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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16870/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 29284/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: giorgio.tedesco(ffiordineavvocatibopec.it ) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 370/06/20 depositata in data 07/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: il contribuente ricorreva avverso vari estratti di ruolo, eccependo la mancata notifica delle cartelle presupposte e la prescrizione del credito dell'[OSCURATO:PERSONA] azionato; la CTP rigettava il ricorso; tal pronuncia era impugnata dal sig. [OSCURATO:PERSONA]; con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello; ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a tre motivi; l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha depositato mero atto di costituzione; Considerato che: va preliminarmente osservato che le questioni poste in ricorso, nel loro concreto articolarsi, non richiedono la rimessione in pubblica udienza, trattandosi di profili, ove risultino ammissibili, non nuovi nella giurisprudenza di questa Corte, potendo quindi essi trovare soluzione nella presente sede di adunanza camerale non partecipata e avendo in ogni caso parte ricorrente, in sede di memoria, illustrato ampiamente le proprie ragioni; il primo motivo censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, e 21 del d.

Igs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato, nel decretare la tardività della contestazione dell'estratto di ruolo impugnato, come il rilascio dello stesso non espliciti alcuna pretesa o richiesta di adempimento; il secondo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e delle sottese cartelle di pagamento nei termini previsti dall'art. 19 e dalli art 21 del d.

Igs. n. 546 del 1992, non avendo la CTR valutato la tempestiva proposizione del ricorso nei 60 giorni dalla consegna al contribuente dell'estratto di ruolo da parte i / dell'[OSCURATO:PERSONA]; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 il terzo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell'art. 111 Cost., per avere reso la CTR motivazione apparente; conviene muovere dall'esame del terzo motivo.

Esso va disatteso.

La pronuncia impugnata, che consente agevolmente il controllo sul percorso logico— giuridico che ha portato la CTR a respingere l'appello del contribuente, non può dirsi affetta dal denunciato vizio di difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, che ricorre invece, per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, 13 marzo 2018, n. 6077; Cass. sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15883; Cass. sez. 6-5, ord. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass., SU, 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., SU, 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9113; Cass. sez. 5, 27 luglio 2007, n. 16736), allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento; la sentenza impugnata, che risponde al soddisfacimento, sotto il profilo motivazionale, del requisito del c.d.

"minimo costituzionale", non incorre pertanto nel vizio denunciato; venendo ora all'esame del secondo motivo, esso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte, che consentono la pronta decisione della controversia, senza che occorra attendere la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte sollecitata, in tema d'impugnabilità degli atti impositivi che si assumono conosciuti solo attraverso un estratto di ruolo, dall'ordinanza interlocutoria Cass. sez. 5, 11 febbraio 2022, n. 4526; invero, la CTR ha ritenuto inammissibile il ricorso del contribuente in quanto ha accertato in fatto, richiamando l'accertamento svolto sul punto dalla CTP che ha mostrato di Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 condividere, con operazione non più censurabile in questa sede né scalfita dai motivi, che "tutte le cartelle erano state notificate regolarmente" (pag. 2 della sentenza impugnata, quinto capoverso) e che "già in data precedente, il 24 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA] avesse richiesto altro estratto di ruolo, con avvenuta conoscenza dell'intero suo debito".

Correttamente, dunque, accertata la regolare notifica delle cartelle, il ricorso avverso l'avviso di ruolo andava dichiarato inammissibile; infatti, il contribuente può impugnare, con l'estratto di ruolo, il ruolo e la cartella di pagamento ove essi non siano mai stati notificati, non essendo a ciò di ostacolo il disposto dell'art. 19, comma 3, ult. parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, perché una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che la previsione, ivi contenuta, dell'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere la mancanza di una valida notifica dell'atto precedente, del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza, e non escluda quindi la possibilità di far valere tale mancanza anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (in termini si veda Cass. Sez. 5, 31 ottobre 2018, n. 27799); _ nondimeno, la CTR ha ritenuto, pure correttamente, di fare applicazione della giurisprudenza di questa Corte - chiaramente citata in motivazione - secondo la quale (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23076 del 17/09/2019) il ricorso contro l'estratto di ruolo - naturalmente ove si verifichi la mancata notifica di cui appena sopra si è detto degli atti presupposti - deve essere proposto nel rispetto del termine generale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dalla Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 conoscenza di tale atto, non assumendo rilevanza, in senso contrario, la facoltatività della relativa impugnazione, attesa la possibilità per il contribuente di ricorrere anche avverso il primo atto impositivo o della riscossione "tipico" successivamente notificatogli; alla luce delle considerazioni esposte in sede di delibazione dei motivi sopra esaminati, il primo motivo, che censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 19.

Comma 3, e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato, nel decretare la tardività della contestazione dell'estratto di ruolo impugnato, come il rilascio dello stesso non espliciti alcuna pretesa o richiesto dì adempimento, risulta assorbito; non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo Agenzia delle entrate - Riscossione svolto difese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 29284/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: giorgio.tedesco(ffiordineavvocatibopec.it ) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 370/06/20 depositata in data 07/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: il contribuente ricorreva avverso vari estratti di ruolo, eccependo la mancata notifica delle cartelle presupposte e la prescrizione del credito dell'[OSCURATO:PERSONA] azionato; la CTP rigettava il ricorso; tal pronuncia era impugnata dal sig. [OSCURATO:PERSONA]; con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello; ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a tre motivi; l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha depositato mero atto di costituzione; Considerato che: va preliminarmente osservato che le questioni poste in ricorso, nel loro concreto articolarsi, non richiedono la rimessione in pubblica udienza, trattandosi di profili, ove risultino ammissibili, non nuovi nella giurisprudenza di questa Corte, potendo quindi essi trovare soluzione nella presente sede di adunanza camerale non partecipata e avendo in ogni caso parte ricorrente, in sede di memoria, illustrato ampiamente le proprie ragioni; il primo motivo censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, e 21 del d. Igs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato, nel decretare la tardività della contestazione dell'estratto di ruolo impugnato, come il rilascio dello stesso non espliciti alcuna pretesa o richiesta di adempimento; il secondo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e delle sottese cartelle di pagamento nei termini previsti dall'art. 19 e dalli art 21 del d. Igs. n. 546 del 1992, non avendo la CTR valutato la tempestiva proposizione del ricorso nei 60 giorni dalla consegna al contribuente dell'estratto di ruolo da parte i / dell'[OSCURATO:PERSONA]; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 il terzo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell'art. 111 Cost., per avere reso la CTR motivazione apparente; conviene muovere dall'esame del terzo motivo. Esso va disatteso. La pronuncia impugnata, che consente agevolmente il controllo sul percorso logico— giuridico che ha portato la CTR a respingere l'appello del contribuente, non può dirsi affetta dal denunciato vizio di difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, che ricorre invece, per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, 13 marzo 2018, n. 6077; Cass. sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15883; Cass. sez. 6-5, ord. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass., SU, 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., SU, 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9113; Cass. sez. 5, 27 luglio 2007, n. 16736), allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento; la sentenza impugnata, che risponde al soddisfacimento, sotto il profilo motivazionale, del requisito del c.d. "minimo costituzionale", non incorre pertanto nel vizio denunciato; venendo ora all'esame del secondo motivo, esso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte, che consentono la pronta decisione della controversia, senza che occorra attendere la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte sollecitata, in tema d'impugnabilità degli atti impositivi che si assumono conosciuti solo attraverso un estratto di ruolo, dall'ordinanza interlocutoria Cass. sez. 5, 11 febbraio 2022, n. 4526; invero, la CTR ha ritenuto inammissibile il ricorso del contribuente in quanto ha accertato in fatto, richiamando l'accertamento svolto sul punto dalla CTP che ha mostrato di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 condividere, con operazione non più censurabile in questa sede né scalfita dai motivi, che "tutte le cartelle erano state notificate regolarmente" (pag. 2 della sentenza impugnata, quinto capoverso) e che "già in data precedente, il 24 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA] avesse richiesto altro estratto di ruolo, con avvenuta conoscenza dell'intero suo debito". Correttamente, dunque, accertata la regolare notifica delle cartelle, il ricorso avverso l'avviso di ruolo andava dichiarato inammissibile; infatti, il contribuente può impugnare, con l'estratto di ruolo, il ruolo e la cartella di pagamento ove essi non siano mai stati notificati, non essendo a ciò di ostacolo il disposto dell'art. 19, comma 3, ult. parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, perché una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che la previsione, ivi contenuta, dell'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere la mancanza di una valida notifica dell'atto precedente, del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza, e non escluda quindi la possibilità di far valere tale mancanza anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (in termini si veda Cass. Sez. 5, 31 ottobre 2018, n. 27799); _ nondimeno, la CTR ha ritenuto, pure correttamente, di fare applicazione della giurisprudenza di questa Corte - chiaramente citata in motivazione - secondo la quale (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23076 del 17/09/2019) il ricorso contro l'estratto di ruolo - naturalmente ove si verifichi la mancata notifica di cui appena sopra si è detto degli atti presupposti - deve essere proposto nel rispetto del termine generale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dalla Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 conoscenza di tale atto, non assumendo rilevanza, in senso contrario, la facoltatività della relativa impugnazione, attesa la possibilità per il contribuente di ricorrere anche avverso il primo atto impositivo o della riscossione "tipico" successivamente notificatogli; alla luce delle considerazioni esposte in sede di delibazione dei motivi sopra esaminati, il primo motivo, che censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 19. Comma 3, e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato, nel decretare la tardività della contestazione dell'estratto di ruolo impugnato, come il rilascio dello stesso non espliciti alcuna pretesa o richiesto dì adempimento, risulta assorbito; non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo Agenzia delle entrate - Riscossione svolto difese. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovut
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