CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03409/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 27403-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i “ ex lege ” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentati e difes i dall’[OSCURATO:PERSONA] GALLUCCI; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o “ ex lege ” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentato e difesodall’[OSCURATO:PERSONA] TARSITANO; -intimato - Avverso l ’ordinanza n. 32930 /20 22 del la Corte Suprema di Cassazione, depositata il 09/11/2022; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Correzione errore materiale R.G.N.27403/2022 Cron. Rep. Ud.12/07/2023 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO - che Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] formula no istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte, n. 32930/22, del 9 novembre 2022, che , nel lo statuire sulle spese del giudizio di legittimità, ha omesso di provvedere a norma dell’art. 93 cod. proc. civ., e cioè di liquidare le stesse a favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi espressamente antistatario nel controricorso predisposto nel loro interesse; - che l’istanza suddetta è stata ritualmente notificata al Mazzuca; - che costui, tuttavia, si oppone – con memoria – a tale richiesta, sul rilievo che il difensore, al fine di potere beneficiare della distrazione in suo favore delle spesedi lite, “ deve dichiarare di avere anticipato le spese e non di non avere ricevuto gli onorari”, essendo manca ta , nella specie, una dichiarazione siffatta nel co ntroricorso predisposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse degli Intrieri; - che in relazione alla posizione del Mazzuca deve rilevarsi come lo stesso debba ritenersi un mero intimato, in difetto di rituale notificazione, agli Intrieri, del controricorso, essendosi egli limitato a depositare memoria; -che l’eccezione sollevata è, peraltro, priva di fondamento; -che ai fini della distrazione delle spese è del tutto sufficiente, per un difensore, qualificarsi come antistatario, atteso che la domanda ex art. 93 cod. proc. civ. “può essere validamente avanzata anche nel caso –come quello all’esame – in cui manchi l’esplicita dichiarazione in ordine all'avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione dei compensi, atteso che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione ” ( così, in motivazione, Cass. Sez. 6 - 3, ord. 18 febbraio 2021, n. 4294 , Rv. 660610 - 01 , che richiama Cass. S ez. U n., ord. 27 novembre 2019, n. 31033 , Rv. 656078 - 01),sempre che, beninteso, la richiesta di distrazione, quanto al giudizio di legittimità, non avvenga per la prima volta con la nota spese (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. n. 4294 del 2021, cit.); - che sussist ono, pertanto, le condizioni per la richiesta correzione, rientrando la presente fattispecie tra quelle di cui all’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ.; -che, in conclusione, nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 32930/22, del 9 novembre 2022, dopo le parole “in favore” (e in luogo di quelle “di parte controricorrente”, che immediatamente le seguono), vanno inserite le parole “dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”. PQM La Corte dispone che la propria ordinanza n. 32930 /22, depositata il 9 novembre 2022, sia corretta, sostituendosi nel dispositivo della stessa, dopo le parole “in favore” (e in luogo di quelle “di parte controricorrente”, che immediatamente le seguono), le parole “dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”. Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale d