CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17008/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è indagato per il delitto di corruzione per l'esercizio delle funzioni: nella sua qualità di assessore all'ambiente del Comune di Giugliano in Campania, si sarebbe messo a disposizione della "Tecnoservice" s.r.I., aggiudicataria dell'appalto per il servizio d'igiene urbana in quel comune, ottenendo in corrispettivo dai rappresentanti della società la somma di sessantamila euro ed un orologio di lusso. Sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel territorio del comune di Napoli, egli ha avanzato richiesta di riesame, che il Tribunale ha accolto, reputando insussistenti esigenze cautelari. Pur confermando il quadro di gravità indiziaria evidenziato nel provvedimento impositivo della misura cautelare, il Tribunale ha escluso il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose ritenuto dal primo giudice, osservando: che i fatti risalgono a quattro anni or sono; che Grimaldi, benché presenti una «personalità indubitabilmente spregiudicata», è comunque incensurato e privo di altre pendenze giudiziarie; che non risulta aver commesso successivamente condotte analoghe a quelle addebitategli; che, infine, il ruolo di consigliere comunale del Comune di Napoli, da lui attualmente ricoperto, non comporta poteri gestionali della cosa pubblica. 2. Impugna tale decisione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, denunciando la manifesta illogicità della relativa motivazione. I giudici del riesame, infatti, confermando integralmente il quadro di gravità indiziaria, avrebbero riconosciuto che la condotta dell'indagato non è stata episodica, occasionale e posta in essere da soggetti inesperti, bensì si collocava all'interno di un sistema corruttivo, fondato su rapporti e scambi di favori risalenti nel tempo tra amministratori comunali ed imprenditori, relativo ad appalti milionari e rivelatosi un utile strumento di orientamento del consenso elettorale, in un contesto caratterizzato da stretta contiguità tra politica e criminalità organizzata (in proposito, il ricorso richiama testualmente brani di una conversazione intercettata, in cui uno degli indagati, discutendo delle assunzioni riservate ai soggetti segnalati dai politici e dell'indisponibilità di un numero di posti sufficienti, conclude: «all'epoca chi metteva a lavorare nell'immondizia era la camorra... ora è la politica, ma prima era la camorra»). Dunque - sostiene il ricorrente - il Tribunale avrebbe illogicamente svalutato l'ammontare dell'appalto, pari a 120 milioni di euro, e gli stretti rapporti tra Grimaldi, l'intermediario Vitiello ed i rappresentanti della società appaltatrice. Inoltre, replicando agli argomenti dell'ordinanza impugnata, deduce che: — la riconosciuta «personalità indubitabilmente spregiudicata» di costui non consente di assegnare rilevanza, in senso contrario, al tempo trascorso dai fatti; — l'attuale carica di consigliere comunale dell'indagato, unitamente alle illustrate modalità dei fatti, all'anzidetta sua personalità ed al contesto socio- politico fortemente compromesso, rende altamente probabile la reiterazione di condotte delittuose analoghe, ben potendo egli continuare ad intrattenere rapporti, anche solo indiretti o dissimulati, con imprenditori, faccendieri ed altri esponenti delle istituzioni pubbliche; 2. — irrilevante si presenta l'inesistenza di analoghe condotte successive ai fatti di causa, non essendo emerso alcun elemento sintomatico di un ravvedimento dell'indagato, il quale non ha abbandonato la carriera politico-amministrativa; — infine, in un contesto così degradato, anche l'incensuratezza costituisce elemento neutro. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, chiedendo di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, perciò, di essere accolto. 2. L'ordinanza descrive un quadro di risalente e sistematica collusione tra imprenditori interessati ad appalti milionari e gli esponenti politici locali avvicendatisi alla guida del Comune, indipendentemente dal colore politico di essi. Il Tribunale, infatti, parla di indagine relativa a «numerosissime vicende di corruzione, concussione e turbata libertà degli incanti», nonché di una «frenetica attività» dei vertici della "Tecnoservice", «volta ad avvicinare i nuovi referenti politici», dopo avere in passato sostenuto la campagna elettorale dei candidati dell'opposta fazione, precedentemente alla guida dell'ente territoriale; inoltre, dal punto di vista soggettivo, qualifica espressamente l'indagato come soggetto dalla «personalità indubitabilmente spregiudicata». 3. Finisce, allora, per risultare incoerente, con queste indiscusse premesse in fatto, l'esclusione di un pericolo di reiterazione criminosa, che il Tribunale giustifica sbrigativamente sulla base di circostanze non qualificanti, quali il tempo trascorso dai fatti e l'incensuratezza dell'indagato. L'uno, infatti, risulta logicamente neutralizzato dal perdurante inserimento di costui nei ranghi dell'amministrazione territoriale, con un ruolo che comunque gli consente di operare tutt'ora all'interno di quel contesto politico fortemente permeato dalla criminalità organizzata e dalla corruzione, dal quale egli non risulta mai aver preso le distanze; l'altra, poi, costituisce un dato puramente formale e che getta luce sul passato di un individuo, perciò svuotandosi di significato quando si tratti, invece, di formulare un giudizio comportamentale di tipo prognostico e di un soggetto dalla ritenuta «personalità indubitabilmente spregiudicata». 4. L'ordinanza impugnata dev'essere perciò annullata ed il procedimento rimesso al giudice del riesame, perché rinnovi il proprio giudizio sull'esistenza o meno del pericolo di reiterazione criminosa e, in caso affermativo, sulla misura più adeguata alla relativa salvaguardia. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi del