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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 13902/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 42690_22 Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artt. 39-bis e ss., 40 e 49 d.lgs. 504/95 (capo A) e dei delitti di cui agli artt. 291 bis co. 2 e 291 ter co. 1 e co. 2 lett. d) D.P.R. n. 43/1973 (capo B), per avere trasportato un quantitativo di TLE marca YESMOKE pari a chilogrammi 949,120, con mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, che deduce, rispettivamente nel primo motivo, la mancata assunzione di una prova decisiva (una perizia sulla provenienza nazionale del tabacco) e con il secondo la manifesta illogicità della motivazione - sono inammissibili poiché privi di specificità estrinseca ed intrinseca e comunque manifestamente infondata la violazioni della legge processuale di mancata assunzione di una prova decisiva.

Sotto questo profilo, la manifesta infondatezza risulta dalla lettura della sentenza impugnata che a pag. 2 ha rilevato che dalla escussione della teste Calì emergeva che, a seguito di analisi di laboratorio espletati, i TLE sequestrati erano prodotti dalla Yesmoke, società italiana, ed erano destinati al mercato estero.

Il secondo motivo è inammissibile per genericità lamentando il vizio di motivazione senza ulteriore specificazione.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 febbraio 2023 Il con e estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 42690_22 Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artt. 39-bis e ss., 40 e 49 d.lgs. 504/95 (capo A) e dei delitti di cui agli artt. 291 bis co. 2 e 291 ter co. 1 e co. 2 lett. d) D.P.R. n. 43/1973 (capo B), per avere trasportato un quantitativo di TLE marca YESMOKE pari a chilogrammi 949,120, con mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, che deduce, rispettivamente nel primo motivo, la mancata assunzione di una prova decisiva (una perizia sulla provenienza nazionale del tabacco) e con il secondo la manifesta illogicità della motivazione - sono inammissibili poiché privi di specificità estrinseca ed intrinseca e comunque manifestamente infondata la violazioni della legge processuale di mancata assunzione di una prova decisiva. Sotto questo profilo, la manifesta infondatezza risulta dalla lettura della sentenza impugnata che a pag. 2 ha rilevato che dalla escussione della teste Calì emergeva che, a seguito di analisi di laboratorio espletati, i TLE sequestrati erano prodotti dalla Yesmoke, società italiana, ed erano destinati al mercato estero. Il secondo motivo è inammissibile per genericità lamentando il vizio di motivazione senza ulteriore specificazione. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il con e estensore Il
Sentenza Cassazione n. 13902/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris