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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10445/2026

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atura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-[OSCURATO:PERSONA], n. 50/3/17, depositata il 03/01/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], con separati ricorsi, impugnava, dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Piacenza, la cartella di pagamento n.085 2013 0004309507 e la cartella di pagamento n. 085 20130036014116, con le quali [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., all’esito di un controlloautomatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 operato sulladichiarazione presentata per l’anno 2009, aveva intimato il pagamento,rispettivamente, delle somme di euro 75.516,00 e di euro 38.097,82, oltreNumero registro generale 2191/2018Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 10445/2026Data pubblicazione 21/04/2026interessi e sanzioni, in ragione del maggior reddito d’impresa derivantedalla plusvalenza per una vendita immobiliare realizzata dalla FratelliMonza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in fase diliquidazione.

Tale reddito era stato imputato per trasparenza alcontribuente quale erede universale di [OSCURATO:PERSONA], ultima socia dellapredetta società, in base al combinato disposto degli artt. 5 t.u.i.r. e 65d.P.R. n. 600/1973.A sostegno dei ricorsi il contribuente assumeva di voler ritrattare, inquanto erronea, la dichiarazione dei redditi in ordine a quanto riportato alquadro RM, non essendo a lui imputabile il reddito d’impresa daplusvalenza conseguito dalla predetta società.La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva, assumendo che il contribuentenon poteva qualificarsi come socio della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c e cherisultava inconferente il richiamo all’art. 65 del d.P.R. n. 600/1973, postoche la plusvalenza era stata determinata tre anni dopo il decesso delladante causa del contribuente.2.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale dell’Emilia-[OSCURATO:PERSONA], la quale rigettava ilgravame.3.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidandosi a due motivi.Il contribuente resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità delricorso per cassazione per tardiva proposizione dello stesso.Invero, la sentenza della CTR è stata depositata il 03/01/2017,mentre il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo pec il03/01/2018.Numero registro generale 2191/2018Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 10445/2026Data pubblicazione 21/04/2026La notifica è tempestiva in quanto occorre considerare il dispostodell’art. 11 del d.l. n. 50/2017, convertito, con modif., dalla legge n.96/2017, che ha introdotto la definizione agevolata delle controversietributarie «in cui è parte l’agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato egrado di giudizio».

In particolare, ai sensi del comma 9 del predetto art.11, «Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini diimpugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e diriassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presentearticolo fino al 30 settembre 2017».In sostanza, considerato che la lite in esame rientrava tra quelledefinibili ai sensi del medesimo art. 11 - trattandosi di controversia aventead oggetto l’impugnazione di due cartelle di pagamento - e che il termineper impugnare la decisione di appello rientrava in quello, ricompreso tra il24/04/2017 ed il 30/09/2017, previsto dalla legge, poiché andava ascadere il 03/07/2017, doveva considerarsi automaticamente sospeso persei mesi il termine lungo per proporre ricorso per cassazione.Questa Corte ha, in proposito, statuito che la sospensione ex art.11, comma 9, del d.l. n. 50/2017, conv., con modif., dalla legge n.96/2017, quanto ai criteri di computo dei termini di impugnazione,comporta il cumulo del termine ex art. 327 c.p.c., ove scada tra il 24aprile ed il 30 settembre 2017, con quello di sei mesi previsto dallapredetta sospensione, prolungando così il termine lungo di impugnazione(Cass. 20/03/2024, n. 7510).2.

Venendo ai motivi del ricorso, con la prima doglianza si deduce lanullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt.36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., per non aver la CTR indicato le ragioni per lequali non sarebbero tassabili in capo al contribuente i redditi conseguitidalla s.n.c.2.1 Il motivo è infondato.Numero registro generale 2191/2018Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 10445/2026Data pubblicazione 21/04/20262.2 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. 28/01/2025, n. 1986; Cass. 01/03/2022, n. 6758;Cass. 23/05/2019, n. 13977; Cass., Sez.

U., 03/11/2016, n. 22232).2.3 Nella specie, però, tale vizio non sussiste, in quanto la CTR hachiaramente enunciato le ragioni poste a fondamento della propriadecisione, avendo asserito che «L'appellante richiama il combinatodisposto dell'art. 5 c. l del TUIR e dell'art. 65 DPR n. 600/73.

A benvedere, detta disciplina non è applicabile al caso di specie; il richiamoall'art. 65 è inconferente, poiché il presupposto del tributo in capoall'erede è relativo alle obbligazioni, il cui presupposto, si è verificatoanteriormente alla morte del dante causam.

Il presupposto del debitotributario si è peraltro verificato 3 anni dopo il decesso […] l’Ufficio omettedi considerare quanto affermato nella sentenza, cioè che il disposto di cuiall’art. 7 del TUIR “deve interpretarsi nel senso di applicare la tassazioneseparata in base ai redditi effettivamente percepiti dall’erede: principioche risulta anche coerente con la salvaguardia dei diritti dello stesso eredeche non può essere chiamato a rispondere di debiti sorti per redditiimputabili al suo dante causa, se non nei limiti di quanto l’erede stessoabbia effettivamente percepito”».3.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 65 del d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 5 e 7 t.u.i.r. e degli artt. 1 e2 del d.P.R. n. 322/1998, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per aver la CTR erroneamente interpretato le predette disposizioninormative.Numero registro generale 2191/2018Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 10445/2026Data pubblicazione 21/04/2026Invero, in primo luogo, essendo il contribuente erede dell’ultimasocia della s.n.c., il reddito d’impresa, derivante dalla plusvalenza davendita immobiliare realizzata durante la fase di liquidazione della società,non poteva che imputarsi per trasparenza ex art. 5 t.u.i.r. alla predettasocia e, quindi, ex art. 65 d.P.R. n. 600/1973, al medesimo contribuentein qualità di erede.

La liquidazione della [OSCURATO:SOCIETA]. si è conclusa,peraltro, nel gennaio del 2014 con la cancellazione della società dalregistro delle imprese e con l’accollo, da parte del contribuente, di tutti icrediti ed i debiti della medesima società.Erroneo è, poi, il richiamo operato dalla CTR all’art. 7, comma 3,t.u.i.r., che si riferisce alla tassazione separata dei redditi imputabili alperiodo d’imposta in cui sono percepiti, mentre, nel caso di specie, si vertein materia di redditi da partecipazione, assoggettati a tassazione ordinariaindipendentemente dalla effettiva percezione.In secondo luogo, non poteva comunque trovare accoglimento larichiesta del contribuente di rettifica della propria dichiarazione dei redditi,non trattandosi di una fattispecie di mero errore di calcolo o formale edovendosi riconoscere valenza negoziale alla dichiarazione resa, in quantotale non retrattabile.3.1 Il motivo è infondato.3.2 Quanto al primo profilo di doglianza, è sufficiente rilevare che,come statuito dai giudici di merito, non è applicabile nel caso in esame ildisposto dell’art. 65 del d.P.R. n. 600/1973, il quale, al comma 1, prevedeche «Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cuipresupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa».Nella specie, è incontestato che il presupposto dell’obbligo tributariogravante ex art. 5 t.u.i.r. su [OSCURATO:PERSONA] quale ex socia della [OSCURATO:SOCIETA]., ossia la plusvalenza derivante dall’alienazione di unimmobile della predetta società, sia maturato nel 2009, ossia tre anniNumero registro generale 2191/2018Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 10445/2026Data pubblicazione 21/04/2026dopo il decesso della socia, con la conseguenza che di tale debito non puòrispondere il ricorrente in qualità di erede.Per quanto attiene alla circostanza secondo cui il contribuente sisarebbe accollato tutti i debiti gravanti sulla [OSCURATO:SOCIETA]., la ricorrentenon deduce se anche tale fatto sia stato posto a fondamento della ripresaa tassazione e, quindi, degli impugnati atti riscossivi, sicché non vi è provadella rilevanza della stessa ai fini del thema decidendum.3.3 In ordine, invece, alla emendabilità della dichiarazione deiredditi, la CTR, nel condividere quanto già statuito dalla CTP, ha ritenutoche la rettifica di tale dichiarazione, in conseguenza di un’errataapplicazione delle norme tributarie, sia senz’altro possibile, qualoradall’errore commesso dal contribuente possa derivare l’assoggettamentodello stesso ad oneri più gravosi di quelli legittimamente dovuti.Tale statuizione è conforme all’orientamento di questa Cortesecondo cui, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, ladichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cuiall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 se diretta ad evitare un danno per laP.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998), mentre se intesa, ai sensidel successivo comma 8-bis, ad emendare errori od omissioni in danno delcontribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazioneper il periodo d'imposta successivo, con compensazione del creditoeventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedereil rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso,opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributariadell'Amministrazione finanziaria (Cass., Sez.

U., 30/06/2016, n. 13378;Cass. 27/10/2025, n. 28398).In particolare, si è precisato, in tema di imposte sui redditi, che ladichiarazione del contribuente, affetta da errori di fatto o di dirittoincidenti sull'obbligazione tributaria, è emendabile con l'impugnazionedella cartella per la iscrizione a ruolo della maggiore pretesa del Fisco aNumero registro generale 2191/2018Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 10445/2026Data pubblicazione 21/04/2026seguito di controllo automatizzato, indipendentemente dal terminedecadenziale di cui all'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998 e qualeunica soluzione possibile stante la preclusione di ogni azione di rimborsodopo il pagamento della stessa cartella, non potendo lo stessocontribuente essere assoggettato ad oneri diversi e più gravosi di quelliche, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principicostituzionali della capacità contributiva e della oggettiva correttezzadell'azione amministrativa (Cass. 26/08/2024, n. 23093).4.

In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna dell’Agenziadelle entrate al pagamento delle spese giudiziali, liquidate come indispositivo.Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese giudiziali, che liquida in euro6.700,00 per compenso, oltre 15% per le spese generali, euro 200,00 peresborsi, ed accessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-[OSCURATO:PERSONA], n. 50/3/17, depositata il 03/01/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], con separati ricorsi, impugnava, dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Piacenza, la cartella di pagamento n.085 2013 0004309507 e la cartella di pagamento n. 085 20130036014116, con le quali [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., all’esito di un controlloautomatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 operato sulladichiarazione presentata per l’anno 2009, aveva intimato il pagamento,rispettivamente, delle somme di euro 75.516,00 e di euro 38.097,82, oltreNumero registro generale 2191/2018Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 10445/2026Data pubblicazione 21/04/2026interessi e sanzioni, in ragione del maggior reddito d’impresa derivantedalla plusvalenza per una vendita immobiliare realizzata dalla FratelliMonza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in fase diliquidazione. Tale reddito era stato imputato per trasparenza alcontribuente quale erede universale di [OSCURATO:PERSONA], ultima socia dellapredetta società, in base al combinato disposto degli artt. 5 t.u.i.r. e 65d.P.R. n. 600/1973.A sostegno dei ricorsi il contribuente assumeva di voler ritrattare, inquanto erronea, la dichiarazione dei redditi in ordine a quanto riportato alquadro RM, non essendo a lui imputabile il reddito d’impresa daplusvalenza conseguito dalla predetta società.La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva, assumendo che il contribuentenon poteva qualificarsi come socio della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c e cherisultava inconferente il richiamo all’art. 65 del d.P.R. n. 600/1973, postoche la plusvalenza era stata determinata tre anni dopo il decesso delladante causa del contribuente.2. L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale dell’Emilia-[OSCURATO:PERSONA], la quale rigettava ilgravame.3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidandosi a due motivi.Il contribuente resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità delricorso per cassazione per tardiva proposizione dello stesso.Invero, la sentenza della CTR è stata depositata il 03/01/2017,mentre il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo pec il03/01/2018.Numero registro generale 2191/2018Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 10445/2026Data pubblicazione 21/04/2026La notifica è tempestiva in quanto occorre considerare il dispostodell’art. 11 del d.l. n. 50/2017, convertito, con modif., dalla legge n.96/2017, che ha introdotto la definizione agevolata delle controversietributarie «in cui è parte l’agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato egrado di giudizio». In particolare, ai sensi del comma 9 del predetto art.11, «Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini diimpugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e diriassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presentearticolo fino al 30 settembre 2017».In sostanza, considerato che la lite in esame rientrava tra quelledefinibili ai sensi del medesimo art. 11 - trattandosi di controversia aventead oggetto l’impugnazione di due cartelle di pagamento - e che il termineper impugnare la decisione di appello rientrava in quello, ricompreso tra il24/04/2017 ed il 30/09/2017, previsto dalla legge, poiché andava ascadere il 03/07/2017, doveva considerarsi automaticamente sospeso persei mesi il termine lungo per proporre ricorso per cassazione.Questa Corte ha, in proposito, statuito che la sospensione ex art.11, comma 9, del d.l. n. 50/2017, conv., con modif., dalla legge n.96/2017, quanto ai criteri di computo dei termini di impugnazione,comporta il cumulo del termine ex art. 327 c.p.c., ove scada tra il 24aprile ed il 30 settembre 2017, con quello di sei mesi previsto dallapredetta sospensione, prolungando così il termine lungo di impugnazione(Cass. 20/03/2024, n. 7510).2. Venendo ai motivi del ricorso, con la prima doglianza si deduce lanullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt.36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., per non aver la CTR indicato le ragioni per lequali non sarebbero tassabili in capo al contribuente i redditi conseguitidalla s.n.c.2.1 Il motivo è infondato.Numero registro generale 2191/2018Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 10445/2026Data pubblicazione 21/04/20262.2 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. 28/01/2025, n. 1986; Cass. 01/03/2022, n. 6758;Cass. 23/05/2019, n. 13977; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232).2.3 Nella specie, però, tale vizio non sussiste, in quanto la CTR hachiaramente enunciato le ragioni poste a fondamento della propriadecisione, avendo asserito che «L'appellante richiama il combinatodisposto dell'art. 5 c. l del TUIR e dell'art. 65 DPR n. 600/73. A benvedere, detta disciplina non è applicabile al caso di specie; il richiamoall'art. 65 è inconferente, poiché il presupposto del tributo in capoall'erede è relativo alle obbligazioni, il cui presupposto, si è verificatoanteriormente alla morte del dante causam. Il presupposto del debitotributario si è peraltro verificato 3 anni dopo il decesso […] l’Ufficio omettedi considerare quanto affermato nella sentenza, cioè che il disposto di cuiall’art. 7 del TUIR “deve interpretarsi nel senso di applicare la tassazioneseparata in base ai redditi effettivamente percepiti dall’erede: principioche risulta anche coerente con la salvaguardia dei diritti dello stesso eredeche non può essere chiamato a rispondere di debiti sorti per redditiimputabili al suo dante causa, se non nei limiti di quanto l’erede stessoabbia effettivamente percepito”».3. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 65 del d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 5 e 7 t.u.i.r. e degli artt. 1 e2 del d.P.R. n. 322/1998, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per aver la CTR erroneamente interpretato le predette disposizioninormative.Numero registro generale 2191/2018Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 10445/2026Data pubblicazione 21/04/2026Invero, in primo luogo, essendo il contribuente erede dell’ultimasocia della s.n.c., il reddito d’impresa, derivante dalla plusvalenza davendita immobiliare realizzata durante la fase di liquidazione della società,non poteva che imputarsi per trasparenza ex art. 5 t.u.i.r. alla predettasocia e, quindi, ex art. 65 d.P.R. n. 600/1973, al medesimo contribuentein qualità di erede. La liquidazione della [OSCURATO:SOCIETA]. si è conclusa,peraltro, nel gennaio del 2014 con la cancellazione della società dalregistro delle imprese e con l’accollo, da parte del contribuente, di tutti icrediti ed i debiti della medesima società.Erroneo è, poi, il richiamo operato dalla CTR all’art. 7, comma 3,t.u.i.r., che si riferisce alla tassazione separata dei redditi imputabili alperiodo d’imposta in cui sono percepiti, mentre, nel caso di specie, si vertein materia di redditi da partecipazione, assoggettati a tassazione ordinariaindipendentemente dalla effettiva percezione.In secondo luogo, non poteva comunque trovare accoglimento larichiesta del contribuente di rettifica della propria dichiarazione dei redditi,non trattandosi di una fattispecie di mero errore di calcolo o formale edovendosi riconoscere valenza negoziale alla dichiarazione resa, in quantotale non retrattabile.3.1 Il motivo è infondato.3.2 Quanto al primo profilo di doglianza, è sufficiente rilevare che,come statuito dai giudici di merito, non è applicabile nel caso in esame ildisposto dell’art. 65 del d.P.R. n. 600/1973, il quale, al comma 1, prevedeche «Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cuipresupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa».Nella specie, è incontestato che il presupposto dell’obbligo tributariogravante ex art. 5 t.u.i.r. su [OSCURATO:PERSONA] quale ex socia della [OSCURATO:SOCIETA]., ossia la plusvalenza derivante dall’alienazione di unimmobile della predetta società, sia maturato nel 2009, ossia tre anniNumero registro generale 2191/2018Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 10445/2026Data pubblicazione 21/04/2026dopo il decesso della socia, con la conseguenza che di tale debito non puòrispondere il ricorrente in qualità di erede.Per quanto attiene alla circostanza secondo cui il contribuente sisarebbe accollato tutti i debiti gravanti sulla [OSCURATO:SOCIETA]., la ricorrentenon deduce se anche tale fatto sia stato posto a fondamento della ripresaa tassazione e, quindi, degli impugnati atti riscossivi, sicché non vi è provadella rilevanza della stessa ai fini del thema decidendum.3.3 In ordine, invece, alla emendabilità della dichiarazione deiredditi, la CTR, nel condividere quanto già statuito dalla CTP, ha ritenutoche la rettifica di tale dichiarazione, in conseguenza di un’errataapplicazione delle norme tributarie, sia senz’altro possibile, qualoradall’errore commesso dal contribuente possa derivare l’assoggettamentodello stesso ad oneri più gravosi di quelli legittimamente dovuti.Tale statuizione è conforme all’orientamento di questa Cortesecondo cui, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, ladichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cuiall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 se diretta ad evitare un danno per laP.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998), mentre se intesa, ai sensidel successivo comma 8-bis, ad emendare errori od omissioni in danno delcontribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazioneper il periodo d'imposta successivo, con compensazione del creditoeventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedereil rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso,opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributariadell'Amministrazione finanziaria (Cass., Sez. U., 30/06/2016, n. 13378;Cass. 27/10/2025, n. 28398).In particolare, si è precisato, in tema di imposte sui redditi, che ladichiarazione del contribuente, affetta da errori di fatto o di dirittoincidenti sull'obbligazione tributaria, è emendabile con l'impugnazionedella cartella per la iscrizione a ruolo della maggiore pretesa del Fisco aNumero registro generale 2191/2018Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 10445/2026Data pubblicazione 21/04/2026seguito di controllo automatizzato, indipendentemente dal terminedecadenziale di cui all'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998 e qualeunica soluzione possibile stante la preclusione di ogni azione di rimborsodopo il pagamento della stessa cartella, non potendo lo stessocontribuente essere assoggettato ad oneri diversi e più gravosi di quelliche, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principicostituzionali della capacità contributiva e della oggettiva correttezzadell'azione amministrativa (Cass. 26/08/2024, n. 23093).4. In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna dell’Agenziadelle entrate al pagamento delle spese giudiziali, liquidate come indispositivo.Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese giudiziali, che liquida in euro6.700,00 per compenso, oltre 15% per le spese generali, euro 200,00 peresborsi, ed accessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
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