CassazionedecretoSezione 6Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 24558/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Savona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Savona, adito ai sensi dell'art.322 cod. proc. pen., rigettava l'istanza di riesame e confermava il decreto del 3 marzo 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi A) e B), per questo secondo con l'aggravante dell'art. 80 lett.g), d.P.R. cit.) - il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di denaro di 11.657,00 euro, trovata nella disponibilità del prevenuto. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con un atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, 240-bis cod. pen. e 355 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e illogicità, per avere il Giudice per le indagini preliminari disposto l'applicazione della misura sulla base di una "irrituale" richiesta del Pubblico Ministero, cui era stato domandata la restituzione del denaro sequestrato in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria nel corso di una perquisizione, vincolo i cui effetti erano decaduti in ragione della mancata convalida. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, per illogicità, per avere il Tribunale del riesame erroneamente confermato l'impugnato provvedimento, benché non fosse stata dimostrata l'esistenza di alcun nesso di pertinenzialità tra i reati contestati e il denaro sequestrato, ma solo la presenza di una relazione meramente occasionale. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituiscono espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale i principi secondo i quali la mancata convalida di un sequestro probatorio disposto in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria, in quanto afferente ad un aspetto puramente formale, non è di ostacolo all'adozione di un rinnovato provvedimento di vincolo reale (così, tra le tante, Sez. 2, n. 2276 del 06/10/2015, dep. 2016, Gaeta, Rv. 265772); e che, in ogni caso, è ammissibile il sequestro preventivo di cosa già soggetta a sequestro probatorio, purché sussista un pericolo concreto e attuale della cessazione del vincolo di indisponibilità impresso da quest'ultimo, che renda reale la prospettiva della riconduzione del bene nella sfera di chi potrebbe servirsene in contrasto con le esigenze protette dall'art. 321 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23 del 14/12/1994, dep. 1995, Adelio, Rv. 200114). Di tali criteri ermeneutici il Tribunale di Savona ha fatto corretta applicazione rilevando come, nel caso di specie, alla mancata convalida del sequestro probatorio di quelle somme disposto dalla polizia giudiziaria in via d'urgenza avesse fatto seguito un provvedimento giudiziale di applicazione della misura cautelare reale in quanto finalizzata alla confisca. 3. Anche il secondo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per la genericità del suo contenuto. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Nella fattispecie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dal Tribunale del riesame, senza realmente specificare gli aspetti di criticità dei passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione di una ordinanza con la quale - anche facendo rinvio al tenore argonnentativo del decreto genetico della misura - si era convincentemente evidenziato come il denaro sequestrato dovesse considerarsi solo in parte collegabile in via pertinenziale con i reati commessi, in quanto profitto della commissione di tali illeciti, e dunque destinato all'ablazione diretta come bene fungibile; e come, per la restante e maggiore parte, quella somma fosse destinata ad essere confiscata nella forma 'allargata' disciplinata dal combinato disposto degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990. Norme, queste, di cui è stata fatta legittima applicazione, dato che è pacifico che, ai fini della operatività di tale strumento sanzionatorio dei fenomeni di illecito arricchimento, è sufficiente dimostrare la disponibilità da parte dell'interessato di denaro o utilità di cui lo stesso non può giustificare la provenienza, di valore sproporzionato rispetto alle proprie capacità reddituali (aspetto, questo, in ordine al quale non è stata formulata alcuna censura difensiva); mentre è irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, occorrendo solo un ragionevole collegamento temporale tra l'acquisizione del bene e il periodo di commessione dei reati (così, tra le molte, Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490): relazione cronologica di certo esistente nel caso dell'odierno ricorrente, tenuto conto che le somme di denaro in argomento erano state rinvenute nell'abitazione dell'indagato appena otto mesi dopo la commissione dei gravi delitti per i quali era stato sottoposto anche a misura cautelare personale. 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di