CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14050/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e di guida senza patente; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso censura la violazione della legge e il difetto motivazionale in ordine alla mancata derubricazione del reato di cui all'art. 495 cod. pen. nella meno grave fattispecie prevista dall'art. 494 cod. pen.; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen. ha carattere sussidiario, allorquando l'induzione in errore, al fine di vantaggio o di danno, è commessa mediante l'attribuzione di un falso nome in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico, ovvero all'autorità giudiziaria, è configurabile soltanto il più grave reato previsto dall'art. 495 cod. pen. (Sez. 5, n. 45527 del 15/06/2016, Moglianesi, Rv. 268468 - 01); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso lamenta il mancato riconoscimento della continuazione esterna tra i reati contestati; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che la decisione sul punto è stata ampiamente motivata, avendo la sentenza impugnata, in particolare a pag. 6, spiegato le ragioni per le quali non è possibile ricondurre i vari episodi criminosi a una comune cornice deliberativa; rilevato, infine, che con il terzo motivo il ricorso denunzia la violazione della legge nonché il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che esso sia manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01), laddove nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata (si veda, in particolare, la pag. 7, ove si evidenziano le precedenti condotte di analogo tenore e le peculiari modalità esecutive del fatto) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.;t ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiar P.Q.M