CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 19989/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24267-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., -intimata - avverso la sentenza n. 325/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/04/2022 R.G.N. 791/2021; [OSCURATO:PERSONA] separata iscrizione avvocati R.G.N.24267/2022 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel giudizio di rinvio instaurato a seguito dell’ordinanza di questa Corte n.23493/21, la Corte d’appello di Bologna rigettava la domanda proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] volta ad accertare l’insussistenza del proprio debito per contributi e sanzioni nei confronti dell’Inps, conseguente all’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata in relazione al reddito da lavoro autonomo percepito dalla stessa nell’anno 2009. Riteneva la Corte d’appello che l’iscrizione fosse dovuta atteso il mancato pagamento del contributo soggettivo, e che il credito non fosse prescritto. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso, mentre è rimasta intimata la Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) [OSCURATO:SOCIETA] camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce nullità della sentenza per non aver deciso sulla domanda di non debenza delle sanzioni civili. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell’art.18, co.12 d.l. n.98/10 conv. con mod. dalla l. n.111/11 e dell’art.116, co.8, lett. b),l. n.388/00 poiché le sanzioni non sono dovute a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.104/22, e considerato che il debito riguarda l’anno 2009, ovvero un periodo antecedente all’entrata in vigore del d.l. n.98/11. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. L’Inps, nel proprio controricorso ha allegato e documentato di aver rettificato il proprio provvedimento azzerando il debito per sanzioni. Ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente, nella memoria ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Stante la concorde volontà delle parti e la manifesta sopravvenuta carenza d’interesse all’impugnazione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Nel caso di specie, dove la cessazione della materia del contendere ha riguardo solo al capo delle sanzioni civili, rimane fermo il dictum della sentenza impugnata riguardo al debito contributivo. Le spese del presente giudizio di cassazione sono compensate poiché la cessazione è dipesa dalla sopravvenienza della sentenza della Corte Costituzionale n.104/22. Come chiarito dalle Sezioni Unite, il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tal