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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 12528/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.ISLAM Xhersi ricorre avverso la sentenza in oggetto che ha confermato la de- cisione del Tribunale di Torino che lo aveva riconosciuto colpevole di plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish, giudicati in conti- nuazione.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90.

3. I motivi di ricorso proposti si appalesano invero inammissibili in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza di appello che in termini del tutto coerenti, anche alla luce dell'intensa e continua attività criminosa, e per l'impiego di una organizzazione seppure rudimentale nell'attività di spaccio, ha escluso la ipotesi di minore gravità.

Il ricorso è pertanto inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.ISLAM Xhersi ricorre avverso la sentenza in oggetto che ha confermato la de- cisione del Tribunale di Torino che lo aveva riconosciuto colpevole di plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish, giudicati in conti- nuazione. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90. 3. I motivi di ricorso proposti si appalesano invero inammissibili in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza di appello che in termini del tutto coerenti, anche alla luce dell'intensa e continua attività criminosa, e per l'impiego di una organizzazione seppure rudimentale nell'attività di spaccio, ha escluso la ipotesi di minore gravità. Il ricorso è pertanto inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12528/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris