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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22523/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 30 settembre 2022, che, in parziale riforma della sentenza di condanna nei loro confronti pronunciata per i delitti di associazione per delinquere e di furto pluriaggravato, meglio descritti in imputazione, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 8; [OSCURATO:PERSONA] - che i ricorsi presentati nell'interesse di HUSE3NOVIC HAKIJA e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per tardività, essendo stati presentati in data 15 novembre 2022 (come da attestazione in calce alla sentenza) a fronte della scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione in data 14 novembre 2022 (lunedì); - che il solo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia violazione dell'art. 133 cod. pen. in punto di determinazione della pena, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/20013, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi il punto 3.2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha stimato congrua la pena inflitta all'imputato, tenuto conto della gravità delle condotte e del cospicuo danno economico arrecato alle parti offese); - che il solo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che denunzia il vizio di violazione di legge da motivazione apparente della sentenza impugnata, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o ' punti censurati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla concretezza della regiudicanda; - che il primo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia violazione dell'art. 416, comma 2, cod. pen. ed eccepisce l'erronea qualificazione giuridica del fatto in riferimento al capo 1), è generico e manifestamente infondato, giacché deduce mere cloglianze in punto di fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime (vedasi punto 4.2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale); - che il secondo motivo nell'interesse dello stesso ricorrente, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 625 bis cod. pen., è generico, atteso che non sono stati dedotti specifici elementi idonei a smentire quanto affermato nella sentenza impugnata (vedasi pag. 25) in ordine alla mancanza di un effettivo contributo offerto dal ricorrente all'individuazione dei correi e dei ricettatori, essendosi le sue dichiarazioni limitate a confermare evidenze probatorie già consolidate; - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 30 settembre 2022, che, in parziale riforma della sentenza di condanna nei loro confronti pronunciata per i delitti di associazione per delinquere e di furto pluriaggravato, meglio descritti in imputazione, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 8; [OSCURATO:PERSONA] - che i ricorsi presentati nell'interesse di HUSE3NOVIC HAKIJA e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per tardività, essendo stati presentati in data 15 novembre 2022 (come da attestazione in calce alla sentenza) a fronte della scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione in data 14 novembre 2022 (lunedì); - che il solo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia violazione dell'art. 133 cod. pen. in punto di determinazione della pena, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/20013, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi il punto 3.2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha stimato congrua la pena inflitta all'imputato, tenuto conto della gravità delle condotte e del cospicuo danno economico arrecato alle parti offese); - che il solo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che denunzia il vizio di violazione di legge da motivazione apparente della sentenza impugnata, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o ' punti censurati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla concretezza della regiudicanda; - che il primo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia violazione dell'art. 416, comma 2, cod. pen. ed eccepisce l'erronea qualificazione giuridica del fatto in riferimento al capo 1), è generico e manifestamente infondato, giacché deduce mere cloglianze in punto di fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime (vedasi punto 4.2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale); - che il secondo motivo nell'interesse dello stesso ricorrente, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 625 bis cod. pen., è generico, atteso che non sono stati dedotti specifici elementi idonei a smentire quanto affermato nella sentenza impugnata (vedasi pag. 25) in ordine alla mancanza di un effettivo contributo offerto dal ricorrente all'individuazione dei correi e dei ricettatori, essendosi le sue dichiarazioni limitate a confermare evidenze probatorie già consolidate; - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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