CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09453/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o da: [OSCURATO:SOCIETA]. – c.f./ [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a disgiuntamente e congiuntamentein virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatain Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro T.E.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo – c.f./p.i.v.a. 1249000015 0 – in p e r s o na del l iquidatore, l egale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Como, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e chela rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.CONTRORICORRENTE– RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del concordato preventivo, in persona della dottoressaFederica Nespoli. INTIMATO e PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di COMO. INTIMATO e PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE d’APPELLO di MILANO. INTIMATO avverso ildecreto n. 3 2 8 5 - 29 . 9 / 25 . 10 .20 22 della Corte d’Appello di Milan o, udita la relazionedella causa svolta all’udienza pubblica del 2 5 febbraio 202 5 dal consigliere,dottor [OSCURATO:PERSONA], udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, per la declaratoria di inammissibilità del primo motivo e del secondo motivo delricorso principale e per l’assorbimento di ambedue i motivi del ricorso incidentale, uditil’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l a ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso al Tribunale di C omo depositato in d ata 14 . 7 .202 0 la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l. chiedeva dichiararsi il fallimento della “T.E.S. [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. (cfr. ricorso, pag. 4), “T.E.S.” s.r.l. che in data 9.7.2020 aveva deliberato il proprio scioglimento anticipato (cfr. ricorso, pag. 5). Deduceva che era creditrice della “T.E.S.” per l’importo di euro 237.887,45 in virtù di decreto ingiuntivo n. 1043/2020 emesso dal Tribunale di Como ed opposto dall’ingiunta (cfr. ricorso, pagg. 3 -4). 2. Con ricorso ex art. 161, 6° co., l.fall. del pari a l Tribunale di C omo depositato in data 6.10.2020la “T.E.S.” chiedeva l’ammissione “con riserva” alla procedura di concordato preventivo(cfr. ricorso, pag. 5). 3.Nel termine prorogato la “ T.E.S. ” attendeva al deposito della proposta e del piano di concordato a carattere liquidatorio (cfr. ricorso, pagg. 5 -6). 4.Il Tribunale di Como dichiarava aperta la procedura di concordato . 5. Il commissario giudiziale, ai fini del voto, riscontrava il credito d ella “[OSCURATO:PERSONA]” nell’importo di euro 260.275,54e il 6.7.2021 la “ [OSCURATO:PERSONA] ” esprimeva voto - determinante , qualora escluso, ai fini del raggiungimento delle maggioranze -contrario alla proposta di concordato formulata dalla “T.E.S.” . 6.Con decreto depositato in data 10.2.2022 il Tribunale di Como escludeva il votodella “ [OSCURATO:PERSONA] ”, siccome – assumeva – espresso in conflitto di interessi , dichiarava approvata la proposta e fissava l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’omologazione del concordato (cfr. ricorso, pagg. 7- 8 ) . 7.La “[OSCURATO:PERSONA]” si opponeva all’omologazione (cfr. ricorso, pag. 8 ) . Ilcommissario giudiziale depositava il parere ex art. 180, 2° co., l.fall., ove quantificava il credito della“[OSCURATO:PERSONA]” nel minor importo di euro 66.987,27 (cfr. ricorso, pag. 9). 8.Con decreto dei 2.5/1.6.2022 il Tribunale di C omo rigettava l’opposizione esperita dalla “[OSCURATO:PERSONA]” ed omologavail concordato proposto dalla “T.E.S.” (cfr. ricorso, pag. 9).9.La “[OSCURATO:PERSONA]” proponeva reclamo. Chiedeva accertarsi, con il primo motivo, che non versa va in conflitto di interessi, sì che fosse conteggiato il voto contrarioespresso, e, con il secondo motivo, che il piano difettavadi fattibilità giuridic a (cfr. ricorso, pag. 9) . Resisteva la “T.E.S.”. 10.Con decreto n. 3285/2022 la Corte d’[OSCURATO:PERSONA] rigettava il reclamo e condannava la reclamante a rimborsare alla reclamat a le spese di giudizio liquidate nella misura di euro 2.500,00 oltre accessori. Dava atto la Corte di Milano, in ordine al primo motivo di reclamo , che la “[OSCURATO:PERSONA]” e la “T.E.S.” avevano sottoscritto in data 27.5.2019 un contratto di associazione in partecipazione, con il quale l’associata “T.E.S.” si era obbligata ad apportare all’associante“[OSCURATO:PERSONA]” il proprio “ know - how ” e il proprio marchio a fronte dell’obbligo dell’associante di garantire all’associata la partecipazione ai proventi della propria attività nella misura del 25% dell’utile netto di bilancio; che nondimeno- antecedentemente al deposito della domanda di concordato – l’associante “[OSCURATO:PERSONA]” aveva promosso giudizio per la risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto di associazione in partecipazione, adducendo che l’associata, in quanto scioltasi per l’impossibilità di conseguimento dell’oggetto, era impossibilitata a dare esecuzione al contratto (cfr. decreto impugnato, pag. 3). Dava atto altresì, la corte, che con la proposta di concordato la “T.E.S.” aveva prefigurato il soddisfacimento dei propri creditori mercè l’attivo destinato a scaturire dai crediti maturandi sino al l’esercizio 2029 nei confronti d ella “[OSCURATO:PERSONA]” in virtù del contratto di associazione in partecipazione; che dunqueil credito nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA]” costituiva la principale posta attiva addotta dalla debitrice concordataria (cfr. decreto impugnato, pagg. 3 -4).Dava atto, inoltre , che in prime cure il tribunale aveva ritenuto che la “[OSCURATO:PERSONA]” versasse in conflitto di interessi, siccome interessata a conseguire, mercè la declaratoria di fallimento della“T.E.S.”, la risoluzione del contratto di associazione in partecipazione e così a sottarsi all’obbligo di pagamento della quota del 25% degli utili gravante a suo carico (cfr. decreto impugnato, pag. 4). Indi evidenziava che senza dubbio il conflitto d’interessi rilevante in seno al concordato preventivo si delinea alla stregua della contrapposizione tra un dato creditore e gli ulterioricreditori e non già alla stregua del la contrapposizione tra un dato creditore edil debitore. Evidenziava tuttavia che, sebbene il fallimento della associata “T.E.S.” non fossevalso a cagionare l’automatico scioglimento del contratto di associazione in partecipazione – scioglimento automatico prefigurato dall’art. 77 l.fall. unicamente in ipotesi di fallimento dell’associante – i n o g n i caso il medesimo contratto avrebbe inesorabilmenteesaurito ogni sua funzione una volta cessata l’attività della“T.E.S.” con la dichiarazione di fallimento; e , al co ntempo, che avrebbe avuto s icuramente buon esito la risoluzione per impossibilità sopravvenutagià domandata dalla “[OSCURATO:PERSONA]” “al fine di svincolarsi dal contratto in essere” (cosìdecreto impugnato, pag. 5). Evidenziava quindiche in siffatti termini la contrapposizione tra la creditrice “[OSCURATO:PERSONA]” e la debitrice “T.E.S.”era inevitabilmente destinata a tradursi in “un conflitto tra il creditore [OSCURATO:PERSONA] (nella sua veste anche di debitore di TES) e la massa dei creditori, (…) costretti a subire gli effetti dello scioglimento del contratto, con conseguente contrazione dell ’ attivo diretto a soddisfare i loro crediti” (così decreto impugnato, pag. 6). Evidenziava dunque che il primo motivo di reclamo era senz’altro da disattendere e l’esclusione del voto della“[OSCURATO:PERSONA]”era senz’altro da confermare , cosicché neppure si prospettava la necessità di valutazioni in ordine alla sussistenza o meno del credito della medesima società reclamante (cfr. decreto impugnato, pag. 6). Evidenziava poi, la Corte di Milano, che da disattendere era pur i l secondo motivo di reclamo, con cui era stata contestata la fattibilità giuridica del piano, peraltro, con riferimento all’irragionevole sua durata decennale. Evidenziava segnatamenteche non afferiva al profilo del la fattibilità giuridica bensì al profilo della convenienza della proposta concordataria, rimessa alla valutazione del ceto creditorio, “la questione relativa ai tempi di esecuzione del concordato”(così decreto impugnato, pag. 8). Evidenziava segnatamenteche del pari non ineriva alla fattibilità giuridica i l profilo concernente la possibilità di riscossione del credito –costituente la posta attiva più significativa -nei confronti di “[OSCURATO:PERSONA]”, profilo da vagliare al più, sul terreno della fattibilità giuridica, in ordine all’aspetto dell’idoneità delle garanzie all’uopo prestate (cfr. decreto impugnato, pag. 8). Evidenziava dunque in tale proiezione che il socio amministratore della “T.E.S.”, [OSCURATO:PERSONA] si era “impegnato personalmente a corrispondere fino all’importo di € 30.000,00 annui nel caso in cui l’importo corrisposto da [OSCURATO:PERSONA] quale percentuale sugli utili non [avesse raggiunto] tale soglia” (così decreto impugnato, pag. 9) . E u lteriormente che [OSCURATO:PERSONA] si era impegnato a prestare fideiussione, assistita da garanzia ipotecaria su bene di sua proprietà di valore superiore al credito garantito, a copertura della differenza tra quanto ipotizzato nel piano come credito nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA]” e quanto effettivamente riscosso (cfr. decreto impugnato, pag. 9).Evidenziava in conclusione che al riscontro circa la fattibilità giuridica doveva darsi esito positivo, “in quanto la massa attiva appare sufficiente, e le garanzie promesse, se ritualmente prestate, sono da ritenersi idonee ad assicurare la corretta esecuzione del concordato”(così decreto impugnato, pag. 9). 11. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ; ne ha chiesto sulla scorta di tremotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. La “T.E.S. [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo ha depositato controricorsocontenente ricorso incidentale articolato in due motivi; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso principale ed accogliersi il ricorso incidentale; in ogni caso con il favore delle spese. Il commissario giudiziale della “T.E.S. [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo non ha svolto difese. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como ed il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano del pari non hannosvolto difese. 12.La “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ha depositato controricorso onde resistere all’avverso ricorso incidentale. 13. Con ordinanza interlocutoria dei 22.4/1.7.2024 è stata disposta la trattazione in pubblica udienza. 14.Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni. La ricorrente ha depositato memoria. Del pari la controricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 15.Con il primo motivo la r icorrent e principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod.proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 8 116 cod. proc. civ., degli artt. 72, 77, 147, 150, 172, 177 e 179 l.fall. e degli artt. 1362, 1363, 2462 e 2463 cod. civ. Deduce che la Corte di Milano non ha tenuto conto che la “T.E.S.” aveva cessato qualsivoglia attività sin dal 2020, siccome aveva deliberato in data 9.7.2020 il proprio scioglimento per l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, con susseguente azzeramento del valore commerciale del suo marchio (cfr. ricorso, pag. 16); che, del resto, per tale ragione essa ricorrente/associante si è indotta ad esperire azione di risoluzione del contratto di associazione in partecipazione per impossibilità sopravvenuta (cfr. ricorso, pag. 16). Deduce quindi che siffatto mancato riscontro inficia l’ iter logico - argomentativo cui nel l’impugnato dictum è ancorato l’affermato conflitto d’interessi, ossia inficia il rilievo per cui il contratto di associazione in partecipazione – già segnato, invero , nelle sue sorti per effetto dello scioglimento anticipato - avrebbe inesorabilmente esaurito ogni sua funzione una volta cessata l’attività della“T.E.S.” con la dichiarazione di fallimento (cfr. ricorso, pagg. 16 -17). Deduce, a l contempo , che la garanzia prestata dal socio [OSCURATO:PERSONA] a copertura del rischio che gli utili prodotti da essa ricorrente/associante, nella pendenza del contratto di associazione in partecipazione, non risultassero almeno pari al flusso indicato nel piano, vale di per sé ad escludere “qualsivoglia rischio per i creditori conseguente all’eventuale risoluzione del contratto [di associazione in partecipazione]” (così ricorso, pag. 17),il che parimenti concorre a dar ragione dell’insussis tenza di qualsivoglia conflitto di interessi. Deduce,per altro verso, che, contrariamente all’assunto della Corte di Milano, la dichiarazione di fallimento dell’associata “T.E.S.”non sarebbe in alcun modo atta a cagionare un mutamento della compagine della medesima società, cosicché è da escludere che essa associante/ricorrente possa reputarsi legittimata ai sensi dell’art. 6 del contratto di associazione in partecipazione a domandarne la “rescissione”(cfr. ricorso, pag. 1 8 ) . Deduce, per altro verso ancora , che è da negare che vers a in conflitto di interessi, siccome ambisce “a vanificare la sua posizione di debitore di TES”(cfr. ricorso, pag. 18). 16.Con il secondo motivo la r icorrent e principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod.proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 111 e 24 Cost. per violazione del principio del contraddittorio. Deduce che la Corte di Milano ha fondato la propria decisione su argomentazioni e considerazioni non prospettate dalle parti , il che ha, di conseguenza, compromessole sue prerogative difensive (cfr. ricorso, pag. 22). 17. I l primo motivo ed il secondo motivo del r icor so principale sono evidentemente connessi; ne è opportuna, perciò, la disamina contestuale; in ogni caso, i medesimi motivi sonoinammissibili. 18. Si è in precedenza atteso all’analitica enunciaz ione dei passaggi motivazionali alla cui stregua la Corte di Milano ha fatto luogo alla reiezione del primomotivo del reclamo esperito dalla “[OSCURATO:PERSONA]”. È ben evidente,dunque, che in particolare con il primo motivo di ricorso - alla luce dell’illustrazione che dapprima se ne è operata - la ricorrente principale sollecita tout court questa Corte alla rivisitazione del percorso motivazionale dell’impugnato dictum.E nondimeno l’ impianto motivazionale, cui, in parte qua , è ancorata la pronuncia della corte d’appello,è del tutto ineccepibile in relazione al rilievo che sostanzia la dirimentevalutazione “in diritto”, è del tutto congruo in relazione al rilievoche sostanzia la decisiva valutazion e “in fatto”. 19. Circa l a dirimente valutazion e “in diritto” l a corte distrettuale ha debitamente richiamato l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte (ovvero Cass. sez. un. n. 17186 del 28.6.2018), insegnamento che, benché specificamente inerente al concordato fallimentare, ben si presta –così come la corte territoriale ha reputato - per il principio che vi è espresso, sub specie di caratterizzazione del conflitto d’interesse in guisa di contrapposizione tra l’interesse comune della massa dei creditori e l’interesse del singolo creditore, ad essere trasposto sul terreno del concordato preventivo. In quest’ottica la corte milanese ha inappuntabilmente argomentato nel senso che occorresse nel caso concreto verificare – così come ha poi in concreto verificato –“se tale prevalenza di un interesse individuale del creditore ai danni degli altri creditori sia sussistente nella posizione di [OSCURATO:PERSONA]” (così decreto impugnato, pag. 5). Circa la decisiva valutazione “in fatto”, in un quadro segnato, ovviamente, dall’inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che si risolve nella prospettazione diun’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale (cfr. Cass.(ord.) 23.4.2024, n. 10927), la corte di merito ha congruamente – e condivisibilmente - argomentato nel senso che la declaratoria di fallimento dell’associata “T.E.S.”, benché inidonea a sortire l’effetto dello scioglimento del contratto di associazione in partecipazione(art. 77 l.fall.), avrebbe comunque privato il vincolo contrattuale di qualsivoglia effettiva proiezione (“TES infatti, col fallimento, cesserà l’attività e dunque non potrà in alcun modo svolgere le controprestazioni previste nel contratto”: così decreto impugnato, pag. 5), sì da segnarne ineluttabilmente la sorte, in un’ottica destinata ineludibilmente ad avvantaggiare la posizione dell’associante - debitrice/creditrice - rispetto alla posizione degli ulteriori creditori dell’associata eventualmentefallita. 20.In questi termini inevitabili sono le seguenti puntualizzazioni. Perun verso, ingiustificatamente la principale ricorrente adduce che la Corte di Milano non ha dato conto delle ragioni in virtù delle quali dovrebbero nella specie applicarsi i principi in materia di conflitto di interessi di TES” (cfr. ricorso, pag. 20). Per altro verso, invano la ricorrente assume che, “anche in ipotesi di fallimento di TES, rimarrebbe debitrice nei confronti della procedura fallimentare così come lo è tuttora” (cosìmemoria della ricorrente principale, pag. 5). Per altro verso ancora , non ha precipua valenza l’aggiuntivo rilievo motivazionale (a riscontro del conflitto d’interesse)della corte d’appello secondo cuiil fallimento della “T.E.S.” avrebbe comportato un mutamento della relativa compagine societaria, il che avrebbe consentito alla “[OSCURATO:PERSONA]” di “rescindere”il contratto di associazione in partecipazione in esplicazione della facoltà di cui alla clausola n. 6 del medesimo contratto (cfr. decreto impugnato, pag. 5). 21. In relazione specifica mente alla censura veicolata dal secondo mezzo sonosufficienti i riliev i che segu ono . Nelle procedurecamerali che si conclud o no con un provvedimento di natura decisoria sucontrapposte posizioni di diritto soggettivo e quindi suscettibile di acquistare autorità di giudicato(è il caso di specie), trov a no piena applicazione i principi del processo di cognizione relativi all’onere dell’impugnazione ed alla conseguentedelimitazione dell ’ ambito del riesame da parte d e l giudice di secondo grado alle questioni a luidevolute con i motivi di gravame (cfr. Cass.16.4.2003, n. 6011; Cass. 13.4.2005, n. 7696). E però- sul terreno propriamente dell’appello - si spiega che , ai sensi dell’art.342 cod. proc. civ., il giudizio di appello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel “thema decidendum” del giudizio (cfr. Cass. sez. lav. 3.4.2017, n. 8604. Cfr. altresì Cass. 22.7.2002, n. 10681). 22.In questi termini invano la ricorrente principale prospetta che i riscontri cui la Corte di Milano ha fatto luogo –e di cui la stessa ricorrente ha dato conto ai punti (i) ed (ii) a pagina 22 del ricorso –sostanzierebbero questioni “nuove”. In realtà si tratta di profili che erano comunque involti dalla quaestio concernente il conflitto d’interesse ritenuto sussistente dal primo giudice, sussistenza che “[OSCURATO:PERSONA]” aveva , dal canto suo, contestato con il reclamo esperito innanzi alla Corte milanese (cfr. ricorso, pagg. 9 –10). 23.Con il terzo motivo la r icorrent e principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod.proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 160, 161 e 172 l.fall. nonché della legge 24.3.2001, n. 89. Premette che il concordato liquidatorio de quo agitur non prevede la liquidazione di alcun bene e la “liquidazione” consiste esclusivamente nell’incasso, in virtù del contratto di associazione in partecipazione, dell’eventuale quota di utili prodotti da essa ricorrente/associante nell’arco temporale prefigurato (così ricorso, pag. 25). Indi deduce che “i tempi indicati dalla debitrice [“T.E.S.”] sono più che irragionevoli” (così ricorso, pag. 25). Deduce segnatamente che il termine decennalea far data dalla proposizione della domanda di concordato, ai fini della soddisfazione nella misura del 20 % dei creditori chirografari, risulta privo di qualsivoglia giustificazione (cfr. ricorso, pag. 25). Deduce,per altro verso, con riferimento alla sussistenza delle garanzie offert e al ceto creditorio, aspetto parimenti afferente al profilo della fattibilità giuridica, che né il commissario giudiziale nél’attestatore “hanno verificato in concreto la solvibilitàdel garante, a tutela dei creditori e a giustificazione della fattibilità del piano” (cfr. ricorso, pag. 27). Deduce, per altro verso ancora , che occorreva verificare se il garante disponga di somme liquide idonee alla copertura del debito, siccome i tempi di realizzazione in via esecutiva del cespite oggetto di garanzia ipotecaria non sono compatibili “con il principio di realizzazione del concordato in tempi ragionevolmente contenuti” (così ricorso, pag. 28). 24.Il terzo motivo di r icor so è fondato e meritevole di accoglimento. 25.Questa Corte ha fatto luogo a lle seguenti precisazioni . Ovvero alla precisazioneper cui, in tema di concordato preventivo, il riscontro della fattibilità giuridica postula che il tribunale appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili (cfr. Cass. 15.6.2020, n. 11522).Ovvero alla precisazione per cui, i n sede di omologa del concordato preventivo, rientra nell’alveo del giudizio di fattibilità giuridica demandato al tribunale la valutazione dell’effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta attraverso la previsione di una soddisfazione in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti(cfr. Cass. (ord.) 24.8.2018, n. 21175). 26. In questi termini vanno senz’altro recepite le censure addotte dalla principale ricorrente. Più esattamente, va recepita la doglianza secondo cui , contrariamente all’assunto della Corte di Milano, “la duratadel Piano ed i tempi di realizzazione proposti dal debitore” afferiscono non già al profilo della convenienza della proposta concordatariabensì al profilo della fattibilità giuridica, il cui riscontro è indubbiamentedemandato al tribunale (cfr. ricorso, pag. 24 ) . Cosicché, nel quadro della affermata inerenza alla fattibilità giuridica dei tempi di attuazione della propostaconcordataria, la prefigurazione di tempi di realizzazione eccessivamente lunghi ben può valere a d ar ragione della irrealizzabilità della causa concreta della proposta e quindi della non compatibilità del piano con norme inderogabili. 27.Il buon esito dell a doglianz a surriferit a assorbe la disamina de gli ulteriori profilidi censura – di cui dapprima si è fornita i ndica zione – veicolat i dal terzo mezzodel ricorso principale. 28.Con i l primo motivo la r icorrent e incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod.proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Deduce che la Corte di Milano ha omesso qualsivoglia pronuncia in ordine al motivo di appello incidentale, con cui si era addotto, a censura del primo dictum, che il Tribunale di Como, in considerazione della natura contenziosa, correlata alla proposizione di opposizione da parte della “[OSCURATO:PERSONA]”, del giudizio di omologazione, “avrebbe dovuto regolare le spese di lite in applicazione del principio di soccombenza” e condannare dunque la “[OSCURATO:PERSONA]” alla relativa rifusione (cfr. ricorsoincidentale, pag. 64). Deduce ulteriormente che è da escludere senz’altro che avrebbe dovuto censurare la mancata statuizione del primo giudice in ordine alle spese del giudizio di omologazione “con appello principale autonomo” (c fr. ricorso incidentale, pag. 66). 29.Con il secondo motivo la r icorrent e incidentale d enuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod.proc. civ. la nullità della sentenza per totale carenza di motivazione; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod.proc. civ. la violazione degli artt. 4, 1° co. e 5° co., 5 e 6 d.m. n. 55/2014 in relazione alle tabelle dei parametri forensi allegate al punto 2 del medesimo d.m. Deduce che la Corte di Milano ha omesso qualsivoglia motivazione in ordine all’operata quantificazione delle spese della fase giudiziale innanzi a sé, quantificazione – pur a considerare il valore (euro 260.275,54) del preteso credito della “[OSCURATO:PERSONA]” – di certo inferiore ai “minimi tabellari” ex d.m. n. 55/2014 applicabile ratione temporis(cfr. ricorso incidentale, pagg. 67 - 68 ) . 30.Il buon esito del terzo motivo del ricorso principale assorbe la disamina di ambedue i motivi del ricorso incidentale. 31.In accoglimento - nei termini suindica ti - del terzo motivo del ricorso principale il decreto n. 3285 - 29.9/25.10.2022 della Corte d’Appello di Milano va cassato con rinvio alla stessa corte distrettuale in diversa composizione.In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dalle pronunce di questa Corte n. 11522/2020 e n. 21175/2018 dapprima menzionate. 32.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente principale sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte così provvede: accoglie il terzo motivo del ricorso principale, cassa il decreto n. 3285 - 29.9/25.10.2022 della Corte d’Appello di Milano e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara inammissibili il primo motivo ed il secondo motivo del ricorso princ