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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 29106/2024

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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28605- 20 21 R.G. proposto da: MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e della MOBILITA’ SOSTENIBILI (già Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti) - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA].PP. per il LAZIO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

RICORRENTE contro I.A.C.E. –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - (in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita con la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., la “[OSCURATO:PERSONA] SAPP” s.r.l. e la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 21, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorsocon ricorso incidentale.

CONTRORICORRENTE– RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] e CURATORE del fallimento della “R C Restauri e Costruzioni” s.r.l., in persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

INTIMATO avverso la sentenza n. 2722/2021della Corte d’Appello di Roma; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente e la parte controricorrente, ricorrente incidentale, abbianochiesto la decisione dei rispettivi ricors i ; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale devonointendersi rinunciati e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che occorre a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. provvederesulle spese processuali limitatamente al rapporto tra le parti costituite, spese di cui senz’altro si giustifica l’integrale compensazione(nulla per le spese nei confronti dellaparte rimasta intimata); P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra le parti costituite.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28605- 20 21 R.G. proposto da: MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e della MOBILITA’ SOSTENIBILI (già Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti) - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA].PP. per il LAZIO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. RICORRENTE contro I.A.C.E. –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - (in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita con la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., la “[OSCURATO:PERSONA] SAPP” s.r.l. e la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 21, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorsocon ricorso incidentale. CONTRORICORRENTE– RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] e CURATORE del fallimento della “R C Restauri e Costruzioni” s.r.l., in persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATO avverso la sentenza n. 2722/2021della Corte d’Appello di Roma; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente e la parte controricorrente, ricorrente incidentale, abbianochiesto la decisione dei rispettivi ricors i ; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale devonointendersi rinunciati e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che occorre a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. provvederesulle spese processuali limitatamente al rapporto tra le parti costituite, spese di cui senz’altro si giustifica l’integrale compensazione(nulla per le spese nei confronti dellaparte rimasta intimata); P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra le parti costituite. Così deciso in R
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