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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 36257/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pettc/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglirnento dei motivi di ricorso ai quali si riporta.

A / [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen. dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], è stata dichiarata inammissibile la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 17 gennaio 2023, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalle circostanze della premeditazione e dei futili motivi, contestatogli al capo A) della imputazione provvisoria (avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] il giorno 13 gennaio 2023).

1.1. I fatti oggetto di imputazione provvisoria erano i seguenti: nella serata del 13 gennaio 2023, intorno alle ore 22:00, presso il distributore Q8 sito lungo la SS18 del comune di [OSCURATO:PERSONA], era stato rinvenuto il cadavere di un uomo, identificato in [OSCURATO:PERSONA] (detto '[OSCURATO:PERSONA]'), attinto da colpi di arma da fuoco.

Poco tempo dopo il ritrovamento del corpo senza vita, si era presentato presso la caserma dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che l'autore del gesto delittuoso in questione era stato il cugino [OSCURATO:PERSONA], il quale - esasperato da un asserito comportamento molesto e persecutorio assunto dalla vittima nei suoi confronti - aveva deciso di cercare il [OSCURATO:PERSONA] per chiarire la situazione.

Quindi, saliti a bordo dell'auto dell'Infantino, i due cugini si erano messi alla ricerca del [OSCURATO:PERSONA]; avvistato il suo veicolo presso il distributore di cui sopra, l'Infantino si era avvicinato alla vettura della vittima allo scopo di intavolare una conversazione pacifica con il predetto, ma il Mazzaferro aveva approfittato dell'occasione per estrarre una pistola ed esplodere numerosi colpi contro la vittima cagionandone la morte.

Subito dopo il fatto il Mazzaferro si era dato alla fuga ed era stato poi ritrovato la mattina seguente in un casolare sito in contrada Manduca di Rizziconi (nelle cui adiacenze veniva anche ritrovata una pistola marca FN cal. 9>g21 con 13 colpi nel caricatore ed uno in canna).

In sede di interrogatorio di garanzia il Mazzaferro aveva ammesso gli addebiti a lui mossi ed aveva confessato di avere ucciso il [OSCURATO:PERSONA] perché esasperato dagli atti persecutori posti in essere da quest'ultimo nei suoi confronti, riferendo di avere agito d'impulso e non già sulla scorta di un meditato disegno criminoso.

1.2. Ciò posto, il Tribunale ha osservato che all'udienza camerale la difesa aveva prodotto una memoria con la quale aveva rinunciato a contestare la gravità indiziaria del delitto di omicidio, insistendo per l'annullamento dell'ordinanza genetica limitatamente alle due circostanze aggravate sopra indicate.A parere del Tribunale l'invocata esclusione delle aggravanti non assumeva, però, alcun rilievo sotto il profilo cautelare con il conseguente venir meno di un interesse concreto ed attuale dell'indagato alla proposizione della richiesta di riesame, con la conseguente inammissibilità del ricorso.

In particolare, il giudice del riesame ha osservato che anche il delitto di omicidio è assistito, ai sensi dell'art.275, comma 3, cod. proc. pen., da una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere e, inoltre, che la durata massima della misura custodiale di fase è la medesima anche senza le due aggravanti in questione

2. Avverso la predetta ordinanza l'indagato, per mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Ascola e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riportati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta rinuncia alla richiesta di riesame rispetto alla gravità indiziaria del delitto di omicidio mai formalizzata dalla difesa; in sostanza, il Tribunale avrebbe confuso la rinuncia ex art.589 cod. proc. pen. con la mera omissione di argomentazioni a supporto della contestazione della gravità indiziaria per il delitto di omicidio.

2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt.309, 275 e 568 cod. proc. pen. ed osserva che l'interesse al gravame sussiste qualora dalla esclusione delle aggravanti contestate derivi per l'indagato una concreta utilità, come nel caso in esame.

2.3. Con il terzo deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'assenza della motivazione rispetto alle richieste formulate dalla difesa.

3. Alla udienza in camera di consiglio le parti hanno concluso nei termini sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2.Invero, il Tribunale ha preso in esame l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] facendo presente che, all'udienza del 10 febbraio 2022, la difesa aveva depositato una memoria in cui aveva contestato esclusivamente la sussistenza delle circostanze aggravanti della premeditazioge e dei futili motivi.L'istanza è stata giudicata inammissibile per carenza di interesse sul rilievo secondo cui , dalla eventuale esclusione di tali aggravanti, l'indagato non avrebbe potuto conseguire il venir meno dei presupposti che avevano giustificato la adozione della misura, in quanto anche per il delitto di cui all' art.575 cod. pen. sussiste la presunzione relativa ex art.275, comma 3, cod. proc. e che il termine di custodia cautelare, di fase prevista dall' art. 303, comma primo, lett. a), n.3, cod. proc. pen. è di un anno anche senza le aggravanti.

3. L'ordinanza impugnata è esente da censure: infatti, l'interesse all'impugnazione richiesto dall'articolo 568, comma 4, cod. proc:. pen., deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez.

U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez.

U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez.

U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez.

U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397).

3.1. Tanto premesso, più volte questa Corte ha affermato che, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione, quando l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità, ovvero immediati riflessi sull' an o sul quomodo della misura (cfr., Sez. 3 - , n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01; Sez. 6 - , n. 5213 del 11/12/2018, Fucito, Rv. 275028 01; Ser. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502 - 01; tra le non massimate, Sez. 4, Sentenza n. 36806 del 2020).

Il principio è stato ribadito in una fattispecie assimilabile al caso in esame ed in cui si è ritenuto che non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, volto ad escludere la qualifica di organizzatore di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ritenuta sussistente, in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e, di conseguenza, l'esclusione della suddetta qualifica non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole (cfr., Sez. 3 - , n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237 - 01 in cui la Corte, in motivazione, ha spiegato che "... la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura custodiale a farvi fronte prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per il reato ... di cui all'art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990, non subisce flessioni o declinazioni di sorta a seconda del ruolo svolto da ciascun partecipe all'interno del sodalizio" sicché "... l'invocata assenza della qualifica di "organizzatore", ove effettivamente riscontrata, non produrrebbe, da questo punto di vista, alcuna conseguenza favorevole per il ricorrente sia perché il fatto costitutivo della presunzione cautelare è costituito dalla mera partecipazione al sodalizio, a prescindere dal ruolo svolto, sia perché l'ordinanza impugnata non valorizza, a fini cautelari, il suo ruolo organizzativo").

3.2. Né, per altro verso, può essere utilmente invocato l'effetto totalmente devolutivo del ricorso per riesame poiché, pur nella peculiarità del contesto decisorio di questo tipo di giudizio, resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., si è chiarito che il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi.

Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3 - , n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 - 01).

Nel caso di specie, dunque, correttamente il Tribunale ha sostenuto che la eventuale esclusione delle due aggravanti, non faceva venir meno la presunzione di cui al comma 3 dell'art. 275, cod. proc. pen. risultando, peraltro, analogo, il termine di fase.

3.3. Quanto poi alle censure contenute nel secondo motivo, si osserva anzitutto che è necessario aspettare l' imputazione definitiva e che, in caso di inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato pronunciata a norma dell'art.538, comma 1-bis, cod. proc. pen., qualora invece il giudice del dibattimento dovesse ritenere tale richiesta ammissibile si applica la relativa riduzione della pena ai sensi del comma 6-ter della stessa disposizione e che, comunque, l'imputato può sempre riproporre la suddetta richiesta (eventualmente dichiarata inammissibile alla udienza preliminare) prima dell'apertura del dibattimento.

Infine, l'inammissibilità della istanza di riesame ha assorbito tutte le censure proposte con essa, di talché il Tribunale non doveva motivare su di esse. 4.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al ' versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pettc/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglirnento dei motivi di ricorso ai quali si riporta. A / [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen. dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], è stata dichiarata inammissibile la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 17 gennaio 2023, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalle circostanze della premeditazione e dei futili motivi, contestatogli al capo A) della imputazione provvisoria (avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] il giorno 13 gennaio 2023). 1.1. I fatti oggetto di imputazione provvisoria erano i seguenti: nella serata del 13 gennaio 2023, intorno alle ore 22:00, presso il distributore Q8 sito lungo la SS18 del comune di [OSCURATO:PERSONA], era stato rinvenuto il cadavere di un uomo, identificato in [OSCURATO:PERSONA] (detto '[OSCURATO:PERSONA]'), attinto da colpi di arma da fuoco. Poco tempo dopo il ritrovamento del corpo senza vita, si era presentato presso la caserma dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che l'autore del gesto delittuoso in questione era stato il cugino [OSCURATO:PERSONA], il quale - esasperato da un asserito comportamento molesto e persecutorio assunto dalla vittima nei suoi confronti - aveva deciso di cercare il [OSCURATO:PERSONA] per chiarire la situazione. Quindi, saliti a bordo dell'auto dell'Infantino, i due cugini si erano messi alla ricerca del [OSCURATO:PERSONA]; avvistato il suo veicolo presso il distributore di cui sopra, l'Infantino si era avvicinato alla vettura della vittima allo scopo di intavolare una conversazione pacifica con il predetto, ma il Mazzaferro aveva approfittato dell'occasione per estrarre una pistola ed esplodere numerosi colpi contro la vittima cagionandone la morte. Subito dopo il fatto il Mazzaferro si era dato alla fuga ed era stato poi ritrovato la mattina seguente in un casolare sito in contrada Manduca di Rizziconi (nelle cui adiacenze veniva anche ritrovata una pistola marca FN cal. 9>g21 con 13 colpi nel caricatore ed uno in canna). In sede di interrogatorio di garanzia il Mazzaferro aveva ammesso gli addebiti a lui mossi ed aveva confessato di avere ucciso il [OSCURATO:PERSONA] perché esasperato dagli atti persecutori posti in essere da quest'ultimo nei suoi confronti, riferendo di avere agito d'impulso e non già sulla scorta di un meditato disegno criminoso. 1.2. Ciò posto, il Tribunale ha osservato che all'udienza camerale la difesa aveva prodotto una memoria con la quale aveva rinunciato a contestare la gravità indiziaria del delitto di omicidio, insistendo per l'annullamento dell'ordinanza genetica limitatamente alle due circostanze aggravate sopra indicate.A parere del Tribunale l'invocata esclusione delle aggravanti non assumeva, però, alcun rilievo sotto il profilo cautelare con il conseguente venir meno di un interesse concreto ed attuale dell'indagato alla proposizione della richiesta di riesame, con la conseguente inammissibilità del ricorso. In particolare, il giudice del riesame ha osservato che anche il delitto di omicidio è assistito, ai sensi dell'art.275, comma 3, cod. proc. pen., da una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere e, inoltre, che la durata massima della misura custodiale di fase è la medesima anche senza le due aggravanti in questione 2. Avverso la predetta ordinanza l'indagato, per mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Ascola e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riportati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta rinuncia alla richiesta di riesame rispetto alla gravità indiziaria del delitto di omicidio mai formalizzata dalla difesa; in sostanza, il Tribunale avrebbe confuso la rinuncia ex art.589 cod. proc. pen. con la mera omissione di argomentazioni a supporto della contestazione della gravità indiziaria per il delitto di omicidio. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt.309, 275 e 568 cod. proc. pen. ed osserva che l'interesse al gravame sussiste qualora dalla esclusione delle aggravanti contestate derivi per l'indagato una concreta utilità, come nel caso in esame. 2.3. Con il terzo deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'assenza della motivazione rispetto alle richieste formulate dalla difesa. 3. Alla udienza in camera di consiglio le parti hanno concluso nei termini sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2.Invero, il Tribunale ha preso in esame l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] facendo presente che, all'udienza del 10 febbraio 2022, la difesa aveva depositato una memoria in cui aveva contestato esclusivamente la sussistenza delle circostanze aggravanti della premeditazioge e dei futili motivi.L'istanza è stata giudicata inammissibile per carenza di interesse sul rilievo secondo cui , dalla eventuale esclusione di tali aggravanti, l'indagato non avrebbe potuto conseguire il venir meno dei presupposti che avevano giustificato la adozione della misura, in quanto anche per il delitto di cui all' art.575 cod. pen. sussiste la presunzione relativa ex art.275, comma 3, cod. proc. e che il termine di custodia cautelare, di fase prevista dall' art. 303, comma primo, lett. a), n.3, cod. proc. pen. è di un anno anche senza le aggravanti. 3. L'ordinanza impugnata è esente da censure: infatti, l'interesse all'impugnazione richiesto dall'articolo 568, comma 4, cod. proc:. pen., deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397). 3.1. Tanto premesso, più volte questa Corte ha affermato che, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione, quando l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità, ovvero immediati riflessi sull' an o sul quomodo della misura (cfr., Sez. 3 - , n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01; Sez. 6 - , n. 5213 del 11/12/2018, Fucito, Rv. 275028 01; Ser. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502 - 01; tra le non massimate, Sez. 4, Sentenza n. 36806 del 2020). Il principio è stato ribadito in una fattispecie assimilabile al caso in esame ed in cui si è ritenuto che non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, volto ad escludere la qualifica di organizzatore di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ritenuta sussistente, in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e, di conseguenza, l'esclusione della suddetta qualifica non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole (cfr., Sez. 3 - , n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237 - 01 in cui la Corte, in motivazione, ha spiegato che "... la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura custodiale a farvi fronte prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per il reato ... di cui all'art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990, non subisce flessioni o declinazioni di sorta a seconda del ruolo svolto da ciascun partecipe all'interno del sodalizio" sicché "... l'invocata assenza della qualifica di "organizzatore", ove effettivamente riscontrata, non produrrebbe, da questo punto di vista, alcuna conseguenza favorevole per il ricorrente sia perché il fatto costitutivo della presunzione cautelare è costituito dalla mera partecipazione al sodalizio, a prescindere dal ruolo svolto, sia perché l'ordinanza impugnata non valorizza, a fini cautelari, il suo ruolo organizzativo"). 3.2. Né, per altro verso, può essere utilmente invocato l'effetto totalmente devolutivo del ricorso per riesame poiché, pur nella peculiarità del contesto decisorio di questo tipo di giudizio, resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., si è chiarito che il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3 - , n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 - 01). Nel caso di specie, dunque, correttamente il Tribunale ha sostenuto che la eventuale esclusione delle due aggravanti, non faceva venir meno la presunzione di cui al comma 3 dell'art. 275, cod. proc. pen. risultando, peraltro, analogo, il termine di fase. 3.3. Quanto poi alle censure contenute nel secondo motivo, si osserva anzitutto che è necessario aspettare l' imputazione definitiva e che, in caso di inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato pronunciata a norma dell'art.538, comma 1-bis, cod. proc. pen., qualora invece il giudice del dibattimento dovesse ritenere tale richiesta ammissibile si applica la relativa riduzione della pena ai sensi del comma 6-ter della stessa disposizione e che, comunque, l'imputato può sempre riproporre la suddetta richiesta (eventualmente dichiarata inammissibile alla udienza preliminare) prima dell'apertura del dibattimento. Infine, l'inammissibilità della istanza di riesame ha assorbito tutte le censure proposte con essa, di talché il Tribunale non doveva motivare su di esse. 4.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al ' versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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