CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 11496/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che la Corte d'appello, a pag. 3 ha correttamente fatto applicazione del principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa." (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la prospettata differente qualificazione giuridica del fatto a fronte di una motivazione che ha correttamente ricondotto alla fattispecie di lesioni personali la vicenda oggetto di accertamento, è indeducibile dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il terzo motivo di ricorso in relazione all'art. 582 cod. pen. è manifestamente infondato, perché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui "In tema di rapina, la violenza, che, cumulativamente o alternativamente con la minaccia, costituisce il nucleo essenziale del delitto, è in esso interamente assorbita quando non provoca alcuna lesione personale, dovendo, in caso contrario, trovare applicazione le norme sul concorso di reati. (Sez. 2, n. 37048 del 15/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283789; Conf., Sez.1, n. 12656 del 1977, Rv. 137050); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] -Est