CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03317/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30155-2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n. 69. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con la quale elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio del difensore. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma depositata in data 14.11.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di Roma [OSCURATO:PERSONA] che aveva intrapreso nei suoi confronti una procedura esecutiva immobiliare sulla base dell'assegno bancario n. 1000003820 per euro 50.000, tratto sulla [OSCURATO:PERSONA], assegno per il quale era stato levato protesto, deducendo che l'assegno era stato smarrito, che lo stesso non era autentico e che pertanto era stato posto indebitamente in circolazione contro la volontà del titolare del conto perché proveniente da carnet smarrito, come da denuncia antecedentemente presentata; chiese inoltre sempre al Tribunale di Roma di accertare, in via incidentale e strumentale, l'inesistenza di qualsivoglia rapporto causale tra le parti a giustificazione della pretesa della Tanovic e pertanto come non dovuta la somma indicata nel titolo e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti ex art. 2043 cod. cív. per effetto della descritta condotta illecita. 2. Con ricorso ex art. 615, 2 comma, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] propose altresì giudizio di opposizione all'esecuzione nei confronti sempre di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla predetta intrapresa azione esecutiva immobiliare, onde sentir dichiarare l'inesistenza del diritto della Tanovic a procedere all'esecuzione forzata nei suoi confronti e condannare la Tanoviz sempre al risarcimento dei danni, anche ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. 3. Riuniti i due giudizi, il Tribunale di Roma con la sentenza n. 24200/2007 del 10 agosto 2007, depositata in data 10 dicembre 2007, rigettò le domande svolte dallo Spadaro nei due giudizi riuniti. 4. Proposto gravame avverso la predetta sentenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Roma, con la sentenza qui di nuovo impugnata, ha dichiarato inammissibile l'appello relativamente alla causa di opposizione all'esecuzione e ha rigettato nel resto la proposta impugnazione. 2 e La corte del merito ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse, che il secondo motivo di appello - con il quale si lamenta da parte dell'appellante che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe posto a suo carico l'onere di provare la non esistenza di una causa giustificatrice della dazione di denaro portata dall'assegno e che la detta dazione avrebbe integrato una donazione, come tale nulla per difetto di forma del negozio - era in parte infondato e per altra parte inammissibile, posto che, per un verso, pienamente condivisibile era stata la valutazione del primo giudice in ordine alla ripartizione degli oneri della prova nella materia in esame (dovendo l'emittente del titolo, che aveva contestato l'esistenza del rapporto sottostante, fornire la prova della inesistenza del rapporto); ha osservato che il Tribunale si era attenuto a tale regola, evidenziando che non solo l'appellante non avesse assolto al proprio onere probatorio ma che al contrario la Tanovic aveva invece provato l'esistenza di rapporti sentimentali e di convivenza idonei a giustificare la dazione, risultando peraltro acclarata, tramite la disposta c.t.u. grafologica, la riconducìbilità dell'assegno alla persona dello Spadaro; ha evidenziato altresì che la doglianza era anche inammissibile in quanto nuova e perché costituita dalla dedotta nullità della donazione come causa giustificatrice della dazione dell'assegno, questione dedotta, per stessa ammissione dell'appellante, solamente con la comparsa conclusionale e dunque tardivamente, e neanche prospettabile alla luce dello sviluppo giurisprudenziale in ordine alla rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, e ciò proprio in ragione del fatto che si richiede sempre che sia stata tempestivamente prospettata l'esistenza di un determinato negozio in relazione al quale sarebbe rilevabile anche officiosamente la nullità contrattuale, situazione invece mancante nella fattispecie oggetto del giudizio. 2. La sentenza, pubblicata il 14.11.2016, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. 3 .g/ [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.2697 cod. civ. e vizio di contraddittorietà della motivazione. Osserva il ricorrente che il richiamo operato nella sentenza impugnata - in ordine alla questione della ripartizione degli oneri probatori - all'azione esecutiva promossa dalla prenditrice dell'assegno sarebbe risultato del tutto improprio sia in ragione della contestuale dichiarazione dell'inammissibilità in rito della impugnazione relativa alla causa di opposizione all'esecuzione e sia perché nel diverso giudizio riunito era stato domandato proprio l'accertamento della inesistenza di qualsiasi rapporto causale. Il richiamo - aggiunge lo Spadaro - all'astrattezza del titolo cambiario e all'introdotta azione esecutiva avrebbe dovuto dunque considerarsi in contraddizione con la stessa motivazione e così viziante di per sé la decisione impugnata. Si evidenzia inoltre che, sin dal primo atto introduttivo del giudizio, aveva denunciato l'inesistenza di alcun rapporto sottostante all'emissione del titolo "assegno", così che la configurabilità di un valido rapporto causale non avrebbe potuto negativamente essergli addossato, anche perché integrante una probatio diabolica. Osserva ancora il ricorrente che la consegna del titolo non avrebbe potuto allora che trovare causa giustificatrice nelle allegazioni dell'altra parte nei confronti della quale - cioè, la prenditrice - la detta assenza di causa era stata eccepita e contestata. 1.2 Il motivo è infondato. L'onere della prova dell'inesistenza ovvero della tipologia del rapporto fondamentale richiamato dal debitore cartolare sulla base dell'azionato titolo di credito spetta a quest'ultimo, ai sensi del principio generale fissato dall'art. 1988 cod. civ., e dunque la sentenza impugnata non è incorsa in alcuna violazione dei principi regolatori della ripartizione degli oneri probatori nella materia in esame. Ne consegue che spettava all'odierno ricorrente dover provare e prima ancora allegare (tempestivamente) l'invalidità dell'obbligazione che lo legava alla Tanovic e posta alla base del rilascio del titolo, fornendo la prova .( della causa di liberalità ed inferendone, eventualmente, il vizio per mancanza di forma. Sul punto giova ricordare che la promessa di pagamento ha il solo effetto di sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria - che deve essere fornita dall'emittente - e deve essere, oltre che esistente, valido. Ne consegue che essa è priva di effetti se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto (Cass. 21098/2013; Cass.10755/2016). Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata e come peraltro neanche smentito dall'odierno ricorrente, quest'ultimo non ha mai allegato né provato la predetta circostanza, limitandosi solo a qualificare il negozio integrante il rapporto sottostante l'emissione del titolo, come donazione in sede di memorie di replica nel giudizio di prime cure, ossia in via ampiamente tardiva, allorchè le preclusioni assertive erano già ampiamente maturate, come anche correttamente rilevato dalla Corte di merito. Nel giudizio di merito era stata infatti dedotta, come domanda principale, l'accertamento della non autenticità del titolo. Né può ritenersi che la mera richiesta, avanzata in via subordinata, di accertamento di inesistenza di "ogni rapporto di debito-credito tra le parti a giustificazione della pretesa della Tanovic" possa implicare l'allegazione da parte dello Spadaro di una causa donandi posta alla base del rilascio dell'assegno, dovendosi al contrario ritenere che altro è affermare genericamente l'inesistenza di una causa negoziale, altro è invece allegare e provare la causa tipica del negozio di cui all'art. 796 cod. civ. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 782 cod. civ. e degli artt. 1325, n. 4, 1419 e 1421 cod. civ. 2.1 D motivo è inammissibile. 2.1.1 D ricorrente afferma l'erroneità della decisione impugnata non avendo la Corte di appello provveduto al rilievo officioso della nullità del negozio giuridico sottostante e "causale" alla dazione dell'assegno. Afferma sempre il ricorrente di aver contestato, nel corso del giudizio di merito, l'assenza di una causa giustificatrice alla base del rilascio del titolo e di aver sempre "nel corso del giudizio" sviluppato tale allegazione affermando il difetto della forma prescritta ad substantiam per il negozio donativo. Sostiene pertanto lo Spadaro che, in applicazione dei principi affermati da Cass. ss.uu. n. 14828/2012 e Cass. ss.uu. n. 26242/2014, la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare ex officio la nullità consistente, secondo la sua prospettazíone difensiva, nel mancato rispetto della forma dell'atto pubblico per il compimento della donazione sottostante al rilascio dell'assegno in favore della Tanovic. 2.1.2 Osserva il Collegio come la doglianza prospettata dal ricorrente non colga a pieno la ratio decidendi della motivazione impugnata laddove la stessa ha evidenziato che la questione dell'esistenza di una liberalità come integrante il rapporto fondamentale sottostante l'emissione del titolo era stata prospettata del tutto tardivamente dall'odierno ricorrente, e cioè in sede di redazione della comparsa conclusionale, così rendendo non prospettabile il richiesto rilievo officioso da parte della Corte di appello dell'indicata nullità contrattuale per difetto di forma del negozio, in assenza, cioè, della prospettazione dell'esistenza dello stesso negozio giuridico (donazione diretta) in relazione al quale si invoca, ora, l'omesso rilievo officioso della nullità. Non può essere infatti dimenticato che, sulla base degli stessi arresti giurisprudenziali di cui il ricorrente invoca l'applicazione (Cass. ss.uu. 26242/2014) la diversa causa di nullità, rilevabile ex officio dal giudice, deve pur sempre emergere dalle rituali allegazioni delle parti ovvero dalle produzioni documentali. Ebbene, la Corte di appello ha proprio argomentato sulla mancata allegazione (tempestiva) del menzionato negozio di cui all'art. 796 cod. civ., come tale impediente l'attivazione del rilievo officioso della nullità, e tale ratio non è stata censurata dal ricorrente nel motivo in esame se non in modo generico e comunque non autosufficiente ex art. 366, 1 comma, n. 6, cod. proc. civ., essendosi il ricorrente limitato, sui punto qui da ultimo in discussione, ad evidenziare che nel "corso del giudizio di primo grado" avrebbe "sviluppato" l'iniziale allegazione dell'eccepita nullità (allegazione 6 ge che avrebbe dovuto rintracciarsi nella descrizione dell'assenza di "qualsivoglia" rapporto causale sottostante al rilascio dell'assegno), senza spiegare in quale atto processuale avesse invece compiutamente allegato (e dimostrato) l'esistenza di una donazione come causa giustificatrice dell'emissione del titolo. Come già sopra evidenziato in relazione al primo motivo di ricorso, la mera richiesta del ricorrente di accertamento dell'inesistenza di "qualsiasi rapporto causale a giustificazione della pretesa della Sig. [OSCURATO:PERSONA]" non può essere certo inteso come allegazione da parte dello Spadaro di una causa donandi posta alla base del rilascio dell'assegno. In definitiva, ciò che non è stato in alcun modo censurato dall'odierno ricorrente (e che rende inammissibile la censura in esame) è l'affermata mancata allegazione (e prova) da parte di quest'ultimo, nel corso del giudizio e nel rispetto dei termini di preclusione assertivi e probatori, dell'esistenza dell'atto di liberalità come causa di giustificazione del rilascio dell'assegno, ciò che avrebbe consentito il rilievo officioso della nullità per difetto di forma, dovendosi ritenere, in effetti, anche sulla scorta degli insegnamenti di questa Corte di legittimità, che il trasferimento "donationis causa" di titoli di credito astratti non dà luogo ad una donazione indiretta, intesa come mezzo per conseguire, attraverso l'utilizzazione di un negozio con causa tipica, un risultato pratico da questo divergente, essendo dettì titoli suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti, sicché integra una donazione diretta, soggetta in quanto tale al requisito di forma nel rapporto base tra il "tradens" e l'"accipiens" (così, Sez. 2, Ordinanza n. 23127 del 19/08/2021; v. Cass. ss.uu. n. 18725 del 2017). Va dunque ribadito, anche in questa sede decisoria, il principio secondo cui il rilievo d'uffìcio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in 7 Az astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito (Cass. 36353/2021). 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 782 e 1325 n. 4 cod. civ. Osserva il ricorrente che la Corte di appello, per la già contestata dichiarazione di inammissibilità di una tema di indagine, invece, officiosamente necessario, avrebbe mancato di affrontare la specifica domanda di nullità per difetto di forma dell'atto di donazione integrato dalla consegna del titolo assegno. Evidenzia il ricorrente che la consegna del titolo, in assenza di un diverso sottostante rapporto causale, non potrebbe che confluire nel genus di "atto di liberalità" e che anche la particolare consistenza dell'importo dell'assegno (euro 50.000) varrebbe ad escludere l'applicabilità del disposto dell'art. 783 cod. civ. in ordine alle donazioni di modico valore. Osserva ancora il ricorrente che il richiamo nella sentenza impugnata alla dimostrazione da parte della Tanovic di "rapporti sentimentali e di convivenza idonei a giustificare la dazione" non varrebbe ad escludere la qualificabilità di quella "dazione" come donazione diretta, posto che la stessa, per entità quantitativa e conseguente non rapportabilità a qualsivoglia principio di proporzionalità ed adeguatezza, non avrebbe potuto mai iscriversi a fattispecie riconducibile a quelle disciplinate nell'art. 2034 cod. civ. bensì solo a quelle caratteristicamente disciplinate sub artt. 769 e segg. cod. cív. 3.1 La censura è inammissibile per due ordini di ragioni concorrenti. 3.1.1 Sotto un primo profilo non può sottacersi che la censura manca, all'evidenza, di un contenuto confutativo rispetto alla ratio decidendi della decisione impugnata (per come già sopra rappresentata in relazione ai primi due motivi di doglianza), posto che la Corte distrettuale, reputando inammissibile la censura di nullità formulata in relazione al negozio sottostante l'emissione del titolo, non ha affatto indagato né esaminato la dedotta nullità contrattuale per difetto di forma dell'atto di liberalità, così risultando del tutto fuori fuoco le censure proposte dal ricorrente nel motivo in esame per come sopra ricordate. 8 gr 3.1.2 Sotto altro profilo, occorre evidenziare come il ricorrente proponga, nel descrivere le vicende fattuali sottostanti la "dazione" del titolo (entità dell'assegno, natura dei rapporti intercorrenti tra le parti), censure di merito implicanti una rilettura degli atti istruttori, come tali non sindacabili dal giudice di legittimità (Cass. ss.uu. n. 8053/2014). Le ulteriori deduzioni difensive in ordine alla non riconducibilità della fattispecie in esame nell'alveo applicativo dell'art. 2034 cod. civ. sono invece del tutto irricevibili in quanto proposte per la prima volta in questo giudizio di legittimità. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei p