Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:184
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione)
25 ottobre 2007
Causa F‑71/05
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Elezioni – Comitato del personale – Designazione dei rappresentanti della sezione locale del comitato del personale della [OSCURATO:PERSONA] con sede a Lussemburgo
al comitato centrale del personale della [OSCURATO:PERSONA] – Principio di ripartizione globale proporzionale ai risultati elettorali – Ricorso di annullamento – Ricevibilità»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiedono l’annullamento,
in primo luogo, della decisione del direttore generale della direzione generale «Personale e amministrazione» della [OSCURATO:PERSONA]
18 aprile 2005 con la quale la sezione locale del comitato del personale della [OSCURATO:PERSONA] con sede a Lussemburgo è invitata
formalmente a rispettare, nella designazione dei suoi rappresentanti al comitato centrale del personale della [OSCURATO:PERSONA],
«[l]e indicazioni contenute nella presente decisione», in secondo luogo, della decisione dello stesso direttore generale 11
maggio 2005 con cui è confermata la regolarità delle designazioni effettuate dal comitato locale di Lussemburgo, il 26 aprile
e il 10 maggio 2005, dei suoi rappresentanti al comitato centrale del personale, nonché l’accertamento dell’illegittimità
delle decisioni del comitato locale di Lussemburgo del 26 aprile e del 10 maggio 2005.
Decisione:
La decisione del direttore generale della direzione generale «Personale e amministrazione» della [OSCURATO:PERSONA] 18 aprile 2005
è annullata nella parte in cui la sezione locale del comitato del personale della [OSCURATO:PERSONA] con sede a Lussemburgo è invitata
formalmente a rispettare «[l]e indicazioni contenute nella presente decisione». La decisione del direttore generale della
direzione generale «Personale e amministrazione» della [OSCURATO:PERSONA] 11 maggio 2005 è annullata. Per il resto, il ricorso è
respinto. [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
Massime
1.
Funzionari – Ricorso – Contenzioso delle elezioni al comitato del personale – Competenza del giudice comunitario – Contesto
procedurale
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
2.
Funzionari – Ricorso – Contenzioso delle elezioni al comitato del personale – Interesse ad agire – Status di elettore
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
3.
Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Decisione dell’autorità che ha il potere di nomina diretta
a garantire la regolarità della designazione dei rappresentanti di una sezione locale del comitato del personale della [OSCURATO:PERSONA]
al comitato centrale del personale di tale istituzione
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
4.
Funzionari – Rappresentanza – Comitato del personale – Elezioni – Designazione dei rappresentanti di una sezione locale del
comitato del personale della [OSCURATO:PERSONA] al comitato centrale del personale di tale istituzione
(Statuto dei funzionari, allegato II, art. 1)
1.
Se gli organi giurisdizionali comunitari sono competenti in materia di contenzioso elettorale per quanto riguarda la designazione
dei membri dei comitati del personale, sulla base delle disposizioni dello Statuto relative ai ricorsi dei funzionari, tale
sindacato giurisdizionale è esercitato solo nel contesto dei ricorsi diretti contro l’istituzione interessata riguardanti
gli atti o le omissioni dell’autorità che ha il potere di nomina ai quali dà luogo l’esercizio del controllo cui essa procede
in materia.
(v. punto 42)
Riferimento:
Corte: 29 settembre 1976, causa 54/75, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento (Racc. pag. 1381, punto 24); 27 ottobre 1987, cause riunite
146/85 e 431/85, Diezler e a./CES (Racc. pag. 4283, punto 5)
Tribunale di primo grado: 24 settembre 1996, causa T‑182/94, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑411
e II‑1197, punti 29 e 30)
2.
Per quanto riguarda gli organi di rappresentanza dei funzionari, ogni elettore ha interesse a che i rappresentanti dell’organizzazione
cui appartiene vengano eletti in condizioni e in base ad un sistema elettorale conformi alle norme statutarie che si applicano
al procedimento elettorale in materia. Nel contenzioso riguardante tali organi, un funzionario ha semplicemente in quanto
elettore un interesse sufficiente a rendere ricevibile il proprio ricorso. La qualità di elettore del ricorrente basta di
per sé a dimostrare che egli non agisce nel solo interesse della legge o dell’istituzione.
(v. punto 47)
Riferimento:
Corte: Diezler e a./CES, cit. (punto 9)
Tribunale di primo grado: 9 gennaio 1996, causa T‑368/94, Blanchard/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑41, punti 35 e 37); 14 luglio
1998, causa T‑192/96, Lebedef/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑363 e II‑1047, punto 27), e 22 novembre 2005, causa T‑396/03,
Vanhellemont/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑355 e II‑1587, punto 29)
3.
Le decisioni adottate dal direttore generale della direzione generale «Personale e amministrazione» della [OSCURATO:PERSONA] per
garantire la regolarità della designazione dei rappresentanti di una sezione locale del comitato del personale della [OSCURATO:PERSONA]
al comitato centrale del personale di tale istituzione si inseriscono nell’ambito dell’obbligo che incombe ad ogni istituzione
di garantire la regolarità delle elezioni degli organi di rappresentanza del personale e costituiscono, pertanto, decisioni
proprie che possono direttamente formare oggetto di reclamo.
(v. punto 54)
Riferimento:
Corte: [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento, cit. (punto 23)
Tribunale di primo grado: 8 marzo 1990, causa T‑28/89, Maindiaux e a./CES (Racc. pag. II‑59, punto 32); 14 luglio 1994, causa
T‑534/93, Grynberg e Hall/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑183 e II‑595, punto 21), e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento,
cit. (punto 34)
4.
Dev’essere annullata una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina che sollecita la sezione locale del comitato del
personale della [OSCURATO:PERSONA] a procedere alla designazione dei suoi rappresentanti al comitato centrale del personale facendo
uso del metodo d’Hondt, mentre la normativa relativa alla composizione e al funzionamento del comitato del personale della
[OSCURATO:PERSONA] lascia a ciascuna sezione locale del personale piena libertà quanto al modo di designazione dei suoi rappresentanti,
purché il metodo sia conforme al principio della ripartizione globale proporzionale ai risultati elettorali sancito al suo
art. 14, ultimo comma.
Infatti, così facendo, la detta autorità viola l’obbligo ad essa incombente di garantire ai funzionari la possibilità di designare
i loro rappresentanti in piena libertà e ha con ciò ecceduto la sua missione di vegliare perché siano impedite o censurate
le sole irregolarità manifeste, nella fattispecie quelle commesse riguardo alla regola della ripartizione globale proporzionale.
Inoltre, procedendo in tal modo, la detta autorità viola anche le disposizioni dell’art. 1, terzo comma, dell’allegato II
dello Statuto, in forza del quale spetta solo all’assemblea generale dei funzionari dell’istituzione assegnati alla sede di
servizio interessata stabilire le condizioni di designazione dei rappresentanti del comitato locale al comitato centrale del
personale.
(v. punti 70, 71, 75, 77 e 78)
Riferimento:
Corte: [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento, cit. (punto 22)
Tribunale di primo grado: Maindiaux e a./CES, cit. (punto 32)