Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1959
ECLI:EU:C:1959:10
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61958C0036
Conclusioni dell'avvocato generale
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] dal tedesco
SOMMARIO
Pagina
I — [OSCURATO:PERSONA]
II — Ricevibilità dei ricorsi 40-50 e 41-58 (Inosservanza del termine per ricorrere)
III — Natura giuridica del provvedimento impugnato
1. Oggetto della decisione impugnata
2. Carattere della decisione .
IV — Mezzi ammissibili
1. Se sia sufficiente, per poter far valere anche gli altri mezzi di ricorso, la denuncia dello sviamento di potere
2. Osservazioni a proposito dell'art. 36 del Trattato C.E.C.A…
3. Se dall'art. 34 risulti una diversa delimitazione dei mezzi di ricorso ammissibili
V — Se il mezzo di sviamento di potere sia stato ritualmente proposto, vale a dire se siano state indicate le ragioni da cui deriva .
VI — Se il mezzo di sviamento di potere nei confronti delle ricorrenti sia fondato
1. Contenuto della decisione 13-58
2. Valutazione giuridica della decisione
a) L'autorizzazione a riesaminare e revocare i provvedimenti degli organismi di Bruxelles
b) La delega di funzioni esecutive agli organismi di Bruxelles
c) La facoltà di valutare d'ufficio il consumo di rottame d'acquisto e di rettificare le dichiarazioni fornite
d) L'imposizione di ulteriori contributi a copertura delle spese di gestione
3. Osservazioni in merito alle lettere del «Campsider» e dell'[OSCURATO:PERSONA] prodotte dalle ricorrenti
4. Materie non disciplinate dalla decisione 13-58
5. Circa la censura tratta dalla circostanza che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe . illegittimamente adottato una decisione generale
VII — Riassunto e conclusione
I — [OSCURATO:PERSONA] preliminare del contenuto e dello svolgimento del procedimento nelle presenti cinque cause può essere omessa. La relazione del giudice relatore è stata così esauriente da permettermi d'iniziare il mio dire partendo da essa.
Per quanto riguarda il procedimento resta da osservare soltanto questo :
Le parti hanno risposto per iscritto ai quesiti posti con nota del 17 aprile 1959, in ossequio all'ordinanza della Corte del 15 aprile 1959. Per quanto riguarda il contenuto di tali risposte mi richiamo agli atti.
Per disposizione della Corte presa in udienza, le cinque cause sono state riunite, con l'accordo delle parti, ai fini della discussione orale., e della sentenza. Perciò le mie conclusioni riguardano le cinque cause riunite.
La struttura giuridica delle imprese ricorrenti, la loro capacità di stare in giudizio in persona del legale rappresentante, il mandato ai patroni e la loro regolare iscrizione ad un albo forense italiano risultano da idonei documenti. Le ricorrenti sono imprese ai sensi dell'art. 80 del Trattato C.E.C.A., possono perciò comparire avanti questa Corte e sono regolarmente rappresentate.
Si possono distinguere nel presente procedimento tre gruppi di ricorrenti :
in primo luogo le imprese nei confronti delle quali l'[OSCURATO:PERSONA] eccepisce la tardiva presentazione del ricorso (cause 40-58: FER.RO ([OSCURATO:PERSONA]), ditta individuale, [OSCURATO:PERSONA] (Cuneo), e 41-58: [OSCURATO:PERSONA], società per azioni, Torino) ;
in secondo luogo le imprese [OSCURATO:PERSONA] e C., [OSCURATO:PERSONA], società in accomandita, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] e C. [OSCURATO:PERSONA], società per azioni, Milano (cause 37-58 e 38-58), le quali hanno ottenuto, in precedenti giudizi, l'annullamento di due decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] ;
ed infine la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli ([OSCURATO:PERSONA]), società per azioni, Napoli (causa 36-58).
Tutti i ricorsi sono diretti contro la stessa decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] (13-58 in data 24 luglio 1958, pubblicata nella
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] del 30 luglio 1958)
. Tanto da parte delle ricorrenti, quanto da parte della convenuta, le argomentazioni in tutte e cinque le cause, salvo l'eccezione relativa al termine per ricorrere, sono identiche. I principali argomenti delle ricorrenti si possono riassumere nella tesi che l'[OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe debitamente attenuta alle sentenze nelle cause [OSCURATO:PERSONA] (9-56 e 10-56). Si osservi che la decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] 13-58 si richiama nel preambolo alla sentenza della Corte 9-56, per trarne determinate conseguenze.
Pare opportuno esaminare innanzitutto l'eccezione attinente al fatto che nelle cause 40-58 e 41-58 non sarebbe stato rispettato il termine per ricorrere, dato che tale eccezione solleva in via preliminare la questione della ricevibilità dei ricorsi stessi.
II — Inosservanza del termine per ricorrere nelle cause 40-58 e 41-58
Come ho detto, ambedue i ricorsi sono diretti contro la decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] di data 24 luglio 1958, pubblicata nella
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] del 30 luglio 1958
. Il termine per ricorrere, a norma dell'art. 33, 3
o
comma, del Trattato — si tratta, anche a parere delle ricorrenti, di ricorsi per annullamento — è di un mese. Il termine decorre dalla pubblicazione del provvedimento nella [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA]. È vero che le ricorrenti, a proposito dell'ammissibilità dei mezzi d'annullamento, sostengono che la decisione impugnata ha, almeno in parte, carattere individuale; esse non giungono però fino a sostenere che essa avrebbe dovuto essere loro notificata — il che non è avvenuto — e che il termine in questione decorrerebbe perciò solo dalla notifica.
A norma dell'art. 85 del vecchio Regolamento di Procedura della Corte, il quale, in base all'art. 111 del nuovo Regolamento di Procedura, è ancora applicabile alle presenti cause, il termine di un mese, nel caso della pubblicazione di una decisione, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA]. Detto termine è poi prolungato di cinque giorni per i ricorrenti che risiedono od hanno sede in Italia. Si ha perciò il seguente calcolo: la data di pubblicazione della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] è stata il 30 luglio 1958; il quindicesimo giorno successivo è stato il 14 agosto 1958. Da tale giorno decorre il termine di un mese e cinque giorni, indipendentemente dal fatto che si trattava di una domenica. Il termine scade perciò mercoledì 18 settembre 1958, alle ore 24. Se però si esclude il giorno dal quale il termine decorre — e non vi sarebbe alcuna ragione di farlo, visto il chiarissimo tenore dell'art. 85, in particolare al § 1, 1
a
alternativa, ed in relazione all'art. 84 — questo scadrebbe venerdì 19 settembre 1958, alle ore 24.
I ricorsi 40 e 41-58 sono pervenuti alla cancelleria della Corte il giorno 22 settembre 1958. Le ricorrenti affermano di averli consegnati alla posta il 19 settembre, quindi prima dello scadere del termine, e che ai fini dell'osservanza di questo si dovrebbe tener conto soltanto di tale data. Detta opinione è inaccettabile dal momento che secondo il chiaro disposto dell'art. 33, § 3, del Regolamento di Procedura (non § 2, come la convenuta ha erroneamente scritto) per il calcolo dei termini processuali è determinante il momento del
deposito
in cancelleria. Fra i termini processuali si deve comprendere anche il termine per ricorrere, benché il procedimento abbia inizio soltanto con la presentazione del ricorso, vale a dire con il deposito del ricorso introduttivo. Ciò è confermato anche dall'esistenza di termini supplementari in ragione della distanza, il che non sarebbe giustificato se il deposito del ricorso introduttivo non dovesse avvenire entro il termine per ricorrere. Anche un semplice sguardo ai diritti nazionali, conferma — contro l'assunto delle ricorrenti — questa tesi. A titolo di esempio mi limiterò a citare il commento di
Eyermann-Fröhler
alla legge sui tribunali amministrativi di quella che fu la zona d'occupazione americana, nota 1 al § 42, come pure
Odent
(Contentieux administratif, pag. 357 e segg.).
I ricorsi delle «[OSCURATO:PERSONA]» ed «[OSCURATO:PERSONA]» non possono nemmeno essere considerati come interventi ai sensi dell'art. 34 dello Statuto della Corte della C.E.C.A. Le affermazioni in tal senso dell'avvocato delle ricorrenti durante la discussione orale sono prive di fondamento, dal momento che, a norma dell'art. 71 del Regolamento di Procedura, l'istanza d'intervento deve essere depositata in cancelleria prima della chiusura della fase scritta.
Giungo perciò alla conclusione che i ricorsi nelle cause 40 e 41-58 non sono stati tempestivamente introdotti e devono perciò essere dichiarati irricevibili.
III — Sulla natura giuridica del provvedimento impugnato
Nelle tre cause «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA], Milano» e «[OSCURATO:PERSONA]» l'[OSCURATO:PERSONA] ha eccepito che, per denunciare lo sviamento di potere, nel ricorso introduttivo vengono impiegate soltanto formule di stile senza che siano d'altra parte indicate le ragioni da cui tale vizio deriva. D'altro lato, trattandosi di una decisione generale, non sarebbe ammissibile alcun altro mezzo d'impugnazione.
Poiché le ricorrenti sostengono invece che nel presente procedimento sono ammissibili tutti e quattro i mezzi di cui all'art. 33 del Trattato C.E.C.A., è anzitutto opportuno dedicare qualche cenno alla natura giuridica della decisione impugnata ed al carattere dei proposti gravami.
1. Oggetto della decisione impugnata
Il provvedimento dell'[OSCURATO:PERSONA] disciplina molto succintamente quattro distinti punti:
a)
La gestione del sistema di perequazione, il quale è stato oggetto di una serie di decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA], verrà riassunta dall'[OSCURATO:PERSONA] stessa; ai cosiddetti organismi di Bruxelles potranno essere affidate solo funzioni esecutive;
b)
l'[OSCURATO:PERSONA] si riserva la facoltà di revocare i provvedimenti degli organismi di Bruxelles;
c)
a copertura delle spese relative al sistema di perequazione potranno essere imposti ulteriori contributi;
d)
l'[OSCURATO:PERSONA] potrà procedere a rettifiche delle dichiarazioni ed a commisurazioni d'ufficio in mancanza delle stesse.
2. Carattere della decisione
In via generale tutte le ricorrenti affermano sussistere il
sospetto
che la decisione 13-58 sotto la veste di una decisione generale, mascheri un provvedimento individuale destinato a colpire solo determinate imprese le quali non sono in condizioni d'importare rottame.
Le ricorrenti sostengono pure che il provvedimento ha carattere individuale, in quanto prevede la possibilità di revocare o convalidare i provvedimenti degli organismi di Bruxelles e di procedere a commisurazioni d'ufficio: infatti — esse affermano — questi poteri possono venire esercitati solo nei confronti di un ristretto numero d'imprese soggette al contributo.
Mi pare che l'assunto, essere il provvedimento impugnato una decisione individuale, non sia pertinente. La Corte si è finora dimostrata propensa ad interpretare estensivamente, onde ampliare la tutela giurisdizionale delle imprese, il concetto di «decisione individuale». Tale tendenza è stata accolta con favore, anche se non è irreprensibile dal punto di vista dogmatico. Ma pure applicando i criteri stabiliti dalla Corte non è possibile nella specie classificare il provvedimento impugnato fra le decisioni individuali.
Né infatti la lettera del provvedimento, né il suo significato od i suoi effetti pratici, consentono una simile qualifica. Tutte le imprese che consumano rottame e sono incluse nel sistema di perequazione potrebbero essere in ugual modo colpite dalla decisione impugnata. Per questo motivo essa è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA].
D'altra parte non è assolutamente possibile stabilire quali fra i molti provvedimenti degli organismi di Bruxelles potrebbero essere revocati previo esame da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]. Nemmeno è possibile determinare nei confronti di quali imprese si farà ricorso alla facoltà di rettificare e di valutare d'ufficio, dal momento che non si tratta soltanto di quelle che non presentano alcuna dichiarazione, bensì anche di tutte quelle le cui dichiarazioni danno luogo a dubbi circa la loro esattezza e completezza. Se anche un singolo consumatore di rottame, a causa della propria situazione soggettiva, può avere motivo di aspettarsi la rettifica delle proprie dichiarazioni, oppure la valutazione d'ufficio da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] dei contributi da lui dovuti — e può pertanto sentirsi colpito nei propri diritti individuali — non per questo la decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] diventa un provvedimento individuale attraverso il singolo, soggettivo riconoscimento dei suoi sopra accennati effetti.
Non occorre soffermarsi a dimostrare che la norma la quale prevede ulteriori contributi a copertura delle spese di amministrazione, a carico
di tutte
le imprese soggette alla perequazione, deve essere anch'essa considerata di carattere generale.
Poiché gli organismi di Bruxelles non figurano nel provvedimento come destinatari, bensì certamente come oggetto della nuova disciplina, non è possibile concludere circa la natura giuridica della decisione, se non nel senso che si tratta di una decisione generale. Ci troviamo di fronte, di fatto, a norme generali di organizzazione (per quanto riguarda la riassunzione di poteri da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]), nonché a norme generali che conferiscono poteri all'[OSCURATO:PERSONA], le quali — alla stessa stregua delle precedenti decisioni generali relative al sistema di perequazione, modificate dalle norme in parola — sono destinate a trovare applicazione in un numero indeterminato di casi.
IV — Sui mezzi ammissibili
1. Se sia sufficiente, per poter far valere anche gli altri mezzi di ricorso, la denuncia dello sviamento di potere
Dalla constatazione che l'impugnata decisione 13-58 è un provvedimento di carattere generale, segue che, a norma dell'art. 33, 2
o
comma, del Trattato C.E.C.A., i ricorrenti possono far valere soltanto il mezzo di «sviamento di potere nei loro confronti». Le argomentazioni delle ricorrenti nulla valgono in contrario. Ciò è vero soprattutto per l'assunto che sia sufficiente il
dedurre
che una decisione generale costituisce, ad avviso del ricorrente, uno sviamento di potere nei suoi confronti, perché questi possa valersi anche dei mezzi di cui all'art. 33, 1
o
comma, 1
o
inciso. Una siffatta interpretazione del Trattato è a mio avviso contraria allo scopo che si propone l'art. 33, il quale, per quanto riguarda le decisioni generali, attribuisce alle imprese ed associazioni una facoltà d'impugnazione più ristretta di quella riconosciuta agli Stati membri od al Consiglio.
Se si accogliesse l'opinione dei ricorrenti si giungerebbe al risultato che, per rendere ricevibile un ricorso, basterebbe dedurre un dato mezzo d'impugnazione, la cui fondatezza non avrebbe poi alcuna influenza sulla decisione della Corte nel merito.
La denuncia
di un mezzo d'impugnazione rigorosamente delimitato sarebbe dunque sufficiente per consentire al ricorrente di proporre altri mezzi d'impugnazione più facili da provare. A ciò si oppongono però chiaramente le seguenti considerazioni: O lo «sviamento di potere nei suoi confronti» viene accertato, ed allora il ricorrente — almeno di regola — non ha bisogno di far valere alcun altro mezzo per ottenere l'annullamento della decisione generale. Oppure la Corte dichiara che tale «sviamento di potere» non sussiste, ed in tal caso non si comprende perché la semplice deduzione di un ricorrente — disattesa dalla Corte — che la decisione impugnata è inficiata da sviamento di potere nei suoi confronti, dovrebbe bastare per consentirgli di far valere, oltre a detto mezzo, anche i quattro mezzi d'impugnazione di cui al 1
o
inciso dell'art. 33, 1
o
comma. Questa tési è stata fatta propria dalla Corte nella causa
8-55 (vedi sentenza 16 luglio 1956,
Raccolta della Giurisprudenza della Corte
, vol II, pag. 222
).
In tema di decisioni generali, la parola «Ansicht» del testo tedesco e le parole del testo ufficiale francese «décisions… qu'elles
estiment
entachées de détournement de pouvoir à leur égard» (
1
) possono perciò essere ragionevolmente intese solo nel senso che la denuncia del presunto mezzo rende ricevibile il ricorso, ma in tal caso è ammissibile soltanto il mezzo di «sviamento di potere nei confronti del ricorrente» di cui all'art. 33, 2
o
comma, e non già il mezzo di sviamento di potere di cui all'art. 33, 1
o
comma, 1
o
inciso.
2. Osservazioni a proposito dell'art. 36 del Trattato C.E.C.A.
Non è necessario dilungarsi sul preteso contrasto fra l'art. 33 e l'art. 36 del Trattato C.E.C.A. e sull'assunto che la tutela giurisdizionale dei ricorrenti sarebbe inammissibilmente ristretta dalla limitazione dei mezzi di ricorso contro le decisioni generali. L'art. 36 ipotizza una decisione individuale dalle conseguenze particolarmente gravi, la quale si basa su precedenti decisioni o raccomandazioni. In questo caso sussiste un interesse molto maggiore a che sia presa in considerazione anche la decisione generale di base che non nelle ipotesi in cui il provvedimento generale non si sia ancora concretato in una decisione individuale.
La tutela giurisdizionale delle ricorrenti non è in alcun modo ristretta: basta infatti che esse attendano per presentare il ricorso il momento in cui la decisione generale viene applicata nei loro confronti mediante un provvedimento individuale. Tale attesa non produrrà soltanto il risultato di ampliare notevolmente il diritto di ricorrere, bensì permetterà anche di constatare se una prima decisione generale non sia stata per caso completata e chiarita da successivi provvedimenti generali od individuali e se il ricorrente sia stato ingiustamente leso da una di tali decisioni.
3. Se dall'art. 34 risulti una diversa delimitazione dei mezzi di ricorso ammissibili
Quanto all'argomentazione delle ricorrenti che la loro domanda debba essere esaminata alla luce dell'art. 34 del Trattato e che siano ammissibili a sostegno della stessa tutti e quattro i mezzi di cui all'art. 33, 1
o
comma, 1
o
inciso, occorre stabilire se tale assunto trovi conferma nella disciplina che il Trattato dà alla tutela dei diritti ed in particolare nel disposto dell'art. 34.
L'art. 34 tratta del dovere incombente all'[OSCURATO:PERSONA] di attenersi alle pronunzie della Corte di Giustizia. Le ricorrenti si richiamano alla sentenza nella causa 9-56 (ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] e C., Milano) ed alla sentenza nella causa 10-56 (ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] e C., [OSCURATO:PERSONA]), ambedue pronunziate il 13 giugno 1958 a proposito di decisioni individuali dell'[OSCURATO:PERSONA]. Perciò solo due delle attuali ricorrenti, come ho già detto all'inizio, sono state parti nelle cause citate.
Le sentenze sopra menzionate hanno stabilito che determinate decisioni individuali dell'[OSCURATO:PERSONA] con le quali si era ingiunto alle ricorrenti di pagare determinati contributi di perequazione, erano nulle. La loro nullità fu affermata in base alle seguenti considerazioni giuridiche:
nella sentenza 9-56
1)
La decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] non è sufficientemente motivata poiché non contiene un computo particolareggiato della somma pretesa.
2)
La decisione non dice che il contributo è stato commisurato d'ufficio e non dichiara quale provvedimento -abbia autorizzato una simile commisurazione.
3)
L'[OSCURATO:PERSONA] non ha reso pubblici i dati impiegati per calcolare il contributo di perequazione e nemmeno i metodi di calcolo.
4)
La decisione individuale si fonda su una decisione generale dell'[OSCURATO:PERSONA] con la quale sono stati illegittimamente delegati agli organismi di Bruxelles poteri che la stessa [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto esercitare.
La
sentenza 10-56
è meno estesa, perché trattasi di fattispecie diversa. Essa non menziona le mancate denunce e la loro sostituzione mediante valutazioni d'ufficio.
Dal raffronto fra le sentenze della Corte del 13 giugno 1958, la decisione 13-58 dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 24 luglio 1958 e le deduzioni delle parti a proposito dell'art. 34 del Trattato, si possono trarre le seguenti deduzioni:
Le sentenze della Corte 9 e 10-56 hanno annullato le decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] riguardanti individualmente le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed hanno rinviato le questioni relative all'[OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che questa era tenuta ad adottare i provvedimenti del caso (vedi art. 34, 1
o
comma, 1
o
e 2
o
inciso), vale a dire a dare attuazione alla sentenza.
La disposizione di detto articolo, al 3
o
inciso del 1
o
comma, in base alla quale deve essere corrisposta alle imprese un'equa indennità, nel caso in cui la Corte riconosca la sussistenza di un errore tale da coinvolgere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], non trova evidentemente applicazione nelle presenti cause.
Nemmeno ricorre qui l'ipotesi di cui all'ultimo inciso del 2
o
comma dell'art. 34, vale a dire la possibilità di ricorrere avanti alla Corte per ottenere un
indennizzo
nel caso in cui l'[OSCURATO:PERSONA] non adotti entro un ragionevole termine i provvedimenti sopra menzionati. Le ricorrenti affermano che sussistono i presupposti di cui al detto inciso, ma non chiedono alcun indennizzo e di conseguenza la Corte non può procedere ad un esame il quale, trattandosi di responsabilità per fatto illecito, potrebbe vertere anche sul merito.
Le ricorrenti chiedono invece l'annullamento di una decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] emanata in ottemperanza ad una sentenza della Corte. Ma l'art. 34 non contiene alcuna norma intesa a disciplinare la procedura da seguire per l'annullamento di una decisione. Ne consegue che per ottenere l'annullamento di cui trattasi, le ricorrenti possono valersi soltanto dei mezzi offerti dall'art. 33.
Concludendo, nei confronti del provvedimento impugnato, per quanto riguarda sia la sua natura giuridica, sia l'ampiezza del diritto d'impugnazione, le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Milano, si trovano e-sattamente nella stessa situazione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Le rispettive posizioni processuali sono identiche per le tre ricorrenti e rimane con ciò stabilito che contro la decisione 13-58 le ricorrenti possono denunciare soltanto il mezzo di sviamento di potere ai sensi dell'art. 33,
2
o
comma.
V — Se il mezzo dì sviamento di potere sia stato ritualmente proposto, vale a dire se siano state indicate le ragioni da cui deriva.
L'[OSCURATO:PERSONA] lo contesta. Le ricorrenti sono sostanzialmente concordi — ad onta delle differenze materiali fra le loro rispettive situazioni — nell'affermare nei loro ricorsi introduttivi quanto segue:
L'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe adottato la decisione 13-58 non già allo scopo di ottemperare alla sentenza 9-56 e di conseguenza alla sentenza 10-56, bensì allo scopo di poter riscuotere, mediante i provvedimenti impugnati nelle due citate cause ed altri dello stesso genere, i contributi di perequazione da essa pretesi per motivi ed in relazione a calcoli di dubbia legittimità, e ciò in ispregio di quanto affermato nella sentenza 9-56.
Essa avrebbe trascurato di adeguare il sistema di perequazione, secondo il diritto e l'equità, alla sentenza 9-56, onde sottrarsi, per pura comodità, agli oneri che questa le imponeva.
Essa avrebbe dovuto emanare una decisione individuale (s'intenda, per ciascuna delle due ricorrenti nella causa 9-56 e nella causa 10-56).
Essa avrebbe invece illegittimamente emanato la decisione 13-58 sotto forma di decisione generale, nonostante questa riguardasse solo alcune piccole imprese.
Essa avrebbe con questo voluto costringerle, in .caso di. impugnazione, a valersi soltanto del mezzo di sviamento di potere nei loro confronti.
L'[OSCURATO:PERSONA] farebbe cattivo uso dei propri poteri valendosene nuovamente, ad onta della sentenza 9-56, per procedere alla valutazione d'ufficio in caso di mancata dichiarazione.
Essa avrebbe, illecitamente omesso di pubblicare, come richiesto dalla sentenza 9-56, i dati relativi alle basi di calcolo adottate per determinare i quantitativi di rottame, l'aliquota e l'ammontare dei contributi di perequazione dovuti dalle singole imprese.
Essa non avrebbe potuto attribuirsi il potere di convalidare provvedimenti degli organismi di Bruxelles già annullati dalla Corte e tampoco revocare decisioni già dichiarate nulle dalla Corte.
Confrontando queste tesi con la definizione di sviamento di potere fatta propria dalla Corte, la quale suona
«ricorre sviamento di potere quando l'[OSCURATO:PERSONA] fa uso dei propri poteri per uno scopo diverso da quello legale, oppure quando nel prendere una decisione, per negligenza od imprevidenza — il che equivale al perdere di vista gli scopi del Trattato — persegue obiettivi diversi da quelli per il conseguimento dei quali i poteri stessi le sono stati conferiti»
e tenendo d'altra parte presente che nel ricorso introduttivo non occorre sia contenuta un'esauriente esposizione dei motivi per i quali si ricorre, non si possono avere dubbi circa la ricevibilità, anche tenendo conto delle eccezioni sollevate dall'[OSCURATO:PERSONA].
Non si deve ritenere indispensabile l'addurre con ricchezza di particolari le circostanze atte a dimostrare l'affermato errore soggettivo dell'[OSCURATO:PERSONA]. Ciò sarebbe in molti casi impossibile. Ai fini della ricevibilità del ricorso è perciò sufficiente che lo sviamento di potere venga denunciato in modo espresso e pertinente e che per dimostrarlo vengano dedotti argomenti tratti dalla sentenza del 13 giugno 1958, dal provvedimento dell'[OSCURATO:PERSONA] impugnato e dalla volontà dell'[OSCURATO:PERSONA], quale risulta dal provvedimento stesso.
Le ricorrenti hanno adempiuto a questi oneri. Si può ad esempio ammettere senza difficoltà che possa costituire sviamento di potere nei confronti di un'impresa il fatto di emanare sotto forma di decisione generale, anziché sotto forma di decisione individuale — richiesta dalle circostanze — un provvedimento atto e destinato ad imporre degli obblighi a questa sola impresa e che inoltre, per il suo contenuto, la concerne individualmente.
VI — Se il mézzo di sviamento di potere nei confronti delle ricorrenti sia fondato
Ho cercato di esporvi metodicamente le censure formulate in ugual modo da tutte le ricorrenti — nonostante la diversità delle loro situazioni — in modo da facilitarvi la comprensione degli argomenti sui quali i singoli ricorsi si fondano. Dovendo ora valutare la fondatezza del mezzo di «sviamento di potere nei loro confronti», è ovviamente necessario — per un'esigenza logica in relazione al fatto che le pretese dei singoli ricorrenti sono giuridicamente distinte — esaminare d'ora innanzi separatamente la fondatezza delle singole domande, per trarne le debite conseguenze.
Onde evitare ripetizioni nel corso della mia esposizione, mi sia concesso di sottoporre innanzitutto ad un esame critico — in relazione alle precedenti decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] in materia di perequazione del rottame, alle sentenze del 13 giugno 1958 ed ai provvedimenti necessari per l'esecuzione di queste ultime — la decisione 13-58, oggetto di gravame comune a tutti i ricorrenti, per interpretarla e definirne la portata. In altre parole: Qual'è lo scopo e quali sono i limiti della decisione 13-58 nell'ambito del sistema di perequazione per il rottame, istituito a norma dell'art. 53?
1. Contenuto della decisione 13-58
Nella motivazione la decisione 13-58 si richiama al testo fondamentale (art. 53 del Trattato), alle decisioni generali dell'[OSCURATO:PERSONA] emanate negli anni dal 1954 al 1957 (dalla 22-54 alla 2-57) ed alla sentenza 9-56.
Nella motivazione viene quindi fatta menzione del problema — trattato nella sentenza — relativo alla «delega di poteri» agli organismi di Bruxelles e viene dichiarato in quali decisioni generali, precedenti alla ripetuta sentenza, abbia avuto larga parte tale delega di poteri.
Nei considerandi si parla anche dell'emanazione di una decisione esecutoria dell'[OSCURATO:PERSONA], basata sulla decisione 14-55. In essi viene fatta menzione al tempo stesso del problema della valutazione d'ufficio dei quantitativi di rottame soggetti a contributo e non dichiarati e della conseguente commisurazione d'ufficio del contributo.
Inoltre, nella decisione si constata che occorre far proseguire le operazioni relative alla gestione del sistema di perequazione e ciò a cura di un'autorità competente.
Dopodiché nel provvedimento si dichiara che l'[OSCURATO:PERSONA], dopo maturo esame, ha ritenuto necessario procedere in futuro su nuove basi, nel seguente modo…
L'[OSCURATO:PERSONA] enumera quindi, nella seconda parte della motivazione, i presupposti necessari:
necessità di riassumere i poteri delegati agli organismi di Bruxelles;
necessità di riesaminare i provvedimenti degli organismi di Bruxelles, allo scopo di convalidarli o revocarli;
necessità di affidare funzioni esecutive alla Cassa di Bruxelles od a qualsiasi altro organismo idoneo;
necessità di coprire le spese di gestione che d'ora innanzi verranno sostenute dall'[OSCURATO:PERSONA];
necessità di determinare gli obblighi ed i diritti delle imprese in materia di perequazione sulla base delle dichiarazioni delle imprese stesse, di rettificare d'ufficio le dichiarazioni inesatte e di sostituire valutazioni d'ufficio alle dichiarazioni mancanti.
Tutto ciò premesso, segue la decisione, emanata su unanime parere del Consiglio dei Ministri, nella quale viene disposto che:
i poteri, precedentemente conferiti mediante decisioni generali agli organismi di Bruxelles, verranno d'ora innanzi esercitati dall'[OSCURATO:PERSONA], la quale potrà affidare funzioni esecutive alla Cassa di Bruxelles o ad un altro organismo;
l'[OSCURATO:PERSONA] è autorizzata
a revocare, qualora risulti necessario, tutti i provvedimenti degli organismi di Bruxelles e ad adottare i provvedimenti resi necessari da tale revoca,
ad imporre alle imprese, secondo modalità da essa stessa stabilite, contributi proporzionali alle qualità di rottame d'acquisto dalle stesse ricevute e destinati a coprire le spese di gestione da essa sostenute,
a sostituire dichiarazioni mancanti mediante valutazioni d'ufficio ed a rettificare d'ufficio le dichiarazioni a sostegno delle quali non verrà prodotta un'idonea documentazione.
2. Valutazione giuridica della decisione
Se ora noi consideriamo la decisione di cui è causa non soltanto nel suo tenore, ma anche nella sua motivazione, nel suo complessivo procedimento logico, nella sua struttura e nel suo scopo, dobbiamo riconoscere che l'[OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai dettami, della sentenza 9-56 in materia di perequazione del rottame ed ha voluto dare al sistema una struttura conforme alle pronunzie della Corte, anche se nel far ciò essa ha ottemperato esclusivamente a quanto la sentenza ha stabilito in fatto di delega di poteri, valutazione d'ufficio ed esecutorietà e perciò non a tutto quanto la sentenza le imponeva.
Naturalmente si può senz'altro riconoscere che la sentenza del 13 giugno 1958 (come pure le mie conclusioni in tale occasione) comportava per l'[OSCURATO:PERSONA] altri obblighi in relazione alla struttura da darsi al sistema di perequazione, soprattutto per quanto riguarda le relazioni d'affari giuridicamente rilevanti con le imprese partecipanti al sistema, sia in qualità di debitrici, sia in qualità di creditrici.
A questo punto si inserisce anche la critica delle ricorrenti nel presente giudizio, critica che esaminerò in breve e che mi pare infondata sotto ogni riguardo:
a)
Le ricorrenti non possono censurare l'autorizzazione a riesaminare e revocare i provvedimenti degli organismi di Bruxelles, dal momento che esse hanno sempre criticato l'illegittimità dei provvedimenti stessi.
Nemmeno è ammesso ritenere che l'[OSCURATO:PERSONA] possa revocare decisioni che la Corte ha già dichiarato nulle ed ancor meno le ricorrenti possono temere che l'[OSCURATO:PERSONA] convalidi, e perciò rimetta in vigore, decisioni annullate da sentenze della Corte.
Del resto, nel testo della decisione ci si limita ad affermare il diritto di
revocare
i provvedimenti di Bruxelles,' senza menzionare la possibilità di
convalidarli
di cui si parla all'inizio della motivazione. Per quanto riguarda la convalida, manca perciò un provvedimento impugnabile.
b)
Se poi le ricorrenti criticano la delega di poteri, si deve in proposito osservare che la Corte, nelle sue sentenze, non ha affatto ritenuto illegittima la delega in sé, al contrario l'ha dichiarata ammissibile in linea di principio. L'[OSCURATO:PERSONA] all'art. 1 b della decisione 13-58 prevede la possibilità di affidare alcune funzioni esecutive alla Cassa di Bruxelles o ad un altro organismo. Ciò è perfettamente in armonia con la sentenza 9-56, nella quale viene affermato che alcuni ben circoscritti compiti esecutivi possono venire affidati a terzi. Il problema se successive decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] potranno esorbitare dai limiti stabiliti nella sentenza non rientra nell'oggetto della presente controversia e non deve perciò esser preso in esame.
c)
Le valutazioni e rettifiche d'ufficio previste per il caso che le imprese non inviino alcuna dichiarazione o le inviino incomplete od inesatte sarebbero, a parere delle ricorrenti, da ritenersi illegittime.
La Corte di Giustizia ha stabilito nelle sue sentenze che le stime d'ufficio sono legittime, purché vengano eseguite sulla scorta di criteri precisi, atti ad evitare arbitri (vedi sentenza 9-56,
Raccolta della Giurisprudenza della Corte
, vol. IV, pag. 39 dell'edizione italiana). Anche se l'[OSCURATO:PERSONA] non enunzia tali criteri nella decisione impugnata, non è per questo necessario ritenere che essa darà immediatamente attuazione alla prescrizione in parola senza procedere alla pubblicazione — mediante una decisione generale od individuale — dei dati e dei metodi impiegati per le stime d'ufficio. Perciò, allo stato degli atti, questa censura non regge.
Lo stesso vale per l'appunto secondo cui l'[OSCURATO:PERSONA] potrebbe far uso dei propri poteri di valutazione prima di aver esaurito tutte le altre possibilità, comprese quelle offerte dall'art. 47. L'art. 47, 3
o
comma, in relazione all'art. 36, 1
o
comma, si deve considerare
in ogni caso
come una norma di applicazione generale. Nella specie però è inoltre in gioco l'organizzazione ed il funzionamento di un organismo speciale istituito a norma dell'art. 53 ed è necessario perciò, nell'interesse di tutti i partecipanti, ottenere
più
di quanto sia dato raggiungere mediante l'ingiunzione di cui all'art. 47, cioè un determinato comportamento od una determinata prestazione di una data impresa; in altre parole l'[OSCURATO:PERSONA] deve attuare l'accertamento completo di tutti i quantitativi di rottame soggetti a contributo come base per un ineccepibile ed ordinato funzionamento del sistema di perequazione.
Di conseguenza, indipendentemente dal ricorso all'art. 47, la valutazione d'ufficio in caso di mancata dichiarazione e la rettifica d'ufficio delle dichiarazioni inesatte, si devono ritenere legittime, a condizione che venga fornita al debitore del contributo una motivazione suscettibile di controllo, la quale lo ponga in grado di individuare e denunciare eventuali errori contenuti nelle stime d'ufficio e, se del caso, chiederne giudizialmente la rettifica.
Pure infondate appaiono le perplessità relative al retroagire delle stime fino al periodo precedente all'emanazione della decisione 13-58. Si deve osservare in proposito che le valutazioni e le rettifiche d'ufficio possono riguardare soltanto le quantità di rottame che finora sono sfuggite all'accertamento ed i conti non ancora chiusi che l'[OSCURATO:PERSONA] dovrà rivedere dopo l'adozione della decisione 13-58.
d)
Del pari infondata appare la censura elevata in merito agli ulteriori contributi a copertura delle spese di gestione del sistema di perequazione. Tali spese possono derivare soltanto dal riordinamento dei conti dei partecipanti al sistema di perequazione non ancora saldati o non ancora chiusi. Esse riguardano perciò operazioni contabili ed ingiunzioni di pagamento destinate a svolgersi dopo l'emanazione della decisione 13-58.
3. Osservazioni in merito alle lettere del CAMPSIDER e dell'[OSCURATO:PERSONA] prodotte dalle ricorrenti
Le ricorrenti hanno prodotto nel corso del procedimento lettere inviate loro dal «Campsider» e dall'[OSCURATO:PERSONA] successivamente alle sentenze 9 e 10-56. Tali lettere possono effettivamente dare l'impressione che l'[OSCURATO:PERSONA] non si è data molta pena per attuare nel debito modo le citate sentenze. Non si deve tuttavia perdere di vista che là decisione impugnata — e questo è il solo fatto rilevante — non offre alcun appiglio per un tal modo di procedere e non è perciò possibile stabilire alcuna relazione fra le lettere in parola e la decisione stessa.
Per questo, le deduzioni delle ricorrenti a proposito della decisione impugnata 13-58 non sono pertinenti. Se in futuro dovesse risultare che l'[OSCURATO:PERSONA], nell'adottare decisioni generali o decisioni individuali impugnabili, non si attiene ai principi posti dalla Corte nelle sentenze 9 e 10-56, rimarrebbe agl'interessati la possibilità d'impugnare dette decisioni individuali.
4. Materie non disciplinate dalla decisione 13-58
Se infine la decisione impugnata 13-58 non ha ancora disciplinato tutte le questioni che nelle cause 9 e 10-56 hanno dato luogo a censure da parte della Corte — mi riferisco soprattutto all'obbligo di pubblicare tutti i dati necessari (vedi pag. 31 della sentenza 9-56 e pag. 67 della sentenza 10-56,
op. cit.
, edizione italiana) — tale incompletezza non può essere efficacemente impugnata con un ricorso di legittimità, il quale ha l'unico scopo di ottenere l'annullamento di quanto è stato
disposto; lo strumento appropriato
sarebbe invece un ricorso per carenza, che le ricorrenti non hanno finora proposto.
5. Circa la censura tratta dalla circostanza che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe illegittimamente adottato una decisione generale
L'esame critico della decisione 13-58 per quanto riguarda la sua forma ed il suo contenuto, il suo campo d'applicazione ed i suoi effetti, mostra anche che l'assunto delle ricorrenti — doversi adottare una decisione individuale nei confronti di ognuna di esse e che solo per un motivo illegittimo sarebbe stata emanata una decisione generale in luogo dei provvedimenti individuali — è infondato. Nel momento in cui le ricorrenti verranno poste di fronte ad una decisione dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale, se del caso in forma di provvedimento esecutorio, determinerà le somme da loro dovute, esse potranno stabilire e controllare se le decisioni emanate nei loro confronti sono state adottate regolarmente e motivate in modo tale da rendere possibile un controllo. La tutela giurisdizionale che esse giustamente si attendono nei confronti delle richieste di pagamento dell'[OSCURATO:PERSONA] verrà allora accordata loro in tutta l'ampiezza dei mezzi di cui all'art. 33, 1
o
comma.
VII —
Riassumendo ritengo di aver dimostrato che contro la decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] 13-58 non sono ammissibili i quattro mezzi di ricorso di cui all'art. 33, 1
o
comma, mentre il mezzo di cui all'art. 33, 2
o
comma, vale a dire lo «sviamento di potere nei loro confronti» non è fondato, e per quanto riguarda determinate censure manca il danno e perciò l'interesse d'agire.
Vi propongo perciò di:
—
dichiarare irricevibili i ricorsi 40-58 e 41-58 per decorrenza del termine,
—
respingere i ricorsi 36-58, 37-58 e 38-58 perché infondati e porre le spése del procedimento a carico delle ricorrenti.
(
1
) Testo italiano: «decisioni… ch'esse ritengono inficiate da sviamento di potere nei loro confronti» (N.d.T.).