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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07548/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/11/2019 della Corte di Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 19 novembre 2019 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha ridotto le pene accessorie e ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1,

I. fai!. e al delitto di cui agli artt. artt. 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 1,

I. fall.

Le contestazioni a carico di [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico e legale rappresentante della D.P.

Edilizia s.r.I., dichiarata fallita il 12 marzo 2014, hanno riguardato sia la condotta di distrazione ed occultamento di beni della società, rappresentati da immobilizzazioni materiali, rimanenze di merci e somme di denaro, sia la condotta di sottrazione dei libri e delle altre scritture contabili, realizzata con modalità tali da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto con pregiudizio per il ceto creditorio.

2. La difesa articola le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione della norma penale in relazione agli artt. 192 - 603 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte d'appello, senza adeguata motivazione, ha ravvisato la penale responsabilità del Palmieri sulla base di documenti, parte dei quali sottoscritti falsamente a nome dell'imputato o ai quali era stata apposta una sigla illeggibile e, dunque, non ascrivibili al Palmieri, senza, peraltro, procedere alla rinnovazione dell'istruttoria. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione della norma penale in relazione all'art. 216, comma 1 n. 2 e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte ha ritenuto la sussistenza del dolo del delitto nonostante il ruolo esclusivamente formale ricoperto dall'imputato nella compagine sociale. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta l'assenza di motivazione in ordine sia alla mancata concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, sia alla determinazione della pena oltre il minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e pertanto va rigettato.

Invero, le questioni giuridiche sollevate sviluppano sostanzialmente censure replicanti i motivi di gravame, senza concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, nonché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado.

Va anche osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 4, n. 15227 dell11/4/2008, Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061).

Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 — 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 — 01).

Il principio deve essere riaffermato anche nel caso di cui si tratta.

3. Quanto al primo motivo del ricorso, che investe la sussistenza degli elementi costitutivi delle vicende delittuose contestate e la motivazione della pronuncia, la Corte territoriale ha puntualmente spiegato le ragioni delle sue determinazioni in ordine alla conferma della decisione di primo grado sia quanto alla distrazione ed all'occultamento dei beni della società, sia quanto alla sottrazione dei libri e delle scritture contabili.

I giudici d'appello, riprendendo e condividendo le ragioni sottese alla motivazione del giudice di prime cure, hanno sottolineato, in primo luogo, l'irrilevanza del periodo di detenzione patito dal Palmieri in relazione al ruolo di amministratore unico svolto nella compagine sociale, a fronte anche dei riscontri documentali, sottolineando, in primo luogo, non solo la non continuità della detenzione, ma anche la circostanza che il Palnnieri non ebbe mai a disconoscere l'autenticità delle sottoscrizioni né, tantomeno, a denunciarne la falsità e, in secondo luogo, la non incidenza di un'eventuale escussione di testi sul punto, atteso che, dalle emergenze istruttorie era risultata l'assenza di contatti concreti tra l'imputato e i medesimi dei quali, in ogni caso, non era stata evidenziata la provenienza del ruolo conoscitivo.

In tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire.

A tal fine, è necessario, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza, da parte del primo, che l'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali.

Se pur vero che tale consapevolezza non deve investire i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata e che non può essere desunta dal semplice fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore, tuttavia, nel caso di specie, la circostanza che il Palmieri abbia accettato il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome non può desumersi, come pretende la difesa, né dall'aiuto offertogli dallo zio durante i periodi di detenzione, né dalla detenzione stessa, circostanze affatto incompatibili con la possibilità di procedere alla apposizione di firme, peraltro, si ribadisce, mai disconosciute né denunciate come false, e all'espletamento della funzione.

Il motivo di ricorso non supera, pertanto, le obiezioni del giudice di appello che, con motivazione logica e congrua, ha ritenuto non necessaria l'assunzione delle testimonianze e la verifica di autenticità delle firme ai fini della prova della responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di bancarotta a lui ascritti, anche a fronte della circostanza che il Palmieri non si determinò mai a formulare le dimissioni dal ruolo ricoperto, né a cedere le quote societarie.

Per completezza, va evidenziato, quanto al delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 1,

I. fall., che la condotta di distrazione o di occultamento dei beni della fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione della loro reale destinazione.

4. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

I giudici di merito hanno sottolineato che l'omessa e doverosa consegna dei libri e delle scritture contabili ha reso impossibile ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della fallita e, di conseguenza, la verifica di fattibilità di azioni recuperatorie.

Tutti gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata rinviano al dolo del delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 2,

I. fall. e, dunque, ad uno stato soggettivo che contempla la coscienza e volontà di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita.

Il reato di bancarotta documentale sussiste ogni qual volta il curatore si scontri con difficoltà ricostruttive serie, e non solo con un'impossibilità assoluta.

Nella specie, la sentenza in verifica dà atto non solo della mancata produzione della intera documentazione contabile, ma anche della mancata prova dell'asserito furto della medesima, del quale non è stata mai prodotta la relativa denuncia.

Non vi è prova inoltre della circostanza che altri soggetti si siano attivati per la tenuta e la gestione dei libri e della scritture, là dove si consideri la sottoscrizione, da parte del Palmieri, dei bilanci e di numerose fatture.

5. Circa la dosimetria della pena inflitta, che involge il terzo motivo di ricorso, va ricordato che la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchè la stessa, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

Nella specie - sulla premessa che il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata -, la Corte territoriale, nel riformare la sentenza di primo grado solo in punto di dosimetria delle pene accessorie, ha di fatto aderito alle argomentazioni del primo giudice che, ai fini della quantificazione della pena, ha valorizzato, tra l'altro, l'assenza di elementi positivi idonei al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la condotta dell'imputato e l'entità del dissesto.

6. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 01/12/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] An

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/11/2019 della Corte di Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 19 novembre 2019 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha ridotto le pene accessorie e ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1, I. fai!. e al delitto di cui agli artt. artt. 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 1, I. fall. Le contestazioni a carico di [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico e legale rappresentante della D.P. Edilizia s.r.I., dichiarata fallita il 12 marzo 2014, hanno riguardato sia la condotta di distrazione ed occultamento di beni della società, rappresentati da immobilizzazioni materiali, rimanenze di merci e somme di denaro, sia la condotta di sottrazione dei libri e delle altre scritture contabili, realizzata con modalità tali da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto con pregiudizio per il ceto creditorio. 2. La difesa articola le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione della norma penale in relazione agli artt. 192 - 603 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte d'appello, senza adeguata motivazione, ha ravvisato la penale responsabilità del Palmieri sulla base di documenti, parte dei quali sottoscritti falsamente a nome dell'imputato o ai quali era stata apposta una sigla illeggibile e, dunque, non ascrivibili al Palmieri, senza, peraltro, procedere alla rinnovazione dell'istruttoria. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione della norma penale in relazione all'art. 216, comma 1 n. 2 e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte ha ritenuto la sussistenza del dolo del delitto nonostante il ruolo esclusivamente formale ricoperto dall'imputato nella compagine sociale. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta l'assenza di motivazione in ordine sia alla mancata concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, sia alla determinazione della pena oltre il minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e pertanto va rigettato. Invero, le questioni giuridiche sollevate sviluppano sostanzialmente censure replicanti i motivi di gravame, senza concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, nonché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado. Va anche osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 4, n. 15227 dell11/4/2008, Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 — 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 — 01). Il principio deve essere riaffermato anche nel caso di cui si tratta. 3. Quanto al primo motivo del ricorso, che investe la sussistenza degli elementi costitutivi delle vicende delittuose contestate e la motivazione della pronuncia, la Corte territoriale ha puntualmente spiegato le ragioni delle sue determinazioni in ordine alla conferma della decisione di primo grado sia quanto alla distrazione ed all'occultamento dei beni della società, sia quanto alla sottrazione dei libri e delle scritture contabili. I giudici d'appello, riprendendo e condividendo le ragioni sottese alla motivazione del giudice di prime cure, hanno sottolineato, in primo luogo, l'irrilevanza del periodo di detenzione patito dal Palmieri in relazione al ruolo di amministratore unico svolto nella compagine sociale, a fronte anche dei riscontri documentali, sottolineando, in primo luogo, non solo la non continuità della detenzione, ma anche la circostanza che il Palnnieri non ebbe mai a disconoscere l'autenticità delle sottoscrizioni né, tantomeno, a denunciarne la falsità e, in secondo luogo, la non incidenza di un'eventuale escussione di testi sul punto, atteso che, dalle emergenze istruttorie era risultata l'assenza di contatti concreti tra l'imputato e i medesimi dei quali, in ogni caso, non era stata evidenziata la provenienza del ruolo conoscitivo. In tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire. A tal fine, è necessario, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza, da parte del primo, che l'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali. Se pur vero che tale consapevolezza non deve investire i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata e che non può essere desunta dal semplice fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore, tuttavia, nel caso di specie, la circostanza che il Palmieri abbia accettato il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome non può desumersi, come pretende la difesa, né dall'aiuto offertogli dallo zio durante i periodi di detenzione, né dalla detenzione stessa, circostanze affatto incompatibili con la possibilità di procedere alla apposizione di firme, peraltro, si ribadisce, mai disconosciute né denunciate come false, e all'espletamento della funzione. Il motivo di ricorso non supera, pertanto, le obiezioni del giudice di appello che, con motivazione logica e congrua, ha ritenuto non necessaria l'assunzione delle testimonianze e la verifica di autenticità delle firme ai fini della prova della responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di bancarotta a lui ascritti, anche a fronte della circostanza che il Palmieri non si determinò mai a formulare le dimissioni dal ruolo ricoperto, né a cedere le quote societarie. Per completezza, va evidenziato, quanto al delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, I. fall., che la condotta di distrazione o di occultamento dei beni della fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione della loro reale destinazione. 4. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. I giudici di merito hanno sottolineato che l'omessa e doverosa consegna dei libri e delle scritture contabili ha reso impossibile ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della fallita e, di conseguenza, la verifica di fattibilità di azioni recuperatorie. Tutti gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata rinviano al dolo del delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, I. fall. e, dunque, ad uno stato soggettivo che contempla la coscienza e volontà di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita. Il reato di bancarotta documentale sussiste ogni qual volta il curatore si scontri con difficoltà ricostruttive serie, e non solo con un'impossibilità assoluta. Nella specie, la sentenza in verifica dà atto non solo della mancata produzione della intera documentazione contabile, ma anche della mancata prova dell'asserito furto della medesima, del quale non è stata mai prodotta la relativa denuncia. Non vi è prova inoltre della circostanza che altri soggetti si siano attivati per la tenuta e la gestione dei libri e della scritture, là dove si consideri la sottoscrizione, da parte del Palmieri, dei bilanci e di numerose fatture. 5. Circa la dosimetria della pena inflitta, che involge il terzo motivo di ricorso, va ricordato che la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchè la stessa, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Nella specie - sulla premessa che il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata -, la Corte territoriale, nel riformare la sentenza di primo grado solo in punto di dosimetria delle pene accessorie, ha di fatto aderito alle argomentazioni del primo giudice che, ai fini della quantificazione della pena, ha valorizzato, tra l'altro, l'assenza di elementi positivi idonei al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la condotta dell'imputato e l'entità del dissesto. 6. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] An
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