CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 17659/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
05/2023 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.8580/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] C e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce alla memoria di nomina e costituzione di nuovo difensore, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calc e al controricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1213/2018 depositata il 09/03/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24/05/20 23 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e viste le conclusioni conformi della Procura Generale. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 7.2.2012 la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (d'ora in poi per brevità [OSCURATO:PERSONA]) conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Como la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. ed il socio accomandatario della stessa, [OSCURATO:PERSONA], per sentirli condannare in solido al pagamento della penale di € 780.000,00 di cui all'art. 4.1 del contratto preliminare del 20.7.2010, col quale la [OSCURATO:SOCIETA]. si era impegnata a vendere alla [OSCURATO:PERSONA] un immobile ad uso produttivo in corso di costruzione sulla proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (CO) al prezzo di € 3.900.000,00, con versamento di una caparra di € 90.000,00 alla firma del preliminare, penale per la mancata consegna dell'immobile, che doveva essere conforme agli strumenti urbanistici, entro il termine contrattualmente previsto del 31.3.2011, ed in subordine al pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 1381 cod. civ. ed al risarcimento dei danni subiti. Si costituivano nel giudizio di primo grado la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] facendo presente che alla data del 30.10.2010 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non aveva rilasciato il necessario permesso di costruire (emesso poi solo in data 6.12.2010), per cui la [OSCURATO:SOCIETA]. in data 4.11.2010 aveva comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] di volersi avvalere della risoluzione intervenuta in base alla clausola contrattuale dell'art. 13.2 (secondo la quale “in caso di mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie per la costruzione dell'immobile oggetto della presente, entro il 30 ottobre 2010, il presente contratto si intenderà risolto ipso iure con obbligo del promittente di immediata restituzione, a semplice richiesta, di quanto sino ad allora ricevuto, senza maggiorazione alcuna; si precisa che, in tal caso, non produrrà alcun effetto la caparra confirmatoria prevista all'art. 6A”) e di essere disponibile a restituirle l'importo percepito di € 90.000,00, poi effettivamente restituito il 3.2.2011, ed in sede processuale chiedevano, oltre al rigetto delle domande della [OSCURATO:PERSONA], anche in via riconvenzionale la risoluzione del preliminare secondo la riportata clausola, senza invocare il potere di riduzione ad equità della penale. Con la sentenza n. 1216/2015 del 9/16.7.2015 il Tribunale di Como, dopo avere fatto espletare una CTU per accertare se sul piano tecnico il mancato rispetto del termine del 30.10.2010 per il rilascio del permesso di costruire fosse dipeso da un'azione od omissione della [OSCURATO:SOCIETA]., respingeva la domanda della [OSCURATO:PERSONA] di pagamento della penale parametrata al 20% del prezzo per il verificarsi dell'effetto risolutorio dell'art. 13.2 del preliminare, ma respingeva anche la riconvenzionale della [OSCURATO:SOCIETA]. ritenendo che il suddetto articolo prevedesse non una condizione risolutiva negativa, ma una clausola risolutiva espressa attivabile unicamente dalla [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello principale la [OSCURATO:PERSONA] riproponendo le domande di pagamento della penale per il colpevole inadempimento del preliminare da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. ed in subordine di indennizzo ex art. 1381 cod. civ., e la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] si costituivano in secondo grado, chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo appello incidentale per contestare la qualificazione dell'art. 13.2 del preliminare come clausola risolutiva espressa unilaterale, anziché come condizione risolutiva negativa, e per ottenere conseguentemente la risoluzione automatica del preliminare per il verificarsi di quella condizione. Conla sentenza n. 1213/2018 del 31.1/9.3.2018, non notificata, la Corte d'Appello di Milano rigettava l'appello incidentale, ed in accoglimento dell'appello principale, condannava in solido la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandatario, al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] della penale di € 780.000,00 con gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali del doppio grado. Avverso la suddetta sentenza hanno notificato ricorso alla Suprema Corte la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a cinque motivi e resiste con controricorso notificato il 27.4/2.5.2018 la [OSCURATO:PERSONA]. La Procura Generale ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. La causa, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], la requisitoria della Procura Generale (dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba) e la discussione orale delle parti, é stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 24.5.2023. [OSCURATO:PERSONA]. Col primo motivo i ricorrenti in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c. lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 comma 1° c.p.c. in quanto la Corte d'Appello di Milano facendo cattivo uso del prudente apprezzamento avrebbe valutato erroneamente le prove e quindi ricostruito erroneamente il fatto. Tale motivo é inammissibile in quanto il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1 , n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (vedi in tal senso Cass. ord. 12.10.2021 n. 27847; Cass. 19.7.2021 n. 20553), mentre non risulta lamentata l'omessa considerazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ed a ciò va aggiunta la carenza del motivo in esame sotto il profilo dell'autosufficienza in relazione alla previsione dell'art. 366 comma 1° n. 6) c.p.c., in quanto non sono stati trascritti nel ricorso il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio sulla quale si é basata la sentenza impugnata e dei documenti (soltanto richiamati) sulla base dei quali si vorrebbe pervenire ad una qualificazione dell'art. 13.2 del contratto preliminare di vendita concluso dalle parti il 20.7.2010 come condizione risolutiva negativa anziché come clausola risolutiva espressa, qualificazione quest'ultima peraltro riconosciuta concordemente dai giudici di primo e di secondo grado. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano in relazione all'art. 360 comma 1° n. 5) c.p.c. l'omesso esame di documenti decisivi per il giudizio, ma anche tale motivo é inammissibile, in quanto la norma citata permette di sindacare la ricostruzione del fatto compiuta nella sentenza impugnata per l'omessa considerazione di un fatto storico decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti e l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il suddetto vizio anche se la sentenza impugnata non ha dato conto di tutte le risultanze probatorie in atti (vedi in tal senso Cass.9.10.2017 n. 23594), ed a ciò va ulteriormente aggiunto che i ricorrenti non hanno neppure permesso di riferire la loro doglianza a fatti storici specifici desumibili dai documenti richiamati, che si sono limitati ad indicare sommariamente senza illustrarne compiutamente il contenuto e senza spiegare in cosa consisterebbe la loro decisività. Col terzo e col quarto motivo, esaminabili congiuntamente perché entrambi inerenti all'art. 13.2 del preliminare, i ricorrenti lamentano in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c. la violazione e falsa applicazione della clausola dell'art. 13.2 del contratto preliminare sottoscritto in data 20.7.2010, nonché la violazione ed omessa applicazione dell'art. 1353 cod. civ. (che prevede la perdita di efficacia ex tunc del contratto al verificarsi della condizione risolutiva), l'errata applicazione dell'art. 1359 cod. civ. (relativo alla finzione di avveramento della condizione applicabile quando essa sia mancata per causa imputabile alla parte avente interesse contrario) e l'errata applicazione dell'art.1456 cod. civ. (che consente alla parte di manifestare la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa con effetto risolutivo di diritto quando si verifichi l'inadempimento dell'altra parte contrattuale contemplato nella clausola stessa) per non avere la sentenza impugnata accolto il suo appello incidentale inteso ad ottenere la risoluzione automatica del preliminare per il verificarsi della condizione risolutiva negativa del mancato rilascio delle autorizzazioni entro il termine del 30.10.2010. Premesso che l'art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c. richiede che si denunci la violazione di un articolo di legge e non di un articolo del contratto, per cui nessun valore può avere la lamentata violazione e falsa applicazione della clausola dell'art. 13.2 del contratto preliminare sottoscritto dalle parti il 20.7.2010, i ricorrenti, pur indicando che ci sarebbe stata anche la violazione dei summenzionati articoli di legge, ricollegano la stessa ad una propria autonoma ricostruzione del fatto diversa da quella compiuta dai giudici di primo e di secondo grado, qualificando l'art. 13.2 del preliminare come condizione risolutiva negativa anziché, come ritenuto nella sentenza impugnata e perfino in quella di primo grado, come clausola risolutiva espressa, senza però individuare compiutamente il contenuto e la concludenza dei documenti che dovrebbero portare a tale diversa ricostruzione di fatto, senza dedurre che siano state violate le regole che stabiliscono il valore delle prove, e senza lamentare la violazione di precisi canoni ermeneutici da parte della sentenza della Corte d'Appello di Milano. Questa Corte ha costantemente affermato il principio per cui al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 cod. civ. e seguenti, il ricorso non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. ord. n. 9461 del 9.4.2021; Cass. ord. n. 27136 del 15.11.2017), e ciò perché l'interpretazione accolta nella decisione impugnata non dev'essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 28319 del 28.11.2017). A tale canone non si sono conformati i motivi di ricorso, i quali, ben lungi dall'individuare il canone interpretativo che sarebbe stato violato e ben lungi dall'operare l'individuazione di un unico possibile esito interpretativo, si limitano a contrapporre alle conclusioni ermeneutiche raggiunte dalla Corte territoriale una diversa interpretazione, senza tuttavia riuscire a dimostrare la fallacia delle conclusioni raggiunte nella sentenza impugnata. Tale sentenza con motivazione logica e coerente, sulla base delle risultanze della CTU espletata, ha ritenuto ascrivibile alla promittente venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. la presentazione al Comune di [OSCURATO:PERSONA] di documentazione predisposta da un terzo soggetto inadeguata per ottenere il rilascio delle autorizzazioni, la successiva presentazione a seguito di richiesta di integrazione documentale del Comune della medesima rappresentazione grafica iniziale non conforme, e quindi il superamento del termine del 30.10.2010 previsto per il rilascio delle autorizzazioni all'art. 13.2 del preliminare, ed ha escluso che tale mancato rilascio potesse essere ritenuto come un avvenimento futuro ed incerto dipendente dalla sola ed imprevedibile scelta del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ossia di un soggetto terzo, e quindi come una condizione risolutiva negativa incidente retroattivamente sull'efficacia del preliminare, implicitamente ritenendo quell'articolo come una clausola risolutiva espressa relativa ad un inadempimento della promittente venditrice della quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha inteso avvalersi, e conseguentemente data la perdurante efficacia del preliminare e la mancata consegna dell'immobile promesso alla [OSCURATO:PERSONA] entro il termine del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in base alla penale del punto 4, ha condannato in solido la [OSCURATO:SOCIETA]. ed il socio accomandatario della stessa, [OSCURATO:PERSONA], al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 780.000,00 con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, oltre alle spese del doppio grado. Col quinto motivo i ricorrenti in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c. lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art.1384 cod. civ. richiedendo la riduzione d'ufficio della penale. Sul punto va anzitutto sottolineato che la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno mai chiesto nei due gradi precedenti la riduzione secondo equità della penale, per cui la Corte d'Appello di Milano non era tenuta a motivare sul mancato esercizio del potere di riduzione (vedi in tal senso Cass. 3.6.2014 n. 12408) ed a ciò va aggiunto che neppure era stata contestata la misura della penale (20% del prezzo di vendita dell'immobile promesso). Il potere di riduzione della penale é un potere discrezionale del giudice di merito esercitabile anche d'ufficio (vedi Cass. sez. un. 13.9.2005 n. 18128), che comporta un apprezzamento di fatto sull'eccessività dell'importo fissato nella clausola penale e pertanto non può essere esercitato per la prima volta dalla Suprema Corte (vedi in tal senso Cass. 16.2.2012 n. 2231), tanto più che nel presente caso i ricorrenti non hanno neppure allegato e provato i fatti che avrebbero dovuto giustificare tale riduzione, essendosi limitati a fare riferimento ad un generico scarso interesse della [OSCURATO:PERSONA] all'adempimento che sarebbe desumibile dalla sottoscrizione di un preliminare che all'art. 13.2 avrebbe previsto una condizione risolutiva negativa di un evento (il rilascio delle autorizzazioni) che si sarebbe dovuto verificare appena tre mesi dopo, circostanza quest'ultima smentita dalle sentenze di primo e di secondo grado, che hanno invece qualificato concordemente quella clausola come risolutiva espressa unilaterale. Alla reiezione del ricorso segue la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali del giudizio di legittimità, che tenendo conto del valore della causa (€780.000,00) e delle tariffe forensi del D.M. n. 147/2022 si liquidano in € 200,00 per spese ed €15.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%. Va dato atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n.115/2002 per porre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di [OSCURATO:PERSONA] C. e di [OSCURATO:PERSONA] e li condanna in solido al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese vive ed € 15.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%. Dà dato atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’ar