CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07858/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 31 marzo 2025, che ha confermato in punto di pena la decisione resa il 14 novembre 2024 dal Tribunale di Cagliari, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione e 18.000,00 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di grammi 67,00, che per le modalità di confezionamento, per altre circostanze dell'azione riscontrate dalla P.G. operante, appariva destinata alla cessione a terzi; fatti commessi in Capoterra il 04/06/2024. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sotto il profilo del vizio della motivazione, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente escluso la riconducibilità delle condotte contestate nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (v. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata), sottolineando in senso ostativo alla invocata diversa qualificazione dei fatti i parametri costituiti dal dato ponderale (22,947 grammi di principio attivo, con un grado di purezza elevato, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, da cui erano ricavabili 153 dosi medie singole), dalla qualità della sostanza stupefacente detenuta (cocaina rientrante nelle droghe pesanti) e dalle modalità dell'azione, avendo l'imputato commesso il fatto in un luogo pubblico, servendosi di materiale (bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento) indicativi di familiarità nel taglio e nella suddivisione in dosi della cocaina, dunque ragionevolmente desumendosi una apprezzabile capacità dell'imputato nell'approvvigionarsi di sostanza stupefacente e nella successiva circolazione di quest'ultima. Considerato che la decisione si pone in sintonia con il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529), secondo cui, in tema di stupefacenti, la valutazione dell'offensività della condotta non deve essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, avuto riguardo, in particolare, alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine.; e la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 deve essere complessiva, il che significa abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo, I cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri; ma, allo stesso tempo, ciò significa anche che tali indici non devono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo, nel senso che il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso; il percorso valutativo così ricostruito si riflette nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi; il che significa che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Considerato che, a fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico e conforme alle indicazioni ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 18370 del 19/01/2024, Scuotto, Rv. 286272; Sez. 6, n. 53167 del 09/05/2018, Perdonò, Rv. 274581), non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che, senza invero smentire gli elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata, prospettano una differente valutazione di merito che non intacca la tenuta logica dello sviluppo argomentativo dei giudici di merito. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a