CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 30478/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 186, co. 2, lettera b) e co. 2-sexies C.d.S. 2. L'imputato ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta regolarità dell'etilometro adoperato per verificare lo stato di ebbrezza; lamentando altresì vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancanza dell'avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va ricordato che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4 - n. 31843 del 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065 - 01) in tema di prova della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non può dubitarsi del regolare funzionamento dell'etilometro sul mero rilievo formale che l'apparecchio non è stato verificato con cadenza annuale, mediante la cosiddetta taratura obbligatoria. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha dato atto del regolare rilascio degli scontrini: deve essere dunque ribadito il principio secondo cui la deduzione del malfunzionamento deve essere comunque collegata ad elementi concreti, e non si può risolvere nella generica richiesta di produzione dei dati relativi alla omologazione e alla revisione (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 - 01) Il secondo motivo, relativo al mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, non risulta devoluto in appello. Quanto, infine, alla applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva e congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 - 01; Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). Nella specie, la Corte territoriale ha richiamato non solo il livello del tasso alcolemico, ma le oggettive modalità della condotta, connotata dall'essersi spostato in stato di ebbrezza alcolica trasportando persone alla guida di un veicolo omologato solo per il trasporto di cose, con evidente pericolosità per la circolazione stradale. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere estenso