXXXXXXXXXX, avesse espressamenteaffermato che la mancata assunzione della terapia farmacologica prescritta alricorrente non avrebbe potuto determinare alcun difetto totale o parziale diimputabilità, laddove egli avesse posto in essere condotte criminose durante ilperiodo di scopertura terapeutica.2.1.2. Lamenta, inoltre, la difesa l’omessa valutazione delle risultanzegiudiziarie dalle quali emergeva come la pericolosità sociale dell’imputato, lungidall’essere scemata nel tempo, era rimasta pressochè costante, se nonaddirittura aggravata, rispetto a quella risalente a dieci anni prima, come potevadesumersi dalle sentenze assolutorie del ricorrente per vizio totale di mente,nonché dalle progressive ordinanze di aggravamento delle misure di sicurezzaapplicate al prevenuto dai magistrati di sorveglianza.2.1.3. Lamenta pertanto la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. nell’averla Corte territoriale disatteso il motivo di appello concernente la richiesta dirinnovazione istruttoria della perizia psichiatrica nei confronti del ricorrente, siapur limitatamente all’accertamento della sussistenza di un legame di correlazionetra la mancata e discontinua assunzione del farmaco XXXXXXXXXX, prescrittoall’imputato, con il vizio totale o parziale di mente in relazione ad entrambi gliepisodi di violenza sessuale allo stesso ascritti in imputazione, tanto più che ilmagistrato di sorveglianza di XXXXXXX aveva affermato non potersi ritenere cheil ricorrente, se non adeguatamente contenuto e seguito nell’assunzione dellaterapia, si sarebbe astenuto dalla commissione di ulteriori reati.2.2. Con un secondo motivo il ricorrente denuncia violazione della leggepenale in relazione alla erronea interpretazione e alla falsa applicazione dellarecidiva semplice ex art. 99 cod. pen., nonché, in relazione alle pregressesentenze assolutorie per vizio totale di mente, violazione del giudicato penale exart. 649 cod. proc. pen.Lamenta la difesa che la Corte territoriale aveva disatteso il quarto motivo diappello, ritenendo che la richiesta esclusione della recidiva semplice non potesseessere accolta, in considerazione dei numerosi precedenti ascritti all’imputato,considerate anche le due sentenze più recenti di assoluzione per vizio totale dimente, non sussistendo incompatibilità tra il vizio totale di mente e l’aggravantesoggettiva della recidiva.2.2.1. In primo luogo, contesta la difesa una erronea interpretazione ed unafalsa applicazione dell’art. 99 cod. pen., poiché, dopo che il ricorrente era statoriconosciuto pienamente capace di intendere e di volere, e dunque pienamenteimputabile all’esito del giudizio di primo grado, era stata illegittimamenteapplicata la circostanza aggravante ex art. 99, comma 1, cod. pen. anche sullascorta delle due pregresse sentenze assolutorie per vizio totale di mente emessenei suoi confronti e che la Corte territoriale ha ritenuto precedenti penalivalidamente utilizzabili per la contestazione della recidiva semplice.2.2.2. In secondo luogo, contesta la difesa la violazione del giudicatoparziale con riferimento alla erronea ritenuta rilevanza delle sentenze assolutorieper vizio di mente ai fini della rituale contestazione ed applicazione della recidivasemplice ex art. 99, comma 1, cod. pen., atteso che il motivo di appello avevasollecitato la Corte territoriale ad escludere l’applicazione della recidiva semplice,censurando il ragionamento del Tribunale che aveva applicato la ridetta recidivasemplice sulla base di remoti ed aspecifici precedenti penali dell’imputato, relativia reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale commessi negli anni 2004 e2005, condividendo invece l’ulteriore ragionamento del Tribunale secondo ilquale le pregresse sentenze assolutorie del ricorrente per vizio totale di mentenon dovevano essere valutate quali precedenti giudiziari idonei alla contestazioneed alla conseguente applicazione della recidiva ex art. 99 cod. pen.2.2.3. In terzo luogo, deduce la difesa violazione di legge per erroneainterpretazione e falsa applicazione dell’art. 99 cod. pen. per contrasto con lasentenza Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, avendo la Corte territoriale di fattoancorato il giudizio circa l’attualità e la persistenza della asserita pericolositàsociale dell’imputato esclusivamente ai precedenti penali riportati dal prevenuto,omettendo di valutare l’ulteriore parametro consistente nel dato temporaleintercorrente tra le date di commissione dei singoli reati, non potendosiprescindere dall’accertamento in concreto di tutta una serie di parametri, tra iquali rientra anche quello della distanza temporale intercorrente tra la data dicommissione di un reato e l’altro, ed intercorrendo nel caso di specie un arcotemporale assai ampio, pari a circa 18 anni e 1 mese tra la data di commissionedell’ultima condotta criminosa fra tutte quelle antecedenti e i delitti di violenzasessuale giudicati nel presente procedimento.2.3. Con un terzo motivo il ricorrente denuncia illogicità della motivazione inrelazione alla ritenuta applicazione della recidiva semplice per travisatavalutazione delle risultanze del certificato del casellario giudiziale.Osserva la difesa che le tre sentenze di condanna irrevocabili risultanti dalcertificato penale dell’imputato si riferiscono a titoli di reato del tutto aspecifici edassai risalenti nel tempo, segnatamente relativi a condanne per episodi diminaccia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale – una delle quali a penapecuniaria e le altre due a pene detentive condizionalmente sospese – commessiben 18 anni prima rispetto agli episodi di violenza sessuale ascritti all’imputatonel presente procedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo del ricorso è infondato.1.1. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 38866 del13/07/2022, Gentili, non mass.) ha ben chiarito come la disposizione di cuiall'art. 603 c.p.p., che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ingrado di appello, preveda tre ipotesi: a) la riassunzione di prove già acquisite neldibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove: tale fattispecie,prevista nel comma 1, è subordinata alla circostanza che il giudice ritenga "dinon essere in grado di decidere allo stato degli atti", ovvero attiene al caso in cuii dati probatori già acquisiti siano incerti o l'incombente richiesto rivestacarattere di decisività, nel senso che è idoneo ad eliminare le eventualiincertezze ovvero ad inficiare ogni altra risultanza. Il comma 1, poi, riguardaprove preesistenti o prove già note alla parte (v. Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003,dep. 2004, Pacca, Rv. 227494); b) l'assunzione di prove sopravvenute oscoperte dopo il giudizio di primo grado: tale fattispecie, prevista dal comma 2,va disposta nei limiti previsti dall'art. 495 c.p.p., comma 1; norma che, a suavolta, richiama l'art. 190 c.p.p., comma 1 e l'art. 190 bis c.p.p. relativi,rispettivamente, al diritto alla prova ed ai requisiti della prova nei procedimentiper taluno dei delitti indicati nell'art. 51 c.p., comma 3-bis. Consegue che, nelcaso previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., comma 2, il Giudice è tenuto adisporre la rinnovazione del dibattimento, ma con il limite costituito dallerichieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue oirrilevanti (v. Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239341);c) l'assunzione disposta d'ufficio: prevista dall'art. 603 c.p.p., comma 3, talefattispecie ricorre solo se il giudice "la ritiene assolutamente necessaria", neicasi in cui egli ritenga che non gli sia possibile decidere se non dopo l'assunzionedi una determinata prova.La diversità delle tipologie, previste in ordine alla rinnovazione dell'istruttoriadibattimentale in sede di appello, si riverbera anche sul piano della motivazione.Infatti, avendo la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento, carattereeccezionale rispetto al principio di presunzione di completezza dell'istruttoria giàespletata, deriva che mentre la rinnovazione dev'essere specificamente motivata,occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dall'acquisitaconsapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, dirigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa strutturaargomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi lasussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo onegativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità dirinnovare il dibattimento (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, dep. 2010, Pacini,Rv. 246859; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996). In caso,invece, di rinnovazione richiesta ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen., lagiustificazione del rigetto deve risultare in modo espresso (Sez. 3, n. 47963 del13/09/2016, F., Rv. 268657).Con specifico riferimento alla rinnovazione di una perizia, è stato, inoltre,affermato che, nel dibattimento del giudizio di appello, la rinnovazione diuna perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere ingrado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, selogicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità,trattandosi di un giudizio di fatto (Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv.257086; nello stesso senso, Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv.274996; Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017, dep. 2018, S, Rv. 273653; Sez. 2, n.36630 del 15/05/2013, Bommarito, Rv. 257062).1.2. Nel caso in esame, non trattandosi di prove sopravvenute o scopertedopo il giudizio di primo grado, la Corte territoriale ha ritenuto, senza vizi logici,la non decisività della rinnovazione istruttoria richiesta, spiegando come il peritonominato dai giudici di primo grado, in linea con il consulente del Pubblicoministero, sul presupposto che l’imputato fosse affetto da disturbo di personalitàdi tipo antisociale, ha ritenuto che tale disturbo non determinasse alcun difetto diimputabilità, non ricorrendo un caso di intossicazione acuta o cronica da abuso disostanze stupefacenti, precisando inoltre come le diverse valutazioni cheavevano condotto a pronunce liberatorie per vizio totale di mente erano riferitead un periodo in cui le condizioni dell’imputato erano considerevolmente piùgravi per il concomitante rilevante abuso di sostanze stupefacenti, mentre lasuccessiva sottoposizione a cure e trattamenti farmacologici aveva determinatoun miglioramento delle condizioni dell’imputato ed escluso una ripercussionesulla sua imputabilità, tanto che, al momento dei fatti, il ricorrente avevaconsapevolezza delle proprie condizioni ed azioni. La Corte di appello, inoltre,sullo specifico quesito posto dalla difesa circa l’incidenza sulla capacità diintendere e di volere dell’imputato della mancata o discontinua assunzione deifarmaci dalla dimissione dal carcere di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX fino al10/02/2023, ha non illogicamente richiamato le considerazioni del perito secondocui l’abuso di stupefacenti o la mancata assunzione di farmaci, pur potendoesprimere sul piano della personalità “meccanismi regressivi e deficit dellaregolazione” non avrebbe potuto determinare un difetto di imputabilità.La decisione della Corte di merito appare corretta e aderente agli elementiprocessuali, tanto più che i giudici di primo grado hanno ulteriormentesottolineato come la relazione peritale avesse ritenuto il ricorrente in grado didistinguere il bene dal male e di attribuire il disvalore ad una condotta,rimarcando come il reato non avesse contenuti di psicopatologia, difettando lasussistenza di una patologia mentale tale da determinare un grave scompensopsicopatologico o una destrutturazione psicotica, e come poi il perito avesseribadito, in sede di esame dibattimentale, come il ricorrente, nel corso delcolloquio, fosse conscio della sua patologia e delle sue azioni, tanto da tentare difornire una giustificazione, negando le accuse e mostrandosi consapevole deirischi per la sua libertà personale in relazione all’esito del processo.Le doglianze difensive non colgono nel segno, deducendo un travisamentodella perizia, senza rispettare il criterio dell’autosufficienza in presenza di doppiaconforme, ovverosia di doppia pronuncia di eguale segno (nel caso in esame, dicondanna), costituendo principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza dilegittimità quello secondo cui «Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il viziodel travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nelmateriale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, puòessere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specificadeduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la primavolta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione delprovvedimento di secondo grado» (in tal senso, ex multis, Sez. 3, n. 45537 del28/09/2022, M., Rv. 283777; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, LaGumina, Rv. 269217; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv.258438; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432).Peraltro, il ricorso insiste sulla correlazione tra la mancata e discontinuaassunzione dei farmaci prescritti all’imputato con il vizio totale o parziale dimente in relazione ad entrambi gli episodi di violenza sessuale allo stesso ascrittiin imputazione, senza operare un confronto completo con le argomentazioni deigiudici di merito sul punto, che hanno sottolineato, oltre alla insussistenza di unapatologia mentale tale da determinare un grave scompenso psicopatologico ouna destrutturazione psicotica, come le pronunce liberatorie per difetto diimputabilità fossero relative ad un periodo in cui il concomitante e rilevanteabuso di sostanze stupefacenti aveva reso sensibilmente più gravi le condizionidell ’ imputato e come quest’ultimo avesse dimostrato, nei colloqui,consapevolezza della patologia e delle azioni compiute, giustificandosi e negandole accuse.Del resto, l'eventuale sussistenza del vizio di mente dell'imputato costituiscequestione di fatto la cui valutazione spetta solo al giudice di merito e si sottrae alsindacato di legittimità, tutte le volte che essa, anche con il semplice richiamoalle condivise valutazioni e conclusioni delle perizie, risulti esaurientementemotivata, immune da vizi logici e conforme a corretti criteri scientifici (Sez. 1, n.11897 del 18/5/2018, dep. 2019, P., Rv. 276170; Sez. 1, n. 32373 del17/1/2014, Secchiano, Rv. 261410; Sez. 1, n. 42996 del 21/10/2008, Marina,Rv. 241828), come è avvenuto nella fattispecie.Di conseguenza, non sono rilevabili, nell'apparato motivazionale posto abase della decisione impugnata, lacune o manifeste illogicità concernenti punti didecisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitateprovvedendosi all'assunzione di un rinnovo della perizia in appello, conconseguente inammissibilità delle censure proposte avverso la decisione di nonprocedere alla rinnovazione istruttoria sollecitata dalla difesa.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, congiuntamente esaminati perchéincentrati sulla recidiva, sono anch’essi infondati, con le precisazioni di seguitoindicate.2.1. La giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione(Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838), ha affermato, in tema direcidiva, che, oltre al presupposto formale rappresentato dalla previa condanna,è compito del giudice accertare anche il presupposto sostanziale, ossia verificarein concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezzadella condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura deireati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado dioffensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello diomogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ognialtro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e delgrado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formaledell'esistenza di precedenti penali.La matrice di tale orientamento va ricercata in una decisione della CorteCostituzionale (sent. n. 192 del 2007), poi seguita da molte altre pronunzieanaloghe (ordinanze n. 409 del 2007, n. 33 del 2008, n. 90 del 2008, n. 193 del2008, n. 257 del 2008), che ha escluso la conformità ai principi costituzionali diuna lettura dell'art. 99 cod. pen. basata su qualsiasi forma di automatismocollegato alla mera rilevanza dei precedenti.2.2. La Corte territoriale ha ritenuto che non potesse essere esclusa larecidiva semplice, in ragione dei numerosi precedenti penali ascritti all’imputato,considerate anche le due sentenze più recenti di assoluzione per vizio totale dimente e richiamando sul punto la pronuncia di legittimità Sez. 2, n. 2385 del20/12/2020, dep. 2021, T., Rv. 280517.Ebbene, il richiamo che la Corte di appello fa a quest’ultima pronuncia dilegittimità è erroneo. Con detta pronuncia, invero, la Corte di cassazione hainteso precisare che non sussiste incompatibilità tra il vizio totale o parziale dimente e l'aggravante soggettiva della recidiva, sicché, anche quando il reato èstato commesso da un soggetto non imputabile (o parzialmente imputabile), vaconsiderato nella sua obiettività, scrutinando gli elementi utili per laqualificazione del dolo o della colpa e la determinazione dell'assettocircostanziale, trattandosi di accertamenti funzionali al giudizio di pericolositàsociale e a stabilire la durata minima della misura di sicurezza, ex art. 222 cod.pen. Tuttavia, il caso in esame non è sovrapponibile a quello oggetto dellarichiamata pronuncia di legittimità: in quella vicenda era stata emessa unasentenza liberatoria per vizio totale di mente ex art. 88 cod. pen. nei confronti diun soggetto recidivo e la recidiva era stata considerata ai fini del giudizio dipericolosità per l’applicazione di una misura di sicurezza; nel caso in esame,invece, i giudici di primo grado avevano già escluso la specificità della recidiva,sul presupposto che l’imputato fosse stato prosciolto per vizio totale di mente inrelazione ad una condotta di violenza sessuale perpetrata nel 2010, sicchè, unavolta escluso il presupposto formale su cui si fondava il carattere specifico dellarecidiva, proprio perché tale presupposto era costituito da una pronuncia diassoluzione, quella stessa pronuncia liberatoria non poteva poi essere valorizzataai fini della valutazione del presupposto sostanziale della recidiva.2.3. Nondimeno, come anticipato, la Corte di appello, senza alcuntravisamento del certificato del casellario giudiziale, ha ribadito la sussistenza delpresupposto formale della recidiva semplice, valorizzando i numerosi precedentidi quest’ultimo, senza tuttavia fare, in quel contesto, alcun riferimento alpresupposto sostanziale della recidiva, costituito, appunto, dalla maggiorecolpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo, non essendo utilea tal fine, per gli argomenti esposti, il riferimento alle pronunce liberatorie perdifetto di imputabilità.Tale dovere, tuttavia, può ritenersi adempiuto anche nel caso in cui, conargomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituiscesignificativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n.56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), e può essere adempiuto ancheimplicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezzadella condotta e di pericolosità del suo autore, come nel caso in cui la sentenzarichiami la negativa personalità dell'imputato desumibile dalla particolarepericolosità sociale della condotta da costui posta in essere (Sez. 6, n. 20271 del27/04/2016, Duse, Rv. 267130).Nella specie, sia pure in forma sintetica, una tale valutazione è statacompiuta dalla Corte territoriale perché, sebbene non abbia parlatoespressamente di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore,ha comunque (implicitamente) formulato un giudizio ad esso assimilabile,sottolineando, in più occasioni, come l’imputato, autore di due condotte diviolenza sessuale all’interno di una casa di cura, avesse approfittato dellaparticolare vulnerabilità delle due persone offese connessa al loro stato dipazienti psichiatrici e alla conseguente debolezza psichica di costoro, benconosciuta dal ricorrente.3. In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorsoproposto nell’interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguenteonere per il ricorrente medesimo, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., disostenere le spese del procedimento.Si condanna, infine, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio aspese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appellodi Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n.115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spesedello stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Roma conseparato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002,disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.